T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, ord. 30 agosto 2023, n. 2581


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2016, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di titolare e gestore dell’autolavaggio sito alla via -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di proprietaria del terreno su cui l’autolavaggio insiste, rappresentati e difesi dall’avvocato …, domiciliato presso la segreteria del Tribunale;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, domiciliato presso la segreteria del Tribunale; Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Catania, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione,

-del verbale di constatazione di inottemperanza all’ordinanza n. 35 del 28-4-2015;

-dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune, n.80 del 13-11-2015;

-di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato il verbale di constatazione dell’inottemperanza all’ordinanza n. 35 del 28 aprile 2015, con cui era stata ingiunta agli stessi -nella rispettiva qualità di titolare e gestore dell’impianto di autolavaggio sito alla via -OMISSIS- e di proprietaria del suolo sul quale insiste- la rimozione, lo smontaggio e la demolizione di tre manufatti realizzati in assenza di titolo; nonché la conseguente ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune n.80 del 13 novembre 2015.

Con precedente ricorso, iscritto al n. 2414 R.R. 2015 gli stessi odierni ricorrenti avevano altresì impugnato la presupposta ordinanza di demolizione; tale gravame è stato respinto con la recente sentenza n. 1518/2023.

Con atto prodotto in data 16 marzo 2016, si è costituito nel presente giudizio il Comune, chiedendo il rigetto delle censure proposte. Con ordinanza n. 136 del 22/02/2017 è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare, avanzata dai ricorrenti in seno al ricorso introduttivo.

All’udienza di smaltimento del 15 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Premesso che la questione sottesa della legittimità dell’ordine di demolizione ha trovato soluzione nella sentenza n. 1578/2023 (che ha respinto il gravame avverso l’ordinanza di demolizione stessa), il presente ricorso può essere accolto nei termini che seguono.

Il contenuto dei tre motivi può così sintetizzarsi: a) erronea individuazione catastale dell’area nell’ordine di demolizione e nel provvedimento di acquisizione (motivo 1); b) illegittimità del provvedimento di acquisizione gratuita in quanto adottato all’esito di un’insufficiente istruttoria e supportato da un’inadeguata motivazione, considerata l’imprecisa individuazione dell’area da acquisire (motivo 2); b) illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento (motivo 3).

Il gravame è fondato nella parte in cui si lamenta l’imprecisa individuazione dell’area oggetto di acquisizione (motivo 2).

Non si rintraccia, invero, nell’ordinanza di acquisizione un’indicazione dettagliata dell’estensione dell’area da acquisire e dei relativi confini; ciò che non favorisce la corretta identificazione della porzione di suolo da sottrarre alla proprietà privata, diritto costituzionalmente garantito.

Più precisamente l’Amministrazione dichiara che “..ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale le cui superfici di estensione rimangono contenute entro i limiti fissati dalla predetta norma”; conseguentemente disponendo di “..acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del comune di Motta Sant’Anastasia i manufatti l’area di sedime e quella pertinenziale (le cui superfici di estensione rimangono contenuto entro i limiti fissati dalla predetta norma) individuati al fg. (…) part. (…) di via G. n. 1, oggetto delle opere edilizie abusive realizzate, come in premessa descritte”.

Per costante giurisprudenza, la circostanza che il legislatore non abbia predeterminato l’ulteriore area acquisibile ma si sia limitato a prevedere che tale area “non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”, si giustifica per il fatto che l’ulteriore acquisto sia funzionale e strumentale rispetto all’acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime; in altri termini, non potendosi ritenere che la determinazione dell’ulteriore area acquisibile sia affidata al puro arbitrio dell’Amministrazione, la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l’ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l’uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale, da indicare con precisione (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 gennaio 2021, n. 540; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 14 gennaio 2021, n. 543). Il nesso funzionale tra i due acquisti implica, pertanto, che l’Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta in motivazione, le ragioni che rendono necessario disporre l’acquisto dell’area ulteriore rispetto a quella su cui insiste l’abuso (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. I, 19 luglio 2022, n. 1954).

Nel caso di specie, il mero riferimento ad un’area pertinenziale (“le cui superfici di estensione rimangono contenute entro i limiti fissati dalla predetta norma”) non è idoneo a legittimare l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime o pari all’intera particella catastale su cui insistono le opere abusivamente realizzate.

3.- Assorbita pertanto ogni altra censura, il gravame va dunque accolto per difetto di istruttoria e motivazione sulla scorta del secondo motivo.

  1. – Inammissibile è il ricorso nella misura in cui genericamente avversa il verbale di accertamento della Polizia municipale. “Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione non assume portata lesiva degli interessi del privato, donde la non impugnabilità dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4336); orbene, il verbale in questione non ha natura provvedimentale e non è immediatamente lesivo della sfera giuridica della parte ricorrente, costituendo atto meramente interno al procedimento” (T.A.R. Catania, sez. I, 26 maggio 2021, n. 1674).

Considerata la vicenda nel suo concreto svolgimento, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere


MASSIMA: In tema di confisca a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione dellabuso edilizio, non potendosi ritenere che la determinazione dell’ulteriore area acquisibile sia affidata al puro arbitrio dell’Amministrazione, la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area, comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita, può spiegarsi solo ipotizzando che l’ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l’uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale, da indicare con precisione.