L’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)  prevede che a decorrere dal 2021 i comuni, le province e le citta’ metropolitane istituiscano il canone  patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria, denominato  «canone», che   sostituisce  la   tassa   per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. 

Con il 1° gennaio 2021 entra in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. 

Il nuovo canone – cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (c.d. canone “mercati”) – è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

Il canone sarà disciplinato dagli enti (i comuni, le province e le citta’ metropolitane) in modo da assicurare  un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai  tributi  che  sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita’  di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il presupposto del canone e’: 

a) l’occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al demanio o al  patrimonio  indisponibile  degli  enti  e  degli  spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

b)  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari,  anche   abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti  al  demanio  o  al patrimonio indisponibile degli enti, su beni  privati  laddove  siano visibili da luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  del  territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso  pubblico  o  a uso privato.

La normativa richiamata al comma 821 riconosce la potestà degli enti di disciplinare il canone con  regolamento  da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  in  cui  devono essere indicati: 

a)  le  procedure  per  il   rilascio   delle   concessioni   per l’occupazione   di   suolo   pubblico    e    delle    autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari; 

b) l’individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito  comunale,  nonche’  il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia  o la relativa superficie; 

c) i criteri per la  predisposizione  del  piano  generale  degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i  comuni  superiori  ai 20.000 abitanti, ovvero  il  richiamo  al  piano  medesimo,  se  gia’ adottato dal comune; 

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al  servizio delle pubbliche affissioni; 

e) la disciplina delle modalita’ di dichiarazione per particolari fattispecie; 

f)  le  ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  rispetto   a   quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; 

g) per le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari realizzate abusivamente,  la  previsione  di  un’indennita’  pari  al canone maggiorato fino al 50 per cento,  considerando  permanenti  le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari  realizzate  con impianti  o  manufatti  di  carattere  stabile  e   presumendo   come temporanee le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del  verbale  di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; 

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennita’ di cui alla lettera g) del presente comma, ne’ superiore al doppio dello stesso, ferme  restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e  5,  e  23  del  codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le criticità della normativa sono molteplici così come le incertezze applicative che porteranno, senza dubbio, al sorgere di numerosi contenziosi.

Non sono mancate le richieste, da parte di associazioni di categorie, di proroghe o di provvisorie facoltatività dell’applicazione del canone unico motivate altresì dal contesto segnato ancora dall’emergenza Covid-19.

Le proposte non sono state recepite dal legislatore, e  gli enti si trovano, ancora unavolta, di fronte ad una normativa complessa e frastagliata che prevede di disporre regole e misure di prelievo aggironate fin dai primi giorni dell’anno.

Le Giunte comunali, secondo il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli entil locali”, ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lett. ) e 48, hanno la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che ai sensi dell’art. 151 del predetto D. Lgs. è fissato al 31 dicembre di ogni anno.