Cass. Civ., sez.V, ord. 31 gennaio 2023, n.2879


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11679/2020 proposto da:

COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. …, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. … in …;                                                                                                            – ricorrente –

Contro

… Srl , in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. …, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …;                                                                                                                                                                               – controricorrente –

nonchè RTI tra EQUITALIA SUD Spa , – … Spa – … Srl ;                                                                                          – intimato –

avverso la sentenza n. 6768/25/19 della Commissione tributaria Regionale della Campania, depositata l’11/9/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza come previsto dal provvedimento del Presidente del Collegio del 16.1.2023.

Svolgimento del processo

Che:

  1. La società … Srl – società operante nella zona dell’interporto ASI Vulcano Buono del Comune di Nola – proponeva ricorso avverso l’avviso TARSU relativo all’anno 2012 emesso dal suindicato Comune sul presupposto, tra l’altro, che provvedeva in modo autonomo allo smaltimento dei rifiuti che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell’area interportuale non veniva svolto dall’ente territoriale ma da una ditta privata.
  2. La CTR con la sentenza n. 6768/25/2019, depositata l’11/9/2019, accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso originario, annullava l’avviso di liquidazione impugnato.
  3. Avverso tale sentenza il Comune di Nola propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
  4. La … Srl ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

che:

  1. Con il primo motivo li Comune di Nola denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e art. 70.

Il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata si ponga in contrasto con le norme indicate nella parte in cui, dopo aver affermato che la società contribuente aveva provato lo smaltimento in proprio dei rifiuti derivanti dalla sua attività produttiva, ha affermato che da ciò consegue “al di là delle argomentazioni del Comune di Nola in ordine all’assorbimento del servizio da parte sua, in determinate aree della zona industriale, l’avviso di pagamento impugnato va comunque annullato perché redatto in modo non intellegibile ai fini dell’individuazione delle superfici effettivamente tassabili nonché dei seguenti calcoli avuto riguardo al servizio svolto dalla Ecologica ambientale”.

A parere del Comune di Nola, diversamente da quanto affermato dalla CTR, era onere della contribuente e non dell’ente impositore quello di indicare le aree effettivamente tassabili previa esclusione di quelle in cui la prima riteneva dovesse applicarsi l’esenzione di cui all’art. 62 cit.; comunicazione che non era mai stati inoltrata al Comune di Nola, in violazione dall’art. 70 cit..

  1. Con il secondo motivo il Comune di Nola lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3.

Il Comune di Nola osserva che l’affermazione della CTR riportata nel motivo che precede sarebbe affetta da vizio di omesso esame su fatto decisivo, in quanto l’ente territoriale aveva sempre disconosciuto ogni valore probatorio al contratto con il quale la contribuente aveva affidato lo smaltimento dei suoi rifiuti a una ditta privata. Tali mancate eccezioni non sarebbero state prese in esame dalla CTR che, al contrario, in modo laconico aveva affermato il suindicato valore.

  1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati.

3.1 Va considerato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonchè all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purchè i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorchè rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. n. 30607 del 2018 Rv. 651854 – 01).

3.2 Ebbene, nel caso di specie è pacifico che la contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione della TARSU 2012 sul presupposto, tra l’altro, che il Comune di Nola non effettuava il relativo servizio, trovandosi l’immobile per il quale veniva richiesto il tributo nella zona industriale dell’Interporto del suindicato Comune.

3.3 Fatte tali necessarie premesse va rilevato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, prescrive che “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2” cioè in misura non superiore al 40% della tariffa secondo i criteri di cui al richiamato comma 2.

3.4 Questa Corte (Cass. n. 9109 del 2020) – con riferimento ad analoga fattispecie relativa alla debenza della TARSU per l’anno 2012 per un immobile sito all’interno della zona industriale dell’Interporto del Comune di Nola – ha affermato che la riduzione “spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorchè significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU n. 14903 del 2010 Rv. 613871 – 01; Cass. n. 4283 del 2010 Rv. 611888 – 01 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”.

3.5 Ciò premesso va rilevato come sia circostanza del tutto pacifica che il servizio raccolta rifiuti è attivo nel Comune di Noia ma che lo stesso non venga espletato all’interno della zona Interporto dove è allocato lo stabilimento della contribuente ma viene svolto lungo le strade di collegamento all’area produttiva (cfr. sentenza della CTR pag. 3 dove viene riportata la difesa del Comune di Nola che riporta tale circostanza).

3.6 A fronte di tale circostanza, nonché della prova fornita dalla contribuente di provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti per il tramite di una ditta privata (cfr. sentenza CTR pag. 4), la CTR non ha fatto corretta applicazione dei sopra indicati principi con la conseguenza che, per la concreta determinazione della riduzione della tariffa è necessaria la rimessione della causa al giudice di merito, prevedendo la norma una riduzione in misura non fissa, ma variabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita, ed in misura comunque non superiore al 40% di quella ordinaria (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 2 e 4), accertamento che spetterà al giudice del rinvio effettuare.

La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di II della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2023


MASSIMA– La riduzione “spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti nè, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU n. 14903 del 2010 Rv. 613871 – 01; Cass. n. 4283 del 2010 Rv. 611888 – 01 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”.