La motivazione dell’atto impositivo (nella specie della cartella di pagamento) è idonea a porre la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, riportando tra l’altro il numero della fattura,(nella specie trattavasi di servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani), la data di emissione della stessa, l’anno d’imposta, ed i vari importi ivi contenuti, per cui la notificazione impedisce il verificarsi della decadenza della potestà impositiva, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1


Provvedimento: Cass. civ. Sez. V, Ord., 09-02-2018, n. 3189


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25798-2014 proposto da:
CAST HOTELS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FASANA 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SIELO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO TORCIA;
– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO UFFICIO TRIBUTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio GNOSIS FORENSE SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;
– controricorrente –
nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2479/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata l’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Svolgimento del processo

che la CTR della Campania, con la sentenza n. 2479/33/2014, depositata l’11/3/2014, ha respinto l’appello proposto dalla CAST HOTELS s.r.I., avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella esattoriale, per TIA (Tariffa Igiene Ambientale), relativa all’annualità 2010, emessa dal Comune di Forio d’Ischia sul presupposto che la predetta società non aveva adempiuto al pagamento della complessiva somma di Euro 56.752,74, giusta fattura n. (OMISSIS) regolarmente inviata;
che il giudice di appello ha deciso nel senso che la motivazione della cartella di pagamento impugnata è idonea a porre la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, riportando tra l’altro il numero della fattura, la data di emissione della stessa, l’anno d’imposta, ed i vari importi ivi contenuti, che la iscrizione a ruolo del tributo è stata effettuata dal Comune tempestivamente, per cui non si è verificata alcuna decadenza della potestà impositiva, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1;
che la contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui l’intimato Comune resiste con controricorso, mentre Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente società deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992,artt. 32 e 61, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTP ha deciso la controversia ritenendo non esaminabile, perchè tardivamente depositata, la cartella di pagamento relativa all’annualità precedente (2009) del tributo, produzione documentale necessitata dall’esigenza di contrastare l’affermazione del Comune, il quale si era costituito in prime cure “solo ventitre” giorni prima dell’udienza di trattazione, secondo cui l’importo iscritto a ruolo era rimasto immutato nei due anni d’imposta, circostanza non vera, ed evidenzia che sulla questione, ancorchè riproposta in secondo grado, la CTR non si è pronunciata;
che con il secondo motivo d’impugnazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, omessa pronuncia e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’invio, da parte del Comune, prima dell’iscrizione a ruolo del tributo, della fattura afferente l’annualità 2010, non impugnata, atto richiamato nella cartella esattoriale impugnata, senza il quale la stessa risulterebbe carente dell’indicazione degli elementi essenziali della pretesa impositiva, la CTR si è limitata a rilevare che la fattura n. (OMISSIS), relativa all’anno 2010, è stata inviata a mezzo posta e consegnata in data 13/9/2010, e non ha valutato l’eccezione di nullità della notificazione, perchè effettuata mediante un’agenzia di posta privata i cui dipendenti sono privi di poteri di certificazione;
che le suesposte censure vanno disattese per le ragioni di seguito precisate;
che la ratio decidendi della sentenza impugnata, confermativa di quella della CTP, si basa sulla ritenuta esaustività dei dati, riportati nella cartella di pagamento, di cui alla fattura emessa dal Comune per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani (“nella cartella è indicato il numero di fattura, la data di emissione della stessa, l’anno d’imposta, e i vari importi in essa contenuti”), avendo l’ente impositore provveduto all’iscrizione a ruolo della TIA (2010) sulla scorta della denuncia presentata dalla stessa contribuente, che ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), e che quindi era conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa (Cass. 21804/2017);
che, sotto il profilo motivazionale, tanto basta a sorreggere la decisione impugnata gravando sulla contribuente l’onere di dimostrare l’assolvimento degli obblighi della denuncia di cui al D.Lgs. n. 507 del 199 (“La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.”), donde la non decisività del riferimento alla cartella di pagamento, prodotta in giudizio, concernente altra annualità;
che, infatti, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data (11/9/2012) di entrata in vigore della norma modificativa, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza o incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra premessa (in fatto) e conseguenza (in diritto) che deve giustificare il “decisum”, per cui rimane estranea al “riformato” vizio di legittimità, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione, quanto la censura di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava la censura con la quale veniva imputato al giudice di merito un sostanziale malgoverno del materiale probatorio esaminato;
che la nuova formulazione del vizio di legittimità in oggetto ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello, o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario, in relazione alle ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità; che, pertanto, rimane estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta semplicemente a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (Cass. n. 11892/2016), non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che, nella fattispecie in esame, la doglianza si sviluppa essenzialmente attorno al discorso argomentativo che ha condotto la CTR a dissentire dalle prospettazioni della contribuente circa la sufficienza o meno della motivazione della cartella di pagamento impugnata, quale requisito di validità della stessa, laddove l’obbligo di motivazione va differenziato a seconda del tipo di atto e può essere assolto mediante il mero richiamo a dati contenuti nelle dichiarazioni del contribuente o in atti generali dei quali il medesimo deve ritenersi abbia conoscenza legale;
che in ordine alla questione della omessa comunicazione di atti prodromici, giova ricordare che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.” (Cass. n. 22248/2015; n. 19120/2016);
che va, altresì, disattesa la censura con cui la ricorrente si duole del fatto che la CTR non avrebbe esaminato, dandone conto in motivazione, l’eccezione, riproposta con il gravame, di nullità della notificazione della fattura n. (OMISSIS), per essere stata recapitata tramite posta privata, ma non solo il ricorso per cassazione non riporta il motivo di appello formulato sul punto, nè elementi sufficienti per consentire al giudice di legittimità di avere compiuta conoscenza dell’oggetto della controversia, della svolgimento del processo, e della posizione assunta in esso dalle parti nei singoli gradi, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ma la censura muove dall’erroneo convincimento della necessaria notifica al contribuente di prodromico atto impositivo;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore dell’intimato Comune, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018