L’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) prevede che a decorrere dal 2021 i comuni, le province e le citta’ metropolitane istituiscano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Con il 1° gennaio 2021 entra in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Il nuovo canone – cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (c.d. canone “mercati”) – è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.
Il canone sarà disciplinato dagli enti (i comuni, le province e le citta’ metropolitane) in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita’ di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone e’:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
La normativa richiamata al comma 821 riconosce la potestà degli enti di disciplinare il canone con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;
b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonche’ il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se gia’ adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalita’ di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennita’ pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennita’ di cui alla lettera g) del presente comma, ne’ superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Le criticità della normativa sono molteplici così come le incertezze applicative che porteranno, senza dubbio, al sorgere di numerosi contenziosi.
Non sono mancate le richieste, da parte di associazioni di categorie, di proroghe o di provvisorie facoltatività dell’applicazione del canone unico motivate altresì dal contesto segnato ancora dall’emergenza Covid-19.
Le proposte non sono state recepite dal legislatore, e gli enti si trovano, ancora unavolta, di fronte ad una normativa complessa e frastagliata che prevede di disporre regole e misure di prelievo aggironate fin dai primi giorni dell’anno.
Le Giunte comunali, secondo il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli entil locali”, ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lett. ) e 48, hanno la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che ai sensi dell’art. 151 del predetto D. Lgs. è fissato al 31 dicembre di ogni anno.