E’ ammissibile il deposito di documenti in appello da parte dell’agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado, volti a dimostrare la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell’intimazione di pagamento


Provvedimento: Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 06-02-2018, n. 2872


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14417-2016 proposto da:
COMUNE DI AIROLA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N 58, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE BEATRICE;
– ricorrente –

contro

D.S.E., EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 11767/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 11767/47/2015, depositata il 22 dicembre 2015, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dal sig. D.S.E. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., nel contraddittorio anche con il Comune di Airola, avverso la sentenza della CTP di Caserta che, pronunciando sul ricorso in riassunzione, ivi proposto, a seguito di declaratoria d’incompetenza per territorio dell’adita CTP di Benevento, avverso avviso d’intimazione di pagamento per ICI per gli anni 2000 e 2002, aveva dichiarato inammissibile il ricorso stesso.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Airola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Con il primo motivo l’ente locale ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nella parte in cui la decisione impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha fatto decorrere il dies a quo per la proposizione dell’impugnazione dal 18 giugno 2012 anzichè dal primo giugno 2012, come la sentenza di primo grado, sul presupposto, errato, che l’intimazione gravata fosse stata notificata ex art. 140 c.p.c..
Con il secondo motivo il Comune di Airola lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, e dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il deposito di documenti in appello da parte dell’agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado, volti a dimostrare la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell’intimazione di pagamento.
Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Era onere del ricorrente, che contesta l’assunto del giudice d’appello, che la notifica dell’atto d’intimazione sia avvenuta ex art. 140 c.p.c., riprodurre il contenuto della relativa notifica (cfr., più di recente Cass. sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185) e, in ogni caso, evidenziare luogo e tempo del relativo deposito nel giudizio di merito, al fine di consentirne l’esame da parte del giudice di legittimità onde porlo in condizione di potere esercitare il sindacato richiesto.
A detto onere il Comune ricorrente è venuto meno.
Viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo.
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, secondo cui “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, si pone, infatti, come l’eccezione più consistente al divieto di nuove prove affermato dal medesimo art. 1, dal momento che fa in ogni caso salva la possibilità per le parti di produrre nuovi documenti in grado d’appello.
L’interpretazione della norma offerta dalla decisione impugnata si pone quindi, in contrasto con la giurisprudenza costante di questa Corte in materia (tra le molte, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661, quest’ultima non richiamata in modo pertinente dalla decisione impugnata, atteso che essa- riferita ai limiti di ammissibilità in appello di documenti tardivamente prodotti in primo grado – evidenzia solo la necessità che i documenti siano prodotti entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, norma applicabile anche al giudizio d’appello in virtù del rinvio di cui all’art. 61 del citato decreto; Cass. sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7714), in relazione alla specialità della norma in oggetto stabilita per il processo tributario rispetto al regime di produzione di documenti secondo il codice di rito (art. 345 c.p.c., comma 3).
Da ultimo la Corte costituzionale (Corte cost. 4 luglio 2017, n. 199) ha ritenuto che la nonna di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, nell’interpretazione avallata da questa Corte, sfugga alle censure di costituzionalità prospettate dai giudici di merito remittenti.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.
La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018