Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta, sez. II, 12 dicembre 2025 n. 683


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la E. M. I. S.p.A. (E.) proponeva ricorso contro il Comune di Butera, con chiamata in causa del Comune di Gela, avverso l’avviso di accertamento esecutivo, con intimazione ad adempiere, n.°2 dell’11.10.2024, notificato a mezzo pec in data 11.12.2024, emesso dal Comune di Butera e relativo all’IMU ed alla TASI per l’anno 2018, mediante il quale veniva contestata l’omessa dichiarazione relativa alla piattaforma per la coltivazione ed il trattamento di idrocarburi denominata “P.”, ubicata nel mare territoriale del Comune sul punto avente coordinate longitudine (WSG 84) 14,045081- Latitudine (WGS 84) 37,009175; a seguito della mancata produzione degli elementi di bilancio relativi alla predetta piattaforma, sia pure richiesti dal Comune, sulla base della documentazione acquisita preso altre pubbliche amministrazioni, venivano determinati i costi di dette piattaforme attualizzati all’epoca della costruzione, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’art.5, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, N°504, costituita ai sensi dell’art.5 comma 1 dal valore degli immobili, veniva accertato il mancato pagamento dell’IMU pari ad € 3.278.745,60 ed € 341.536,00 per TASI, complessivamente pari ad € 3.620.281,60, oltre ad € 3.934.494,72 per sanzioni, per il complessivo importo dovuto di € 7.892.470,88.

La società ricorrente rilevava, in via preliminare, che la seconda sezione di questa Corte, con recentissima sentenza n. 53/2025 dep. il 31 gennaio 2025, ha già risolto una causa identica concernente il precedente periodo di imposta 2017: in particolare, previa ammissione dell’intervento in giudizio del comune di Gela, la Corte ha integralmente annullato l’avviso IMU/TASI 2017 del comune di Butera, ritenendo che tali tributi, in quanto previamente accertati da Gela per lo stesso periodo di imposta, non potessero nuovamente essere accertati da Butera, salva la possibilità per quest’ultimo Ente di accordarsi con il Comune di Gela per il riparto del gettito, eventualmente anche mediante gli strumenti previsti dall’art. 27, comma 11 della l. n. 448 del 28 dicembre 2001.

Ciò premesso e stante l’identità delle tematiche sottese, la società ricorrente proponeva avverso l’odierno accertamento del Comune di Butera per IMU e TASI 2018 le stesse eccezioni in fatto e in diritto già opposte per il 2017 e riconosciute come valide e fondate dalla citata pronuncia n. 53/2025 della CGT di primo grado di Caltanissetta, sez. n. 2, che richiamava in via assorbente di ogni ulteriore ragione.

Nondimeno, per tuziorismo, riproponeva tutte le ragioni in fatto e in diritto poste a base della richiesta di annullamento totale (e in subordine parziale) dell’avviso per cui oggi è causa, ovvero:

– carenza del potere impositivo e di legittimazione attiva del Comune di Butera in relazione alle piattaforme accertate;

– mancanza del presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta;

– in via di subordine, per il denegato caso in cui si dovesse ritenere che le piattaforme sono accatastabili in categoria D: intassabilità degli impianti e dei macchinari;

– esenzione delle piattaforme, accatastabili nella categoria E/3;

– in subordine, non debenza delle sole sanzioni.

Concludeva la società ricorrente chiedendo la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, il suo successivo annullamento, anche con riferimento alle sanzioni.

Il Comune di Butera depositava controdeduzioni con le quali insisteva nel proprio potere accertativo, pur in presenza di altro procedimento di accertamento da parte del Comune di Gela, essendo stato individuato il Comune di Butera, quale soggetto a cui spettava il gettito dell’IMPI ed al quale veniva attribuito il potere impositivo per la piattaforma P.; inoltre, perché il giudizio in esame non poteva essere pregiudicato dalla pendenza dell’altro giudizio ove non era stata posta questione di titolarità con confliggenza con altro comune impositore. Deduceva che dal “Portale del Mare, realizzato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, si rilevava che la piattaforma P. ricadeva nell’ambito della territorialità marina del Comune di Butera.

Deduceva che l’art.38 del D.L. 26.10.2019, N°124 confermava la legittimità della precedente assoggettabilità a tassazione delle piattaforme petrolifere e della legittimità delle attività di accertamento svolte dai comuni ai quali spettavano le somme derivanti dalle attività accertative, stante che la nuova imposta sostituiva la pregressa imposizione locale.

Deduceva inoltre il Comune di Butera che, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, recepita dalla Legge N°689/1994, le acque territoriali dello Stato appartengono al territorio dello Stato e, poiché il territorio dello Stato è suddiviso in Comuni, il mare antistante apparteneva ai Comuni su di esso prospicienti.

