Cass. civ. Sez. III, Ord.,  23-11-2017, n. 27886 – Opposizione agli atti esecutivi

All’opposizione agli atti esecutivi rivolta avverso un pignoramento presso terzi (tale essendo anche l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis) sono applicabili l’art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 618 c.p.c.. Secondo il disposto delle norme citate, introdotta l’opposizione con ricorso da parte dell’opponente, il giudice deve fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, dando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All’udienza, poi, dà o nega, con ordinanza, i provvedimenti indilazionabili ovvero provvede sulla sospensione della procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge, con termini a comparire dimidiati, secondo le norme dell’art. 180 c.p.c. e segg. – e si conclude con sentenza non impugnabile, ossia ricorribile in via straordinaria per cassazione.

In ipotesi di fermo amministrativo illegittimo, il contribuente non può ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cpc, qualora non dimostri in concreto il pregiudizio subito

Provvedimento:  Cass. civ. Sez. II, Sent., 17/11/2015, n. 23502 In tema di richiesta di risarcimento del danno avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. a causa di illegittima procedura di fermo amministrativo azionata dall’Agente della Riscossione,  ove...