Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sez. III, 04 giugno 2024 n. 877
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TARANTO
TERZA SEZIONE
riunita in udienza il 30/05/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVIVA PIETRO, – Giudice monocratico
in data 30/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 1096/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
F.M. – (…) Difeso da F.G. C. – (…) ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
contro
Comune di Palagianello – Via Massimo D’Azeglio N 1 74018 Palagianello TA, Difeso da G. M. – (…) ed elettivamente domiciliato presso …………@oravta.legalmail.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2018
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.6.2023 presso questa CGT, M.F. insorgeva avverso due atti di accertamento per IMU 2018 e 2019 notificatigli in data 24.1 e 1.3.2023 da parte del Comune di Palagianello e con cui si ingiungeva il pagamento di E 1322,00 per ciascuna annualità.
Nel ricorso si eccepisce di aver diritto all’esenzione d’imposta di cui all’art. 1, comma 13 lett. A L. n. 208 del 2015 in quanto coltivatore diretto esercente tale attività sui terreni di sua proprietà oggetto di tassazione, iscritto nella previdenza agricola gestita dall’INPS sin dall’ 1.1.2015.
Si costituiva in giudizio il Comune con memoria generica, poi specificata con successive note difensive, chiedendo il rigetto del ricorso poiché il M. non aveva dimostrato il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per fruire dell’esenzione di imposta, per altro mai richiesta con apposita dichiarazione IMU.
Anche il ricorrente depositava memoria difensiva, con allegata documentazione AGEA.
In data odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato di aver diritto all’esenzione d’imposta, in quanto coltivatore diretto iscritto alla relativa gestione INPS sin dall’ 1.1.2015; ha inoltre depositato il fascicolo AGEA relativo all’anno 2018, da cui risulta che i terreni oggetto di tassazione sono dallo stesso coltivati.
Nonostante ciò, il difensore dell’Ente civico depositava memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che il contribuente non aveva provato di essere coltivatore diretto e di condurre direttamente i terreni in questione.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati ed il favore delle spese di lite, che non possono che seguire la soccombenza; il Comune non può essere sanzionato ex art. 96 c.p.c. poiché il suo comportamento non può essere ritenuto affetto da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La CGT accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati, condannando il Comune di Palagianello al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in E 60,00 per esborsi ed E 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Taranto il 30 maggio 2024.
COMMENTO REDAZIONALE – Trova accoglimento il ricorso del contribuente, che rivendicava l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 13, lettera a), Legge 28 dicembre 2015 n. 208 per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Sotto il profilo temporale, tale esenzione decorre dall’anno 2016, ed è quindi ratione temporis applicabile alle annualità di imposta contestate (2018 e 2019).
Sul piano soggettivo, parte ricorrente aveva provato la propria qualità di coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola gestita dall’INPS fin dal 1° gennaio 2015.
Infine, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente aveva provato, mediante la produzione in giudizio del fascicolo AGEA (i.e.: Agenzia per le Erogazioni in agricoltura) relativo all’annualità 2018, che i terreni oggetto di tassazione fossero dallo stesso coltivati in maniera personale e diretta.
Vengono quindi ritenuti sussistenti tutti i presupposti di legge per poter fruire dell’esenzione IMU ex art. 1, comma 13, lettera a), Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Il Comune resistente, quale parte soccombente, viene condannato al pagamento delle spese di lite, ma non al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabili nel suo comportamento processuale gli estremi della mala fede o colpa grave.