Contestava quanto sul punto eccepito dalla ricorrente, citando giurisprudenza di merito ed insisteva nell’assoggettabilità ad imposizione e nella legittimità delle sanzioni irrogate.

Ancora, il Comune di Butera contestava l’eccezione di carenza di imponibilità delle opere a mare, deducendo che trattasi di un opificio industriale, composto dalla piattaforma, dalle condotte di collegamento e dai pozzi di escavazione; che non era rilevante, ai fini dell’imposizione, la collocazione a mare; deducendo, inoltre, che la piattaforma era stata dichiarata antistante il Comune di Butera.

Ancora, il Comune di Butera deduceva che la piattaforma era ritenuta bene immobile, in quanto incorporato ed ancorato al suolo o fondale marino; che era irrilevante, ai fini dell’imposizione, che l’immobile non fosse iscritto in catasto, essendo presupposto dell’imposta che i fabbricati fossero siti nel territorio dello Stato e che, diversamente, sarebbero stati violati i principi costituzionali di uguaglianza e di contribuzione, prescindendo l’imponibilità dall’accatastabilità dell’immobile.

Deduceva, ancora il Comune di Butera, che le opere risultavano iscritte nelle cartografie dello Stato e che per esse mancava solo l’attribuzione della rendita catastale e che, comunque erano censibili in catasto.

Insisteva nella legittimità del proprio operato; contestava, ritenendola infondata, la richiesta di esenzione dall’imposizione, non essendo la piattaforma accatastata e, comunque, accatastabile alla categoria “E”, stante che, ai fini della predetta attribuzione, doveva procedersi prima all’accatastamento.

Ancora, proseguiva il Comune resistente, alla piattaforma poteva essere attribuita la categoria “D”.

Insisteva nella legittimità delle sanzioni irrogate; si opponeva alla chiamata del terzo, non sussistendo litisconsorzio.

Quanto alla invocata sentenza di questa Corte n.53/2025 invocata nel ricorso E. rappresentava di avere proposto impugnazione avverso detta sentenza alla Corte di secondo grado competente.

Si opponeva alla richiesta di sospensione e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Interveniva volontariamente in giudizio il Comune di Gela premetteva che per l’anno d’imposta in questione aveva emesso avvisi di accertamento per l’IMU e per la TASI in capo alla società ricorrente per il possesso di piattaforme a mare e tra queste la piattaforma “P.”; che detti avvisi di accertamento erano stati impugnati dalla società ricorrente e che i relativi giudizi erano pendenti in Cassazione.

Contestava il Comune di Gela la violazione del divieto di bis in idem sostanziale, stante che il Comune di Butera aveva emesso gli atti impugnati, nonostante il potere impositivo fosse già stato esercitato dal Comune di Gela.

Assumeva che, qualora la E. avesse già provveduto al pagamento del tributo in favore del Comune di Gela, il Comune di Butera, ritenendo di essere soggetto attivo, avrebbe dovuto formulare domanda di ripetizione del preteso indebito ed eventualmente promuovere giudizio davanti al giudice ordinario.

Eccepiva il Comune di Gela la carenza di soggettività attiva e del potere accertativo da parte del Comune di Butera, per mancanza di prova, assumendo che l’art.38 del D.L. N°124/2019 ed il D.M. 28.04.2022 trovavano applicazione a partire dall’anno d’imposta 2020.

Contestava l’eccezione di parte ricorrente sulla carenza del potere di imposizione sulla piattaforma accertata; nonché sulla carenza del presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta; nonché alla non tassabilità ai fini dell’IMU delle piattaforme ai sensi dell’art.1, comma 21, della Legge N°208/2015.

Chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato per difetto di soggettività attiva del Comune di Butera ed, in subordine, che venisse dichiarata dovuta l’IMU e la TAI sulla piattaforma P. per l’anno 2018.

Con ordinanza del 7.07.2025 veniva accolta l’istanza di sospensiva dell’atto impugnato, ritenendo la Corte la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periclum in mora.

La società ricorrente successivamente depositava memoria illustrativa con la quale innanzitutto rappresentava di voler prendere atto delle sopravvenute sentenze della Suprema Corte (n. 14544/2025 e n. 14547/2025) che hanno affermato la tassabilità delle piattaforme site nel mare territoriale; prendeva poi posizione sulla questione dell’individuazione del soggetto competente all’accertamento tra Gela e Butera, sostenendo che – per logica prima ancora che per diritto – due distinti Comuni non possono essere competenti ai fini IMU sullo stesso bene.

