Cass. Civ. sez. IV-2, ord. 11 marzo 2022, n. 8030


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 20368/2021 sollevato dal Giudice di Pace di Roma, con ordinanza n. R.G. 11399/2021, depositata il 20/07/2021, nel procedimento vertente tra:

D.G.F. da una parte, MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI BARI, dall’altra;                       – ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRANCESCO CERONI che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, accogliersi l’istanza per regolamento di competenza in premessa indicata, con le conseguenti determinazioni di legge.

Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Bari, investito dall’opposizione avanzata da D.G.F. avverso verbale redatto dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma per una violazione al codice della strada commessa lungo il percorso dell’autostrada (OMISSIS), in territorio del Comune di (OMISSIS), declinò la propria competenza in favore del giudice di pace di Roma;

che il Giudice di pace di Roma, davanti al quale la causa è stata riassunta, denegando la propria competenza, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del Giudice rimettente.

Motivi della decisione

doversi affermare la competenza funzionale esclusiva del Giudice di pace di Bari sulla base delle seguenti valutazioni:

più volte si è chiarito che la competenza inderogabile si radica in capo al giudice del circondario nel quale risulta essere stata accertata l’infrazione al codice della strada (cfr., ex multis, Cass. nn. 36968/2021, 17811/2012, 2657/2012);

tuttavia, il rispetto del condiviso principio, il quale evoca, all’evidenza, il rapporto col territorio nel quale l’infrazione è stata commessa (il che, di norma, corrisponde con il luogo di elevazione del verbale), impone affermarsi il seguente principio di diritto: “nel caso in cui si abbia scissione dei due momenti, perchè l’infrazione perpetrata in un certo luogo viene rilevata da un’autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza al giudice del “locus commissi delicti”; l’opposta soluzione, infatti, per un verso lederebbe la natura inderogabile e funzionale del discrimine sulla competenza, che cadrebbe, così, nella soggettiva disponibilità dell’amministrazione sanzionante e, per altro verso, darebbe vita a un’artificiosa competenza di un giudice estraneo alla prossimità”;

considerato che non v’è materia di statuizione sul capo delle spese poiché le parti non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M. 

accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Bari, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2022


MASSIMA: Nel caso in cui si abbia scissione dei due momenti, perché l’infrazione perpetrata in un certo luogo viene rilevata da un’autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza al giudice del “locus commissi delicti”; l’opposta soluzione, infatti, per un verso lederebbe la natura inderogabile e funzionale del discrimine sulla competenza, che cadrebbe, così, nella soggettiva disponibilità dell’amministrazione sanzionante e, per altro verso, darebbe vita a un’artificiosa competenza di un giudice estraneo alla prossimità.