Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sez. XX, 31 marzo 2026 n. 2490
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA
VENTESIMA SEZIONE
RIUNITA IN UDIENZA IL19/02/2026 ALLE ORE 09:00 CON LA SEGUENTE COMPOSIZIONE COLLEGIALE:
FORGILLO EUGENIO, – Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, – Relatore
PALMIERI ROBERTO MICHELE, – Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’istanza di riassunzione dell’appello n. 3482/2025
proposto da
Comune di Marcianise – Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE……………………
contro
I.a.c.p. Della Provincia Di Caserta – (…)…………………..
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 2898/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 8 e pubblicata il 18/12/2020
Atti impositivi:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 915/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
Svolgimento del processo
1.- Con avviso di accertamento IMU anno 2016 il Comune di Marcianise richiedeva il pagamento dell’imposta municipale propria in relazione a plurime unità immobiliari di proprietà dell’IACP, site nel territorio comunale.
2.- L’IACP impugnava l’atto deducendo l’esenzione dall’IMU ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, assumendo che gli immobili fossero alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008 ed utilizzati dagli assegnatari come abitazione principale.
3.- La CTP di Caserta, con sentenza n. 2898/2020, rigettava il ricorso ritenendo applicabile esclusivamente la detrazione di cui all’art. 13, comma 10, D.L. n. 201 del 2011.
4.- La CTR Campania, con sentenza n. 3213/2022, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la classificazione catastale degli immobili in categoria (…) escludesse la qualificazione come alloggi sociali.
5.- Avverso tale decisione l’IACP proponeva ricorso per cassazione, accolto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5232/2024, che cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte, enunciando il principio di diritto secondo cui la categoria catastale non è elemento decisivo ai fini della qualificazione di un immobile come alloggio sociale, occorrendo invece verificare il possesso dei requisiti oggettivi e strutturali previsti dal D.M. 22 aprile 2008.
6.- Il Comune di Marcianise riassumeva il giudizio ex art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
7.- L’IACP si costituiva resistendo alla riassunzione, riproponendo l’appello e depositando relazione tecnica di parte finalizzata all’accertamento delle caratteristiche degli immobili oggetto di accertamento.
Motivi della decisione
1.- Il giudizio è stato rinviato dalla Corte di Cassazione, con espresso incarico a questo Collegio di procedere alla fase rescissoria, accertando in fatto se gli immobili oggetto di imposizione possiedano o meno le caratteristiche degli alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di cassazione con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio può procedere a nuovi accertamenti in fatto, nei limiti delle conclusioni già formulate dalle parti, quando tali accertamenti non siano stati svolti nei precedenti gradi perché ritenuti erroneamente superflui (Cass. n. 29238/2019; Cass. n. 16180/2013).
Nel caso di specie, l’accertamento in fatto non è stato compiuto nei gradi di merito poiché la decisione è stata assunta sulla base di un presupposto giuridico – la decisività della categoria catastale (…) – ritenuto erroneo dalla Corte di Cassazione.
- Deve essere disattesa l’eccezione del Comune circa la preclusione alla produzione di nuovi elementi istruttori in sede di rinvio.
La relazione tecnica depositata dall’IACP costituisce allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, ed è quindi ammissibile anche nel giudizio di rinvio, non operando nei suoi confronti le preclusioni di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. ord. n. 26798/2023; Cass. n. 14469/2021).
Essa è, inoltre, strettamente funzionale all’accertamento richiesto dalla sentenza di cassazione e, pertanto, pienamente consentita.
- Dalla relazione tecnica prodotta dall’IACP – analitica, dettagliata e corredata da allegati catastali e descrittivi – emerge quanto segue:
– n. 507 unità immobiliari di categoria catastale (…) presentano i requisiti oggettivi e strutturali degli alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008;
– n. 134 unità di categoria (…) e (…) risultano pertinenze funzionalmente connesse a tali alloggi;
– n. 41 unità non presentano i requisiti richiesti;
– ulteriori unità risultano escluse per ragioni tecniche (ipoteca legale, errata classificazione).
Il Comune non ha fornito specifica prova contraria idonea a confutare le risultanze della relazione tecnica,
né ha contestato la destinazione degli immobili ad abitazione principale degli assegnatari. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, una volta accertato il possesso delle caratteristiche tipizzate dal D.M. 22 aprile 2008, la destinazione ad abitazione principale dell’assegnatario deve ritenersi presunta, salvo prova contraria da parte dell’ente impositore, nella specie non fornita (Cass. n. 6854/2025).
Ne consegue che:
– per gli immobili aventi le caratteristiche di alloggio sociale e per le relative pertinenze, l’IMU non è dovuta per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), D.L. n. 201 del 2011 e dell’art. 2, comma 4, D.L. n. 102 del 2013;
– per gli immobili privi di tali caratteristiche, l’imposta resta dovuta.
L’avviso di accertamento impugnato deve, pertanto, essere annullato parzialmente, nei limiti sopra indicati.
- Quanto alle sanzioni, sussistono, nel caso di specie, condizioni di obiettiva incertezza normativa, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente all’epoca dei fatti e risolto solo con i recenti arresti della Corte di Cassazione.
Più precisamente, un primo orientamento ritiene che le sanzioni siano dovute, perché l’esenzione IMU è una norma agevolativa e il contribuente deve dimostrare puntualmente il possesso dei requisiti; l’errata applicazione dell’esenzione integrerebbe quindi una violazione sanzionabile; un secondo orientamento, oggi prevalente, esclude le sanzioni quando l’errore del contribuente dipende da una oggettiva incertezza normativa, derivante dalla stratificazione di fonti (D.L. n. 201 del 2011, D.L. n. 102 del 2013, L. n. 147 del 2013, D.M. 22 aprile 2008), dall’oscillazione della giurisprudenza di merito e di legittimità sulla distinzione tra detrazione ex art. 13, co. 10 ed esenzione ex art. 13, co. 2 o dalla necessità di accertamenti tecnici sulla qualificazione di “alloggio sociale”.
La Corte di Cassazione, con le pronunce più recenti (2021-2025), ha ricondotto la questione all’errore scusabile, ritenendo integrata l’incertezza oggettiva di cui all’art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 472 del 1997 e all’art. 10, co. 3, Statuto del contribuente, con conseguente disapplicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui l’esenzione non venga poi riconosciuta per tutti gli immobili.
Questa evoluzione giurisprudenziale giustifica, nel caso di specie, la richiesta di annullamento delle sanzioni.
Ricorrono pertanto i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE L’APPELLO DELL’IACP;
ANNULLA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2016 LIMITATAMENTE AGLI IMMOBILI E ALLE PERTINENZE AVENTI LA CARATTERISTICA DI ALLOGGIO SOCIALE COME INDIVIDUATI IN MOTIVAZIONE;
CONFERMA L’IMPOSIZIONE PER GLI IMMOBILI PRIVI DI TALE CARATTERISTICHE; DISAPPLICA LE SANZIONI; COMPENSA LE SPESE.
il 19 febbraio 2026.
MASSIMA- La relazione tecnica di parte può essere depositata anche nel giudizio di rinvio del processo tributario (art. 63 D.lgs. 546/1992): essa, infatti, costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, come tale non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 32 D.lgs. 546/1992 (conformi: Cass. civ., sez. VI-3, ord., 26 maggio 2021 n. 14469 e Cass. civ., sez. V, ord., 19 settembre 2023 n. 26798)