In tal senso, dava atto del nuovo insegnamento della stessa Corte di Cassazione, che nelle predette pronunce n. 14544/2025 e n. 14547/2025, posto che la stessa piattaforma era stata accertata da due comuni limitrofi (Tortoreto e Giulianova), aveva chiarito che al fine di applicare l’IMU alle piattaforme marine è irrilevante la competenza territoriale stabilita con Dm 28 aprile 2022 ai fini del nuovo tributo IMPI, mentre, occorre invece individuare qual è il Comune che fornisce servizi alla piattaforma, che pertanto dovrà essere riconosciuto come il legittimato attivo all’accertamento.

Insisteva per l’annullamento dell’atto impugnato in punto di sanzioni, trattandosi di un caso di oggettiva incertezza della norma.

Il Comune di Butera depositava, a sua volta, memorie illustrative insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo e per la conferma dell’avviso di accertamento impugnato.

Anche il Comune di Gela depositava memorie illustrative, svolgendo approfondite considerazioni a sostegno della propria titolarità del potere impositivo ai fini dell’IMU e della TASI sulla piattaforma marina “P.” e conseguentemente sostenendo che il Comune di Butera non ha alcuna potestà impositiva in relazione alla predetta piattaforma.

Indi, all’udienza del 1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’odierna controversia è integralmente speculare ad altra controversia definita da questa stessa Corte con sentenza n. 53/2025 depositata il 31 gennaio 2025, cui ci si conforma e le cui motivazioni si riportano di seguito con le integrazioni del caso.

  1. Preliminarmente si osserva che l’intervento in giudizio da parte del Comune di Gela va ritenuto ammissibile.

La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento che il Collegio intende condividere, ha statuito che nel processo tributario deve riconoscersi l’ammissibilità dell’intervento del soggetto che sia titolare di un “rapporto connesso” rispetto a quello costituito dall’atto impugnato, tale per cui potrebbe conseguire un vantaggio (o uno svantaggio) dalla decisione emessa tra le parti principali del giudizio (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. n. 8289 del 2021).

Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Butera, non sembra potersi dubitare della circostanza che il Comune di Gela sia titolare di un rapporto tributario connesso rispetto a quello oggetto dell’avviso d’accertamento impugnato, e che la decisione della presente controversia potrebbe incidere, sia pur indirettamente, nella sfera giuridica dello stesso Ente.

E infatti, il Comune interveniente è indiscutibilmente parte di un rapporto tributario connesso (se non coincidente) rispetto a quello controverso, per avere formulato con precedenti avvisi d’accertamento la pretesa impositiva, per gli stessi tributi, per la stessa piattaforma petrolifera e per il medesimo periodo d’imposta.

Ne consegue che l’intervento che il Comune di Gela ha spiegato nel presente giudizio, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra citata, è certamente ammissibile.

  1. Ciò posto, è da ritenere fondato il motivo di ricorso con il quale la società ricorrente ed il Comune di Gela sostengono la carenza di potere accertativo del Comune di Butera per essere esso già stato esercitato dal Comune di Gela e l’accoglimento di tale motivo di ricorso consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

E’ dato pacifico in giudizio che il Comune di Butera nel dicembre 2024 ha accertato ai fini IMU e TASI per il periodo 2019 la piattaforma P., dopo che il Comune di Gela, con atti del dicembre 2019, aveva già accertato la medesima piattaforma ai fini degli stessi tributi ed anche per la medesima annualità del 2018.

Entrambi i Comuni hanno esercitato il loro potere impositivo sulla piattaforma P. sul presupposto che questa si troverebbe sul loro territorio in ragione di quanto affermato dai giudici di legittimità nella sentenza n. 13794/2005 (ivi si afferma la tesi che i Comuni suddividono il territorio dello Stato – da intendersi in senso lato, comprensivo del mare – e da ciò deriverebbe il loro potere di accertamento ai fini ICI sul mare).

Ed allora, se è vero (come affermato nella suddetta sentenza della Cassazione) che i Comuni suddividono tra loro il territorio dello Stato ed il conseguente potere accertativo, da ciò non può non conseguirne che il potere impositivo, dopo che è stato esercitato una prima volta, si è consunto.

