Cass. civ., sez. V, ord., 29 dicembre 2025 n. 34523
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. CANDIA Ugo -Presidente
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere
Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 11819-2022 proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato F. R. giusta procura speciale in atti -ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato D.R. giusta procura speciale in atti -controricorrente-
avverso la sentenza n. 5071/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
Svolgimento del processo
A.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Roma Capitale avverso la sentenza n. 1305/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013.
Roma Capitale resiste con controricorso.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
1.1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che “… per gli immobili costruiti abusivamente, debitore dell’Imu sia il soggetto che occupa o semplicemente detiene il bene”.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Non è contestato, essendo stato oggetto di accertamento in fatto da parte del giudice del merito, che l’atto impositivo si riferisca al pagamento dell’IMU relativa ad un immobile realizzato abusivamente dal ricorrente su terreno di proprietà della società S. Srl
1.4. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondata la pretesa impositiva riferita all’anno 2013 assumendo quanto segue ” Nella specie, è pacifico che il signor A.A., per il periodo in questione, non solo ha usufruito dei beni sottoposti a tassazione, ma, ancor di più, aveva proceduto all’accatastamento a suo nome delle porzioni immobiliari in forza di una scrittura privata compromissoria, a seguito della quale era insorta una lite in ordine al definitivo trasferimento di proprietà del suolo su cui insisteva l’edificato abusivo. L’appellato fa leva sulla circostanza che il trasferimento sarebbe avvenuto solo nel 2018, con atto per notaio Floridi del 24 settembre 2018, e che, fino a tale data, si applicherebbe l’istituto giuridico dell’accessione, per cui il proprietario del fondo, su cui è avvenuta l’edificazione, sarebbe altresì proprietario di quanto su di esso realizzato. Tale affermazione contrasta in radice con i principi innanzi esposti, oltre che con la logica sottesa al riparto degli obblighi tributari, e la prova più lampante è costituita proprio da quanto riportato nell’invocata scrittura privata, laddove si dà atto di quanto edificato, indicando anche gli estremi dell’avvenuto accatastamento dei beni in parola; inoltre, le parti hanno testualmente affermato che “il fabbricato ed il piccolo manufatto”…”pur non potendo essere esclusi dall’atto di trasferimento per il principio dell’accessione, non sono invece presi in considerazione ai fini del corrispettivo”, proprio perché condonati dal soggetto che li aveva realizzati. È solo il caso, per completezza, di precisare che la suddetta scrittura privata – non a caso transattiva – è stata l’epilogo di una lunga vicenda contenziosa che ha visto coinvolti la Società S. e i signori A.A. e che ha avuto lo scopo di sistemare gli assetti proprietari dei beni, una volta che su questi l’appellato aveva realizzato, in virtù del possesso vantato, i beni per i quali il Comune di Roma Capitale richiedeva il versamento dell’IMU”
1.5. In diritto si osserva dunque che, in tema di IMU, l’iscrizione di un’unità immobiliare, preesistente o di nuova costruzione, al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’imposta municipale (cfr. Cass. nn. 15975/2025, 8781/2025, 31482/2024).
1.6. Per fabbricato rilevante ai fini IMU deve intendersi, invero, l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, alla luce dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011 (“L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e restano ferme le definizioni di cui all’ 1992, n. 504”).
1.7. L’immobile registrato, come nella specie, nel catasto, è, quindi, in linea di principio, già assoggettabile ad IMU, essendo questa un’imposta reale avente la struttura di un’imposta patrimoniale, che presuppone che l’immobile posseduto sia iscritto in catasto, indipendentemente dall’attitudine a produrre reddito ed a prescindere dalla sua fruizione o utilizzazione economica ed i fabbricati costruiti abusivamente costituiscono, inoltre, oggetto di tassazione, a prescindere dal fatto che per essi siano state presentate o meno le relative istanze di sanatoria edilizia (cfr. Cass. n. 11646/2019).
1.8. Ciò posto, come già chiarito da questa Corte in tema di ICI, ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU, l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria per l’esenzione dal pagamento dell’imposta (cfr. Cass. n. 26376/2021 in motiv., Cass. nn. 16775/2017, 14420/2010).
1.9. Occorre infatti considerare che anche la soggettività passiva del tributo in questione, come quella dell’ICI, quale delineata dall’articolo 13 D.Lgs. 201/2011 cit., secondo il quale sono tenuti al pagamento dell’imposta il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sull’immobile, è volta alla predeterminazione legale di un elemento costitutivo della fattispecie impositiva, avendo questa disposizione carattere tassativo, così da non poter essere fatta oggetto di interpretazione estensiva alcuna, né varrebbe obiettare che l’articolo 13 cit. individua invece il presupposto dell’imposta nel “possesso” di immobili dal momento che quest’ultima disposizione non attiene alla soggettività passiva ai fini IMU, bensì al presupposto oggettivo del tributo, con conseguente necessità, ai fini in esame, che il possesso dell’immobile sia pur sempre attribuibile al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene (cfr. Cass. n. 7274/2019 in motiv. con riguardo all’ICI).
1.10. Con riguardo al caso di specie, dunque, la stessa Commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, se da una parte ha evidenziato l’accatastamento del manufatto abusivo da parte dell’odierno ricorrente, ha tuttavia al contempo evidenziato che il trasferimento della proprietà in suo favore intervenne solo nell’anno 2018, atteso che, secondo quanto espressamente riportato nell’atto di trasferimento inter partes, “… “il fabbricato ed il piccolo manufatto”…”pur non potendo essere esclusi dall’atto di trasferimento per il principio dell’accessione, per il principio dell’accessione, non sono invece presi in considerazione ai fini del corrispettivo”,… perché condonati dal soggetto che li aveva realizzati”.
1.11. La soggettività passiva IMU non poteva pertanto applicarsi all’odierno ricorrente, non essendo egli titolare, nell’annualità 2013, del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui suddetti immobili.
- Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
- Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente e l’annullamento dell’atto impugnato.
- Le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di A.A. ed annulla l’atto impugnato; condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito, che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente in Euro 1.600,00 per le spese del giudizio di primo grado ed in Euro 1.800,00 per le spese del giudizio d’appello, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge; condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2025.
COMMENTO REDAZIONALE– Anche se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria per l’esenzione dal pagamento dell’imposta.
Tuttavia, la soggettività passiva dell’IMU compete unicamente al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull’immobile.
Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo provveduto all’accatastamento del manufatto abusivo, ne aveva acquistato la proprietà unicamente con atto di trasferimento del 2018, e non poteva quindi essere considerato soggetto passivo di IMU per l’annualità 2013 in contestazione.
Per tale motivo, in accoglimento del ricorso del contribuente, l’avviso di accertamento impugnato viene annullato.