IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
TENUTO CONTO che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID19;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

ART. 1
(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1 e 2-ter, le parole “15 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza
e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
2. All’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “15 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.

ART. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.