In data 13 giugno 2025 è entrato in vigore il D.lgs. 12 giugno 2025 n. 81 (“Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2025, n. 134.

Particolare rilievo assume l’art. 16 di tale Decreto, contenente le “Disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario”.

Con la predetta norma, vengono parzialmente modificate quattro disposizioni del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, destinate a rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2025, nonché le corrispondenti disposizioni del Testo unico allegato al D.lgs. 14 novembre 2024 n. 175 (“Testo unico della giustizia tributaria”), già in vigore, ma destinato ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le disposizioni interessate dalla modifica sono gli artt. 25-bis, comma 5-bis; 35, comma 1; 68, comma 2, e 70, comma 2, D.lgs. 546/1992, nonché le omologhe previsioni degli artt. 72, comma 6; 84, comma 1; 126, comma 2, e 128, comma 2, del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024, oltre infine all’art. 129, comma 2, di tale ultimo Decreto (il quale non trova corrispondenza nel D.lgs. 546/1992).

Viene quindi parzialmente modificata la norma sul potere di certificazione di conformità del difensore (art. 25, comma 5-bis, D.lgs. 546/1992 e art. 72, comma 6, del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024). In particolare, restano fermi i principi secondo i quali “gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi” e “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità”, la quale non è più riferita “all’originale”, bensì  “al documento analogico detenuto dal difensore”. 

La modifica normativa viene quindi a chiarire definitivamente la problematica dell’attestazione di conformità rispetto a documenti dei quali il difensore sia in possesso di una mera copia (e non di un originale) in formato analogico. 

Mentre, infatti, sulla base della normativa previgente (che faceva riferimento “all’originale”), poteva dubitarsi del potere del difensore di attestare la conformità rispetto ad un documento analogico detenuto in copia, la disposizione attuale chiarisce ogni perplessità, nel senso che il difensore dovrà attestare la conformità rispetto a qualsiasi documento analogico, la cui copia informatica venga depositata telematicamente, a prescindere dal fatto che il predetto documento analogico sia detenuto in originale, in copia conforme o anche in semplice copia informale.

Vengono inoltre interamente sostituiti gli artt. 35, comma 1, D.lgs. 546/1992 e 84, comma 1, del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024, con l’introduzione della previsione secondo cui “La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni”. 

Rispetto alla versione previgente dell’art. 35, comma 1, D.lgs. 546/1992, viene eliminato il riferimento al “collegio giudicante”, chiarendosi così come la disposizione sia applicabile anche alle ipotesi in cui il giudice tributario di primo grado giudichi in composizione monocratica, nelle liti di valore fino a cinquemila euro. 

Viene altresì specificato come a dare immediata lettura del dispositivo, al termine della deliberazione della sentenza nel segreto della camera di consiglio, debba essere, nelle fattispecie decise dal collegio, il presidente di quest’ultimo (restando ovviamente inteso che, nel caso di decisione in composizione monocratica, sarà il giudice unico a dare lettura del dispositivo). Si tratta, quindi, di una modifica “di stile”, il cui impatto appare piuttosto limitato.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Cultore della Materia presso la Cattedra di “Diritto processuale telematico tributario”

Unicusano- Roma