CTP Treviso, sez. I, 11.04.2018 n. 143
Svolgimento del processo
La società (…) proponeva tempestivo ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Treviso (già Equitalia servizi di riscossione Spa) avverso tre provvedimenti di rigetto di distinte istanze di rateazione relative a tributi per gli anni d’imposta 2007/2009.
La ricorrente premette di aver presentato le istanze in questione per importi che complessivamente superano i 60 mila Euro. La stessa precisa che, come richiesto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, si trova in una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” e quindi di non essere in grado di provvedere al pagamento del debito in un’unica soluzione. Che peraltro l’Equitalia ha rigettato le istanze di rateazione con provvedimenti che la ricorrente ritiene illegittimi. Propone pertanto i seguenti motivi di ricorso.
1) Illegittimità del provvedimento di rigetto per difetto di motivazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 10bis della L. n. 241 del 1990 e 7,17 della L. n. 212 del 2002.
2) Illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateazione. Violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Richiede pertanto, previa sospensione, l’annullamento degli atti impugnati.
I ricorsi venivano riuniti attesa la evidente connessione. Equitalia si costituiva con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Motivi della decisione
I ricorsi sono fondati e vanno accolti. I provvedimenti impugnati sono viziati da difetto di motivazione. La motivazione è un elemento essenziale dell’atto amministrativo e la sua carenza o il suo difetto ne determinano l’annullamento.
La Commissione osserva che nel caso di specie la legge richiede la sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. L’Agenzia della Riscossione nel suo provvedimento, nonostante sia a conoscenza di altre rateazioni in essere, richiede ulteriore documentazione. Tale richiesta risulta pertanto ingiustificata. Ed anche la motivazione addotta per negare la rateizzazione è assolutamente viziata posto che l’Ufficio non ha contrastato la circostanza, pur affermata in ricorso, che la ricorrente ha in essere altri piani di rateazione. Ritenendo pertanto pacifica tale circostanza, si deve ritenere che la ricorrente versi nella condizione di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Di conseguenza ciò integra il presupposto richiesto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 il quale richiede tale condizione che è ostativa al pagamento del debito in un’unica soluzione. Ne consegue che la motivazione addotta dall’Agente della riscossione è viziata/erronea e i provvedimenti impugnati vengono annullati.
Le spese di lite vengono compensate attesa la complessità della questione e la non univocità di interpretazioni giurisprudenziali sulla questione.
P.Q.M.
La Commissione accoglie i ricorsi riuniti dichiarando spettanti le rateizzazioni in questione. Spese compensate.
Così deciso in Treviso, il 24 gennaio 2018
COMMENTO
Viene ribadita l’essenzialità della motivazione per qualsiasi provvedimento amministrativo, specie se sfavorevole al richiedente: in particolare, deve essere congruamente motivato il provvedimento di rigetto di un’istanza di rateazione ex art. 19 DPR 602/1973.
La motivazione di tale atto deve dare conto delle ragioni per le quali l’Agente della riscossione ritiene insussistente il requisito, richiesto dall’art. 19 DPR 602/1973, della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, che impedisce al richiedente l’adempimento della propria obbligazione tributaria in un’unica soluzione.
Nel caso di specie, l’Agente della Riscossione non aveva contestato che la società contribuente avesse in corso altri piani di rateazione, sicché il requisito della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” doveva ritenersi pacifico. Conseguentemente, risultavano illegittimi sia la richiesta di ulteriore documentazione (pur in presenza di una richiesta di rateazione per un importo superiore a 60 mila euro), sia il diniego di rateazione.
Nel senso che il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateazione debba essere dotato di congrua motivazione, non integrabile con le successive controdeduzioni dell’Agente della riscossione nel giudizio tributario, si veda anche CTR Puglia, sez. I, 15.02.2016 n. 355.