Maggiore consistenza assume invece la soppressione delle parole “di primo grado” dagli artt. 68, comma 2, D.lgs. 546/1992 e 126, comma 2, del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024.
Per effetto di tale modifica, tali norme prevedono dunque che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria (sia di primo che di secondo grado), con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Resta ferma, in caso di mancata esecuzione spontanea del rimborso, la facoltà per il contribuente di chiedere l’ottemperanza (a norma dell’art. 70 D.lgs. 546/1992 o, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’art. 128 del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024) alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi al primo, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Vengono inoltre modificati gli artt. 70, comma 2, D.lgs. 546/1992 e 128, comma 2, del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024, in materia di ricorso per ottemperanza, introducendo la facoltà di notificare l’atto di messa in mora nei confronti dell’Amministrazione finanziaria inadempiente non solo a mezzo di Ufficiale giudiziario, ma anche a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82.
Si tratta di una disposizione chiaramente rivolta al potenziamento degli strumenti telematici di notificazione e deposito degli atti, che si pone “in linea” con il vero e proprio obbligo per il difensore di ricorrere alla modalità telematica di notificazione, tutte le volte in cui il destinatario della notificazione medesima sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi (fattispecie che, necessariamente, si realizza sempre nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, espressamente tenuta a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, cd. “Elenco IPA”).
Puramente formale e “di stile” risulta invece la modifica dell’art. 129, comma 2, del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024, contenente le norme transitorie e finali. La disposizione, a seguito di tale modifica, prevede ad oggi che “Con il decreto di cui al comma 1 (anziché “comma 3”) sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio”. Si tratta del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze contenente le norme tecniche per il processo tributario telematico e l’approvazione dei modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il precedente riferimento al comma 3 dell’art. 129 del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024 appariva chiaramente frutto di un refuso, che con l’art. 16, comma 2, lettera e), D.lgs. 81/2025 viene corretto.
Infine, l’art. 16, comma 3, D.lgs. 81/2025 apporta una parziale modificazione all’art. 4, comma 2, D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, in materia di differimento temporale delle disposizioni di riforma apportate dal predetto D.lgs. 220/2023.
Secondo la versione “originaria” dell’art. 4, comma 2, D.lgs. 220/2023, le modificazioni apportate da tale ultimo Decreto trovavano applicazione ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, eccetto che per quelle espressamente indicate dallo stesso art. 4, comma 2, D.lgs. 220/2023, che si applicavano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (e, quindi, dal 05 gennaio 2024).
Da tale elenco vengono ad oggi espunte le modifiche relative all’istituto della conciliazione delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, ossia gli artt. 48, comma 4-bis, D.lgs. 546/1992 (che ammette la conciliazione fuori udienza delle liti tributarie pendenti dinanzi alla Suprema Corte) e 48-ter, comma 1, D.lgs. 546/1992 (che prevede, in caso di conciliazione della lite in pendenza del giudizio di legittimità, l’applicazione delle sanzioni amministrative nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge).
Tali disposizioni, per effetto della modifica del comma 2 e dell’aggiunta del comma 2-bis all’art. 4 D.lgs. 220/2023, trovano oggi applicazione non più ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05 gennaio 2024, bensì “sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (i.e.: 05 gennaio 2024) sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024”.
In tal modo, in un’ottica di massimo potenziamento di tale istituto deflativo, viene estesa la facoltà di conciliazione fuori udienza (con applicazione della premialità per essa prevista, nella misura del sessanta per cento del minimo della sanzione amministrativa previsto dalla legge) anche alle controversie tributarie che risultassero già pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione alla data del 04 gennaio 2024.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Cultore della Materia presso la Cattedra di “Diritto processuale telematico tributario”
Unicusano- Roma