Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sez. II, 04 marzo 2024 n. 236
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente veniva riunito il procedimento RGA 256/2022 a quello recante il numero RGA 1275/21 trattandosi di questioni identiche, tra le stesse parti, per più annualità.
Le parti quindi concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello X ha eccepito l’incompetenza del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario vigendo nel Comune di Nogara la raccolta dei rifiuti puntuale.
In effetti il Comune di Nogara, già dal 2018, ha istituito la raccolta puntuale dei rifiuti; infatti il regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, all’art. 43 punto 4, lettera B ha previsto che la somma dovuta per la raccolta dei rifiuti sia legata alla quantità di rifiuto conferito; a questo regolamento si richiama poi la successiva delibera n. 4 del 01/02/2018 del Comune di Nogara con oggetto “servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvazione tariffe 2018, che ha regolamentato analiticamente la Tarip-raccolta puntuale elencando per ciascuna tipologia di contenitore fornito all’utente, il costo per passaggio di raccolta, commisurando la tariffa alla modalità di raccolta ed al servizio reso.
In merito alla raccolta puntuale dei rifiuti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 11290 del 2021 ha chiarito che nel caso sul territorio venga effettuata la raccolta puntuale nasce un rapporto di natura privatistica che esula dalla competenza del Giudice Tributario in favore del Giudice ordinario.
In adesione al dettato dell’ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite sopra richiamata, questa Corte non può che dichiarare la propria incompetenza.
La novità della questione e la mancanza sul punto di consolidati orientamenti interpretativi consigliano di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione, previa riunione del procedimento n. 256/22 al n. 1275/21 , accoglie l’appello e dichiara la propria incompetenza. Spese compensate.
COMMENTO REDAZIONALE– In merito alla raccolta puntuale dei rifiuti, la pronuncia in commento si uniforma al principio secondo cui, quando sul territorio comunale venga effettuata la raccolta puntuale, nasce un rapporto di natura privatistica, che esula dalla competenza (i.e.: giurisdizione) del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario.
Viene quindi interamente richiamato il principio stabilito da Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 19 aprile 2021 n. 11290 sulla natura patrimoniale, e non tributaria, della cd. “tariffa puntuale” (TARIP), istituita dall’art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e adottabile mediante proprio regolamento, in luogo della TARI, dai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Dalla natura patrimoniale e corrispettiva della TARIP derivano due conseguenze di rilievo.
In primo luogo, la stessa rientra nella giurisdizione ordinaria, e non in quella tributaria: per tale motivo, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in accoglimento dell’appello, dichiara la propria incompetenza (i.e.: carenza di giurisdizione) in favore del Giudice ordinario.
Secondariamente, proprio per la sua natura di corrispettivo, e non di tributo, la TARIP è assoggettata all’IVA (Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 19 aprile 2021 n. 11290, richiamata in motivazione).