In altre parole, la circostanza che il Comune di Butera abbia emesso l’avviso d’accertamento oggetto del presente giudizio, nonostante il potere impositivo fosse già stato precedentemente esercitato dal Comune di Gela, si pone in violazione del divieto di doppia imposizione, principio costantemente affermato da diverse disposizioni legislative – vedasi, in particolare, l’art.67 del DPR 600/1973 – ma soprattutto estrinsecazione del più alto principio costituzionale di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, oltre che più volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedasi Cass. n. 27625 del 2018: «la doppia imposizione si verifica soltanto nell’ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l’imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» e, in tema di ICI, Cass. n. 25498 del 2015, secondo cui «Viola il divieto di doppia imposizione la richiesta dell’Amministrazione finanziaria di pagamento dell’imposta quando, rispetto allo stesso od altro tributo, abbia già esercitato ed esaurito il potere impositivo in dipendenza del 15 medesimo presupposto»).

E del resto, coerente con il medesimo principio è pure il regolamento del Comune di Butera in materia di IMU, il cui art.5 stabilisce che “in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalle istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione”.

La norma regolamentare, che tuttavia il Comune di Butera non ha inteso rispettare, impedisce di applicare l’imposta una seconda volta, qualora lo stesso presupposto sia stato già tassato dall’altro comune interessato.

Ritiene, dunque, la Corte che il Comune di Butera, pur ritenendo che il bene tassabile si trovi nel suo territorio, non avrebbe potuto accertare nuovamente il medesimo soggetto passivo, costringendolo così, di fatto, a pagare due volte un’imposta sulla base del medesimo presupposto.

Avrebbe dovuto, invece, trovare un accordo in sede amministrativa con il Comune di Gela, facendo applicazione, anche solo in via analogica, della norma di cui all’art.27, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, a mente del quale” 1. Nel caso in cui l’imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell’attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell’interno ad effettuare le necessarie variazioni dell’importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato”.

Ciò significa che il secondo Comune accertatore (Butera), dal momento che nel 2023 ha ritenuto una parte degli impianti relativi al campo petrolifero di cui alla concessione C.C. 3 A.G. (e segnatamente quelli di cui alla piattaforma P.) di sua pertinenza, fermo il divieto di doppia imposizione, doveva semmai, nell’esercizio del potere/dovere dei due Comuni di accordarsi sul riparto del gettito, richiedere al Comune di Gela – in via amministrativa – le somme eventualmente spettanti, delegando il Ministero dell’Interno ad effettuare le necessarie variazioni dell’importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

Sotto altro profilo, neppure può ritenersi che la necessità di procedere ad autonomo accertamento sia collegata alla eventualità che il Comune di Butera venga irrimediabilmente leso dal giudizio pendente in Cassazione tra ENI e Comune di Gela, cui non ha preso parte, avente ad oggetto lo stesso periodo di imposta, atteso che, in tale ipotesi, il Comune di Butera, potrebbe in ogni caso far valere le proprie ragioni mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., il quale prevede che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”, norma che è stata pacificamente ritenuta applicabile al processo tributario in virtù del rinvio, previsto dagli art. 1 e 49 del decreto n.546 del 1992, alle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

In conclusione, dunque, l’atto impugnato è da ritenere illegittimo perché il Comune di Gela aveva già consumato il potere di accertamento per il 2018 in relazione alla piattaforma P. e per la conseguente violazione del c.d. divieto di doppia imposizione.

Per tutte le ragioni dette, l’avviso impugnato deve essere annullato.

Sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio in ragione sia della novità e complessità delle questioni trattate, che in ragione dell’assenza di prova che il Comune di Butera abbia emesso l’atto di accertamento nella consapevolezza che il potere impositivo era stato già esercitato da altro Comune.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l’atto impugnato. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio.

Caltanissetta, 1° dicembre 2025


COMMENTO REDAZIONALE – Nella fattispecie in esame, si controverte della assoggettabilità ad IMU e TASI di una piattaforma petrolifera per la coltivazione di idrocarburi, “contesa” tra i due vicini Comuni di Gela e Butera. In particolare, entrambi i predetti Comuni emettevano nei confronti della società ricorrente avviso di accertamento dei predetti tributi per la medesima annualità di imposta, sul presupposto che il bene tassabile fosse collocato nel territorio di propria competenza.

In applicazione del generale divieto di doppia imposizione, la sentenza in commento statuisce l’illegittimità del secondo avviso di accertamento, emesso dal Comune di Butera. Quest’ultimo, infatti, pur ritenendo che il bene tassabile si trovasse nel proprio territorio, non avrebbe potuto accertare nuovamente il medesimo soggetto passivo, costringendolo così, di fatto, a pagare due volte un’imposta sulla base del medesimo presupposto, bensì avrebbe dovuto trovare un accordo in sede amministrativa con il Comune di Gela.

Posto che i Comuni suddividono tra loro il territorio dello Stato ed il conseguente potere accertativo, quest’ultimo, dopo che è stato esercitato una prima volta, si consuma infatti definitivamente.