Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, sez. VI, 12 settembre 2024 n. 2370


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premessa la sentenza in epigrafe indicata (porc. 667/23 RGA) e la motivazione della stessa, da intendersi qui riportata, l’odierna parte istante ha segnalato la discrasia tra la motivazione stessa (di rigetto dell’appello della contribuente) e la parte dispositiva del provvedimento ove risulta indicato, invece, l’accoglimento dell’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza in epigrafe indicata, emessa da questa Corte nell’ambito del procedimento iscritto al n. 667/2023 RGA, è relativa ad appello della contribuente che è stato respinto, come evincibile dalla motivazione apprestata (a cui si rinvia).

Va quindi emendata la medesima sentenza nella parte dispositiva laddove si legge “La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione VI di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie ed annulla la sentenza impugnata”, atteso che si trattava e si tratta di decisione di reiezione dell’appello sospinto da D. C. avverso la decisione di prime cure.

La decisione di questa Corte, come risulta dalla sua motivazione, è stata (ed è) di rigetto dell’appello.

Sul punto la Corte rileva che la completa lettura della decisione offre piena contezza del fatto che l’appello è stato respinto. Giova rammentare, al riguardo, che, come reiteratamente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, “La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda” Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19074 del 25/09/2015 (Rv. 636683 – 01). In tale ambito è stato anche più recentemente osservato in giurisprudenza che diversa è la funzione delle parti della sentenza costituite dal dispositivo e dalla motivazione;

quest’ultima, in particolare, deve contenere “l’esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione” (art. 132, n. 4, c. p.c.; secondo l’art. 118 disp. att. “delle ragioni giuridiche della decisione”) sicché costituisce la parte della sentenza che, dovendo esplicitare le ragioni giuridiche della decisione, non può che rivelare anche il dictum formalmente espresso dal dispositivo, atteso che è impossibile che si possano esporre le ragioni di una decisione senza indicare appunto la decisione, cioè il loro punto di arrivo e le relative conseguenze. Ne discende che, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, l’eventuale incertezza interpretativa emergente per la mancata riproduzione nel dispositivo di una parte della decisione non può che essere sciolta nel senso della prevalenza della motivazione (Cass. n. 6884/2023).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata, dunque, nel senso di ritenere che, avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, persino eventuali contrasti tra motivazione e dispositivo non possono che essere sciolti nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo (cfr. Cass. 4 marzo 2005, n. 4741; Cass., Sez. VI – 3, ordinanza n. 9840/2012).

In ogni caso, anche per ragioni di coerenza formale, va disposta la correzione della suddetta sentenza di questa Corte nel senso che nella sua parte dispositiva deve leggersi ed intendersi “La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione VI di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge”. Immutato nel resto.

P.Q.M.

Dispone la correzione della sentenza emessa tra le parti da questa AG nel senso che la parte dispositiva deve intendersi sostituita come segue: “La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione VI di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate. Reggio Calabria, 16.5.2024″.

RC, 5.9.2024


COMMENTO REDAZIONALE– La pronuncia in commento corregge l’errore materiale contenuto in una precedente sentenza, il cui dispositivo si esprimeva nel senso dell’accoglimento dell’appello del contribuente, a fronte di una motivazione di rigetto dello stesso.

Viene quindi ribadito il principio, più volte espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, della prevalenza della motivazione della sentenza sul dispositivo, in caso di contrasto.

Il dispositivo ha infatti unicamente la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il cui contenuto deve essere tratto dalla motivazione, ossia dall’esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche che sostengono la decisione medesima.

Pertanto, in conclusione, non solo il dispositivo può essere integrato dalla motivazione, qualora incompleto, ma addirittura, in caso di insanabile contrasto tra la parte dispositiva e quella motivazionale della sentenza, è quest’ultima a dover prevalere.