Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. II, 07 novembre 2024 n. 1286
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Firenze in data 27 ottobre 2022, veniva accolto il ricorso promosso dal ministero delle finanze, con compensazione delle spese di giudizio, avverso tre avvisi di accertamento Tasi per le annualità 2016, 2017, e 2018 in relazione all’assoggettamento a imposta della ex caserma Q. sita nel Comune di Sesto Fiorentino. La Commissione riteneva che l’esenzione competesse ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del regolamento Tasi del Comune di Sesto Fiorentino, riproduttivo dell’articolo 9 comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23: l’immobile in questione rientrava nelle ipotesi di “immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, si trattava difatti di bene appartenente allo Stato, al momento a titolo di patrimonio disponibile, ricompreso in un programma di valorizzazione immobiliare gestito dall’agenzia del demanio rientrante nel decreto-legge 25 settembre 2001 numero 351 convertito nella legge 23 novembre 2001 numero 410, sul quale erano in corso dei lavori atti a destinarlo ad archivio dei beni culturali. Secondo il collegio la destinazione a fini istituzionali è un concetto evolutivo e non staticamente ancorato all’utilizzazione attuale e diretta dell’immobile.
Il richiamo gradato a ulteriore norma di esenzione e cioè l’art. 7 comma 1 lettera c del decreto legislativo 30 dicembre 1992, richiamato sempre dall’articolo 9 del già menzionato regolamento comunale, veniva considerato assorbito nell’accoglimento del motivo principale.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il Comune di Sesto Fiorentino sviluppando i seguenti argomenti:
– La sentenza di primo grado avrebbe errato nell’affermare la sussistenza del requisito della destinazione del bene a fini istituzionali confondendo la relativa nozione con quella di immobile destinatario della funzione istituzionale: l’immobile in questione è oggetto di un’opera di riqualificazione pubblica ma non è destinato a compiti istituzionali mancandovi l’uso strumentale all’esercizio della funzione. Non ci sarebbe il rapporto di servizio fra immobile e compito amministrativo che giustifichi l’esenzione.
Il transito dal Ministero della difesa a quello delle Finanze a scopo di valorizzazione avrebbe spogliato il bene dalla destinazione a funzioni o servizi pubblici. Verosimilmente solo quando all’esito dei lavori di riqualificazione vi sarà il transito al Ministero della cultura quale sede dell’archivio di Stato, si potrebbe configurare il requisito di cui sopra.
– mancherebbero anche i presupposti per il riconoscimento all’esenzione di cui all’articolo 7 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 504 del 92 ritenuta assorbita nella decisione principale: l’articolo 5 bis include i fabbricati con destinazione a usi culturali, ovvero gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei biblioteche archivi cineteche eccetera.
Ferma restando la necessità di attualità della destinazione, si osserva che nel caso di specie la sede non sarebbe aperta al pubblico e la riqualificazione avviata nell’anno 2021 porterebbe all’ utilizzo parziale, per quanto maggioritario, a sede di archivio, essendo previsti un punto di ristoro e spazi di socializzazione e aggregazione. Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza con declaratoria di legittimità del recupero fiscale.
Si costituiva a sua volta il Ministero delle Finanze resistendo all’appello e osservando che:
– la destinazione esclusiva a finalità istituzionale, è concetto giuridicamente diverso dall’utilizzo del bene, come chiarito de plurime sentenze che venivano citate nel testo; Conseguentemente non rileverebbe la mancanza di attualità della destinazione funzionale, operando l’esenzione anche nei casi di utilizzo non attuale dell’immobile in permanenza del vincolo di destinazione a compiti istituzionali.
Tale vincolo di destinazione sussiste come comprovato dal deposito della nota del 16 aprile 2024 dell’Archivio di Stato di Firenze nella quale è riassunta la vicenda della all’assegnazione della caserma a quell’ufficio. In particolare, fin dall’anno 2015 veniva formalizzata la proposta per l’utilizzo dell’immobile quale archivio, con un iter articolato ma coerente con tale destinazione.
– Oltre a ricorrere il primo motivi di esenzione già riconosciuto in primo grado- articolo 9 comma 8 decreto legislativo 23 del 2011, secondo l’appellata ricorrerebbero altresì i requisiti della diversa esenzione di cui all’articolo 7 comma 1 decreto legislativo 504 del 1992, norma che analogamente non richiede l’utilizzazione attuale agli usi culturali essendo sufficiente il mantenimento fin dal 2016 della destinazione ad archivio. Sarebbe soddisfatta, inoltre, anche la seconda condizione poiché il progetto finale, riportato nella nota del 16/04/2024 prevede che la struttura sia aperta al pubblico in quanto adibita a scopi di consultazione con una sala presso la quale gli studiosi potranno accedere e la medesima funzione di utilizzazione ad attività di lettura compete altresì alle aree residuali di trascurabile ampiezza destinate a punto di ristoro e spazi di socializzazione.
Si conclude pertanto per il rigetto dell’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all’udienza, ritiene questa Corte che l’appello sia infondato con riferimento al primo ed assorbente motivo di impugnazione:
Ai sensi dell’art. 9 comma 8 d.lvo dell’art. 9 comma 8 del D.lgs. n. 23/2011, norma riprodotta nel regolamento del Comune di Sesto Fiorentino, “sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
La destinazione è però cosa affatto diversa dal concetto di attualità nell’utilizzo del bene e consiste nella direzione impressa all’immobile al servizio di interessi istituzionali.
