Cass. Civ. sez.VI-5, ord. 16 gennaio 2023, n. 1049


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6604-2021 proposto da:

COMUNE di TREVI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentato e difeso dall’avvocato …;                                                                                                                      – ricorrente –

contro

… Sas , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentata e difesa dall’avvocato …;                                                                                                                                   – controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 16/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MONDINI ANTONIO.

Svolgimento del processo

che:

  1. con (a sentenza in epigrafe, la CTR dell’Umbria, in cause riunite su una comunicazione e su un avviso di accertamento, emessi dal Comune di Trevi nei confronti della Sas “…”, l’una, per il pagamento della TOSAP degli anni 2012-2017 e l’altro per il pagamento della TOSAP del solo anno 2012, in relazione ad una “rampa” insistente sulla suolo comunale per l’accesso dalla via pubblica alla proprietà della società, in parziale accoglimento dell’appello di quest’ultima, dichiarava che la tassa era sì dovuta e tuttavia non nella misura pretesa dal Comune e riconosciuta come dovuta dalla CTP, ma nella misura ridotta del 50% in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44. In particolare la CTR scriveva che la rampa in questione era “funzionale pressochè esclusivamente all’ingresso nell’area artigianale dove opera la …”, che era contraddittoria la posizione del Comune “che, da una parte, valorizza l’uso esclusivo della rampa e quindi l’occupazione del suolo pubblico e, dall’altro, nega alla rampa la natura di passo carrabile” e, ancora, che “la rampa.. dagli atti, ha tutte le caratteristiche del passo carrabile”;
  2. il Comune di Trevi ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con due motivi. Con il primo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2. Deduce che la CTR avrebbe errato nel non rilevare che la società …, avendo chiesto con l’atto di appello solo l’annullamento degli avvisi aveva prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado con cui la CTP aveva “osservato” che la comunicazione oggetto di uno dei due ricorsi riuniti era stata “erroneamente impugnata” trattandosi di atto atipico. Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 46, comma 2, dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 44, art. 44per avere la Ctr ritenuto applicabile la riduzione del 50% ad una rampa malgrado la stessa non potesse essere ritenuta un passo carrabile ai sensi di legge;
  3. la contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

che:

  1. il primo motivo di ricorso è infondato. Gli atti impugnati con i due ricorsi originari, poi riuniti dalla CTP, erano la comunicazione relativa alla TOSAP degli anni 2012-2017 e l’avviso di pagamento della TOSAP dell’anno 2017. E’ incontroverso -v. lo stesso ricorso per cassazione, p. 6- ed è evidenziato dalla CTR che l’appello della contribuente era volto a contestare l’affermazione della CTP della debenza della tassa, relativamente a tutte le annualità. L’appello quindi involgeva anche il capo della sentenza impugnata al quale, secondo la prospettazione del Comune, la contribuente avrebbe prestato acquiescenza;
  2. il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Questa Corte ha puntualizzato che “D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Quindi, la nozione normativa di “passo carrabile”, desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di Spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l’accesso dei veicoli alle proprietà private. Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l’accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l’interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale” (Cass. n. 25345/2020).

2.2. La CTR ha affermato che la rampa in questione, insistente su suolo comunale, era funzionale all’accesso -incontestatamente dalla strada pubblica denominata Via Gubbio (v. ricorso del Comune, p.1)- alla proprietà della … e ne ha tratto la conclusione, coerente con il dettato normativo, che si trattava di passo carrabile;

  1. il ricorso deve essere rigettato;
  2. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna il Comune di Trevi a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2410,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi.

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 9 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023


MASSIMA– Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Quindi, la nozione normativa di “passo carrabile”, desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l’accesso dei veicoli alle proprietà private. Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l’accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l’interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale” (Cass. n. 25345/2020).