La sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24“.
PROVVEDIMENTO: Cass. civ. Sez. V, Ord., 26-01-2018, n. 1985
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21592/2014 proposto da:
D.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE GAGLIARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO TOZZI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1584/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 14/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
p. 1. D.M.F. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1584/32/14 dei 7 febbraio 2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’ingiunzione di pagamento notificatagli dal Comune di Ischia per Tarsu 2003 e 2005 (come da avvisi di pagamento già ritenuti fondati, con sentenza definitiva n. 147/32/08, dalla medesima CTR).
La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che: – l’ingiunzione in oggetto fosse stata validamente sottoscritta dal funzionario responsabile dell’area economico finanziaria del Comune di Ischia, indipendentemente dalla sua qualifica dirigenziale; in quanto ciò rispondeva all’art. 6 del Regolamento Generale delle entrate comunali della Città di Ischia, approvato con Delib. 24 aprile 2007; – correttamente il Comune avesse attivato la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2, così come del resto previsto dal regolamento comunale.
Resiste con controricorso e memoria il Comune di Ischia.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il D.M. lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge; dal momento che il funzionario responsabile firmatario – ancorchè incaricato di funzioni dirigenziali, ma privo di qualifica dirigenziale – non poteva ritenersi legittimato all’emanazione dell’ingiunzione (pena la violazione, tra il resto, degli artt. 3 e 97 Cost.).
p. 2.2 Il motivo è infondato.
L’ingiunzione fiscale in oggetto è stata emessa dalla Città di Ischia in persona del dirigente dell’area economico-finanziarià (Dott. B.A.).
Il medesimo viene, nell’atto, indicato quale responsabile della gestione Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, come da Delib. Giunta Comunale n. 17 del 2007; viene inoltre indicato quale responsabile del procedimento.
Come già osservato dalla commissione tributaria regionale, l’ingiunzione dovrebbe ritenersi valida quand’anche il soggetto così individuato non rivestisse all’epoca qualifica dirigenziale, bensì di dipendente investito di funzioni direttive.
Va in proposito ribadito, infatti, quanto già affermato tra le stesse parti – in relazione ad avviso di pagamento Tarsu per l’anno 2010 – da Cass. ord. 11663/16, secondo cui: “questa Corte (Cass. 4332/2015) con riguardo agli atti impositivi adottati da Enti comunali, ha chiarito che “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, comma 2, prevede che, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, il sindaco possa delegare le funzioni, di cui al precedente art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, “indipendentemente dalla loro qualifica funzionale” (ed, in effetti, sulla contraria circostanza, vale a dire sulla presenza nel Comune di Ischia di personale con qualifica di dirigente, costituente il presupposto logico della censura, il ricorrente nulla ha dedotto, in questa sede, nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e che, inoltre, “il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, nel prevedere la designazione di un funzionario cui sono conferiti funzioni e poteri inerenti l’esercizio e la gestione dell’imposta, non richiede che lo stesso debba avere una qualifica dirigenziale”. Di recente, poi, questa Corte (Cass. 22810/2015) ha affermato, in generale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 (invocata dal ricorrente), i seguenti principi di diritto: “In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale, ciò ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i funzionari di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24″.
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il D.M. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo del giudizio; costituito dalla mancanza, nel Comune di Ischia, della legittimazione ad agire mediante ingiunzione fiscale, comunque necessitante di visto dirigenziale di esecutività.
p. 3.2 Il motivo è per più versi inammissibile.
In primo luogo, esso ha inteso far valere – nella veste del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un (asserito) errore di applicazione normativa, non già un difetto di accertamento e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Là dove la motivazione errata in diritto non potrebbe che venire censurata sotto il tutt’affatto diverso profilo dell’errar in judicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In secondo luogo, la censura – quand’anche inquadrata nel più corretto ambito testè indicato – non si fa carico di esplicitare le ragioni del proprio fondamento; non avendo il ricorrente specificato perchè l’amministrazione comunale non fosse, nella specie, facoltizzata a riscuotere il credito facendo ricorso alla procedura generale – ancora prevista per le entrate locali in alternativa al ruolo – di cui al R.D. n. 639 del 1910, artt. 2 segg. (v. D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, lett. a) conv. in L. n. 31 del 2008).
Il Comune di Ischia si è, nella specie, pacificamente avvalso – in presenza di credito certo, liquido ed esigibile in quanto, come anticipato, basato su un pregresso avviso di accertamento Tarsu già confermato dalla commissione tributaria regionale Campania con sentenza definitiva – di tale procedura nell’osservanza dei regolamenti comunali in materia (anch’essi citati nell’atto).
Quanto al profilo di doglianza relativo al visto di esecutività, basta rilevare come, a seguito dell’abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998, l’ingiunzione dovesse ritenersi “esecutiva di diritto” (art. 229 D.Lgs. cit.); così come pure esplicitato nell’atto.
P.Q.M.
La Corte – rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.900,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;
– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2018