Come ha chiarito la giurisprudenza condivisa da questa Corte, la ratio dell’esenzione è rappresentata dalla formale designazione a fini istituzionali anche potenziali del bene, e non già all’utilizzo attuale ed effettivo, mirando la norma a salvaguardare e tutelare il migliore l’esercizio delle finalità pubbliche evitando il drenaggio di risorse che deriverebbe dai prelievi fiscali.
Non condivisibile, dunque, l’affermazione contenuta nell’atto di appello secondo la quale la Corte di primo grado ha errato confondendo il caso in cui al bene sia impressa destinazione ai compiti istituzionali con quello in cui invece l’immobile è solo destinatario (oggetto) della funzione, cioè il momento della valorizzazione del bene medesimo.
Parrebbe in sintesi contestarsi da parte dell’appellante che l’esenzione spetti solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore.
Anche tale interpretazione ad avviso della corte è errata, anzitutto perché la norma non distingue ai fini agevolativi, tra le varie articolazioni dello Stato, limitandosi a indicare che si debba trattare di beni posseduti dallo Stato.
Inoltre, addirittura in relazione ad altre norme agevolative, si è riconosciuta l’esenzione per l’utilizzo anche indiretto del bene sulla scorta di un principio avente carattere generale, e cioè che “In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; richiamata, in motivazione, da Cass., Sez. 5 – Ordinanza n. 24308 del 30/09/2019 e da Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 6795 dell’11/03/2020)” (così Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539, richiamata da Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4953); cfr. Cassazione 02/10/2023 n. 27761.
Conseguentemente e a maggior ragione se anche si considerasse determinante il requisito dell’utilizzo diretto da parte del possessore inteso quale singola articolazione dello Stato, la tesi dell’esenzione per l’uso indiretto con valenza istituzionale sarebbe certamente, e a maggior ragione, sostenibile.
In sintesi, quindi il passaggio del bene, ex caserma dal Ministero della difesa al Ministero delle Finanze per essere oggetto di valorizzazione, non determina il venir meno della sua destinazione a compiti istituzionali dello Stato, posto che per di più ne è stato già individuato lo specifico utilizzo come sede di archivio di beni culturali, obiettivo al cui perseguimento è teso il programma di valorizzazione, come dimostrato dagli atti formali depositati in giudizio, dalla parte appellata.
L’appello va pertanto respinto con addebito di spese come da dispositivo liquidate a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1000,00 oltre accessori di legge.
COMMENTO – La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di alcuni avvisi di accertamento TASI per le annualità di imposta 2016, 2017 e 2018, emessi dal Comune di Sesto Fiorentino su un immobile in precedenza adibito a caserma ed attualmente oggetto di cessione, da parte del Ministero della Difesa in favore del Ministero delle Finanze, per essere oggetto di valorizzazione e trasformazione in una sede di archivio di beni culturali.
Sia in primo grado, sia in appello viene dichiarata l’illegittimità degli avvisi di accertamento contestati, dovendo il predetto immobile godere dell’esenzione dalla TASI.
Secondo il regolamento del Comune di Sesto Fiorentino, interamente riproduttivo dell’art. 9, comma 8, D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (“Disposizioni in materia di federalismo municipale”) – abrogato dall’art. 1, comma 780, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ma applicabile ratione temporis alle annualità di imposta contestate- “sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
Il concetto di “destinazione”, al quale la predetta normativa fa riferimento, non coincide con quello di “attualità nell’utilizzo del bene”, ma consiste piuttosto nella direzione impressa all’immobile al servizio di interessi istituzionali.
La ratio dell’esenzione è costituita infatti dalla formale designazione a fini istituzionali anche solo potenziali del bene, e non già dall’utilizzo attuale ed effettivo, poiché la norma ha il precipuo scopo di salvaguardare e tutelare il miglior esercizio delle finalità pubbliche, evitando il drenaggio di risorse che deriverebbe dai prelievi fiscali.
La disposizione normativa non distingue inoltre, ai fini agevolativi, tra le varie articolazioni dello Stato, limitandosi a indicare che si debba trattare di “beni posseduti dallo Stato”. In altri termini, l’esenzione resta dovuta anche in caso di utilizzo indiretto del bene.
Tale conclusione risulta confermata dal raffronto con altre disposizioni agevolative, quali l’art. 7, comma 1, lettera a) D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che riconosce l’esenzione ICI “non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore … per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente” (Cass. civ., sez. V, sent., 18 dicembre 2015 n. 25508).
La pronuncia in commento rileva ad abundantiam che, anche qualora si volesse aderire alla tesi opposta, che collega l’esenzione all’utilizzo diretto del bene da parte del possessore, inteso quale singola articolazione dello Stato (i.e.: Ministero), la stessa risulterebbe comunque sussistente, stante l’utilizzo del bene come sede di archivio di beni culturali, obiettivo al cui perseguimento è teso il programma di valorizzazione.
Pertanto, in conclusione, il passaggio del bene, ex caserma, dal Ministero della difesa al Ministero delle Finanze, per essere oggetto di valorizzazione, non determina il venir meno della sua destinazione a compiti istituzionali dello Stato, e la conseguente esenzione dalla TASI.
Per tale motivo l’appello del Comune di Sesto Fiorentino non trova accoglimento e viene confermata la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati, con condanna dell’Ente al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano- Roma