Cass. civ., sez. V, ord., 27 aprile 2021 n. 11032
Svolgimento del processo
che:
- In data 30/03/2009 Equitalia notificò alla società I. S. s.r.l. una cartella di pagamento con la quale chiese il pagamento della somma di Euro 12.630,18 a titolo di Ires per l’anno di imposta 2005. Impugnato l’atto da parte della contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Avellino accolse l’impugnazione, per carenza di sottoscrizione del responsabile del procedimento, con sentenza n. 355/3/2010, depositata il 17/09/2010. Il giudizio di appello, instaurato da Equitalia con atto notificato a mezzo posta in data 02/03/2011, esitò nella declaratoria di inammissibilità, pronunciata dalla Commissione regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno, in ragione della reputata inesistenza della notificazione.
- Contro la predetta sentenza Equitalia propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
che:
- Con il primo motivo, Equitalia lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 16, comma 3, art. 20, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 139 e ss., 149 e ss. c.p.c., alla L. 20 novembre 1982, n. 890, al regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, e al decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. affermato l’inesistenza della notificazione dell’atto d’appello, in quanto affidata ad un’agenzia privata di recapiti o comunque non effettuata per il tramite del servizio postale, essendo invece obbligatoria, secondo il codice di rito, l’osservanza delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta e i prescritti adempimenti dettati dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono attribuzione esclusiva degli Uffici postali e degli agenti e impiegati addetti, senza poter formare oggetto della concessione a privati. Ad avviso di Equitalia, invece, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, consente alle parti di procedere alla notifica in via diretta, ossia senza l’intermediazione dell’ufficiale notificatore, secondo le regole della raccomandata ordinaria, quella c.d. bianca, che si differenzia da quelle c.d. verdi, che sono soggette alle formalità previste per le notifiche a mezzo del servizio postale eseguite ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890.
- Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 16, comma 3, art. 20, art. 53, comma 2, in relazione al combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c. e dell’art. 291 c.p.c., per avere la C.T.R. dichiarato l’inesistenza della notifica, sostenendo che la notifica a mezzo di raccomandata, effettuata direttamente da un’agenzia privata, ma con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, non può essere reputata inesistente, ma semmai nulla, sì da essere suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio del destinatario o, in caso di mancata costituzione, di rinnovazione ex art. 291 c.p.c..
- I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Questa Corte ha costantemente affermato che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, tra cui vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali, sono affidati, in via esclusiva, al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 19/12/2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, 23/03/2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17/02/2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 07/05/2008, n. 11095; Cass., sez. 6-5, 30/09/2016, n. 19467).
In seguito all’abrogazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, citato art. 4 avvenuta con la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, che ha contestualmente introdotto la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017” e che “la sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (vedi Cass., sez. u., 10/01/2020, n. 299; conforme Cass., sez. 6-5, 31/01/2020, n. 2299).
Quest’ultimo orientamento non può tuttavia trovare applicazione al caso di specie, in quanto riferito al periodo compreso tra il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, introdotta in Italia con il D.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, mentre, nella specie, l’atto d’appello è stato notificato a mezzo posta in un periodo antecedente, ossia il 4 marzo 2011.
Deve perciò ritenersi che nella fattispecie in esame operi l’orientamento che, valorizzando la portata non interpretativa della L. n. 124 del 2017 che presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l’efficacia irretroattiva (in tal senso Cass., sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887; Cass., sez. 6-5, 03/04/2018, n. 8089), ha ritenuto la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a. ed eseguita a mezzo posta privata del ricorso d’appello antecedentemente alla novella del 2017 (rectius al 30 aprile 2011) inesistente e dunque insuscettibile di una sua sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del contribuente, non essendo assistita dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” (si veda anche Cass. sez. 6-2, 31/01/2013, n. 2262; Cass., sez. 65, 19/12/2014, n. 27021; Cass., sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887).
Per quanto detto, stante l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato.
- Nulla sulle spese, non avendo la contribuente spiegato difese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021
COMMENTO REDAZIONALE – L’ordinanza in commento respinge il ricorso per Cassazione di Equitalia e conferma la declaratoria di radicale inesistenza dell’appello, che era stato notificato da quest’ultima, in data 4 marzo 2011, mediante un’agenzia privata di recapiti, diversa dal fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A.
Anteriormente all’abrogazione dell’art. 4 D.lgs. 261/1999, avvenuta ad opera dell’art. 1 Legge 124/2017, erano infatti riservati in via esclusiva al predetto fornitore del servizio universale (già Ente Poste, poi divenuto Poste Italiane S.p.A.), per ragioni di ordine pubblico, gli invii raccomandati relativi alle notificazioni di atti giudiziari e alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890, incluse le notificazioni degli atti tributari sostanziali e processuali.
Solo con l’entrata in vigore dell’art. 1 Legge 4 agosto 2017 n. 124, che ha abrogato il predetto art. 4 D.lgs. 261/1999, è divenuta legittima la notifica di un atto giudiziario (inclusi il ricorso e l’appello tributario) mediante agenzia privata di recapiti, purché munita di apposita licenza speciale individuale (secondo quanto previsto dall’attualmente vigente art. 5, comma 2, D.lgs. 261/1999).
L’ordinanza in commento non si pone in contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui la notifica di un atto giudiziario mediante operatore postale privato, eseguita nel periodo compreso tra il 30 aprile 2011 (data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, introdotta in Italia con il D.lgs. 31 marzo 2011 n. 58) ed il 10 settembre 2017 (data di entrata in vigore dell’abrogazione dell’art. 4 D.lgs. 261/1999, ad opera dell’art. 1 Legge 124/2017), è affetta da mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo dell’atto, e non già da radicale inesistenza (Cass. civ., Sezioni Unite, 10 gennaio 2020 n. 299).
Tuttavia, nel caso di specie, la notifica dell’atto di appello di Equitalia era avvenuta il 04 marzo 2011, e quindi anteriormente al predetto termine iniziale del 30 aprile 2011.
Ciò giustifica una declaratoria di radicale inesistenza dell’appello tributario, insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. anche in caso di regolare e tempestiva costituzione dell’intimato.