Comm. trib. regionale Emilia-Romagna Bologna Sez. V, 18-01-2021


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA

QUINTA SEZIONE/COLLEGIO

…………

Svolgimento del processo

Con atto del 16.12.2019 la contribuente M.S. proponeva contro l’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Parma- ricorso in riassunzione della causa di merito a seguito dell’ordinanza n. XXXXX/2019, pronunciata in data 10.10.2019, con la quale la Corte di Cassazione, sez. VI^ civile, aveva accolto il ricorso della suddetta contribuente relativo alla compensazione delle spese di lite dei due precedenti giudizi di merito, cassando con rinvio la sentenza della CTR Emilia Romagna n. XXX/04/2018, depositata il 19.3.2018, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del doppio grado.

In particolare, la Suprema Corte aveva censurato la genericità della motivazione in punto di compensazione delle spese in quanto carente della enunciazione “esplicita sulle specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (ch)e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie “la particolarità della vicenda”) inidonea a consentire il necessario controllo.”

La ricorrente in riassunzione concludeva per la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle “spese ed i compensi di lite ex art. 91 c.p.c., con rimborso forfettario, cpa ed IVA di legge, riguardo ai tre gradi del giudizio (compreso quello di legittimità) ed al presente giudizio di riesame, ex D.M. Giustizia n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, con compenso tabellare aumentato del 50%, come per legge, per effetto dell’istanza ex art. 17 bis dell’ 11.1.14, con esborsi sopra dettagliati complessivamente ammontanti ad Euro 408 oltre al rimborso forfettario, cpa ed IVA di legge”.

Con atto del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate svolgeva le proprie controdeduzioni contestando, in primis, “la qualificazione data all’impugnativa promossa dall’Ufficio avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Parma n. XXX/07/14 quale lite temeraria;

in particolare evidenziava le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali l’Agenzia aveva riliquidato l’imposta IRPEF della contribuente M.S. e, in seguito, aveva resistito nel giudizio di primo grado e impugnato la sentenza della CTP di Parma, facendo anche affidamento sulla incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado.

Concludeva per il rigetto del ricorso in riassunzione con conferma della compensazione delle spese.

Nelle proprie memorie depositate il 3 settembre 2020 la contribuente rilevava come non fosse consentita in sede di riassunzione una rivisitazione della questione nel merito in quanto la Suprema Corte aveva annullato con rinvio il solo capo della sentenza relativo alle spese; precisava, altresì, come non fosse nemmeno possibile per il Giudice della riassunzione rimettere in discussione la statuita illegittimità della compensazione delle spese di lite, dovendosi limitare a quantificarne l’ammontare da porre a carico della parte soccombente.

La contribuente insisteva, infine, per “l’applicazione tabellare sui valori medi massimi del D.M. n. 55 del 2014 modificato dal D.M. n. 37 del 2018, con rifusione degli esborsi quantificati nel ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso in riassunzione va accolto con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate a tutte le spese dei (4) giudizi maggiorate ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, co. 2 septies, e 17 bis D.Lgs. n. 546 del 1992.

Invero non può revocarsi in dubbio il buon diritto della contribuente al ristoro delle spese di lite attesa la doppia soccombenza dell’Ufficio;

in effetti non si rinviene agli atti alcun presupposto per l’applicazione della norma dettata dall’art. 92, comma 2, c.p.c., emendato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 (come specificato dalla Suprema Corte “applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009”) secondo la quale “se vi è soccombenza reciproca o ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Il ricorso in riassunzione va, dunque, accolto;

la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese dei precedenti gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità, nonché delle spese relative al presente giudizio in riassunzione va maggiorata nella misura del 50% atteso l’irragionevole rifiuto da parte dell’Ufficio della proposta di mediazione tributaria formulata dal contribuente. Le spese vengono liquidate come di seguito specificato:

400 Euro maggiorati del 50% a 600 Euro per il giudizio di primo grado;

600 Euro maggiorati del 50% a 900 Euro per il giudizio d’appello;

800 Euro maggiorati del 50% a 1200 Euro per il giudizio di Cassazione ed, infine, 300 Euro maggiorati del 50% a 450 Euro per il presente giudizio di rinvio e così a complessivi 3.150 Euro oltre spese ed altri accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in riassunzione e, per l’effetto, condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese dei due giudizi di merito, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, maggiorate del 50% ai sensi degli artt. 15, co. 2 septies, e 17 bis D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre spese ed accessori di legge, come meglio specificato in motivazione.

Bologna il 18 gennaio 2021.


COMMENTO:  L’istituto della mediazione tributaria, che risponde a chiari criteri di deflazione del contenzioso tributario, comporta inevitabilmente una chiara e concisa motivazione sulla ragioni che hanno portato l’ufficio a rigettare la proposta del contribuente poichè in caso di successiva vittoria di quest’ultimo nei gradi di merito e di legittimità l’ente è condannato a rifondere le spese dei precedenti gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Infatti a fronte di un rifiuto immotivato da parte dell’Ufficio della proposta di mediazione tributaria formulata dal contribuente e di successiva vittoria di quest’ultimo nei gradi di merito e di legittimità, l’ente deve rifondere le spese dei precedenti gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità, nonché le spese relative al giudizio in riassunzione maggiorate nella misura del 50%..

Secondo quanto previsto dall’art. 17 bis del D.lgs. 546/92 in materia di mediazione tributaria è sancito l’obbligo di motivazione in caso di rigetto della proposta di mediazione.