Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Nuoro, sez. II, 26 settembre 2024 n. 121
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NUORO
SECONDA SEZIONE
riunita in udienza il 18/10/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DIONETTE PIETRO ANGELO, – Presidente
MUSCO MARIA ANTONIETTA, – Relatore
VAIRO GIUSEPPA, – Giudice
in data 18/10/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 45/2022 depositato il 25/03/2022
proposto da
P.D. – (…) elettivamente domiciliato presso Via U.I. N 53 Int 2 81100 C.
contro
C.C. – (…) Difeso da – (…) ed elettivamente domiciliato presso …………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Omissis
Ricorrente: chiede che la commissione voglia annullare l’avviso di accertamento esecutivo n. (…) TARI 2016.
Resistente: chiede che la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro voglia, in primis, dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla signora P.D. per violazione del contraddittorio; nel merito, rigettarlo per legittimità della tassazione per assenza di dichiarazioni depositate dal contribuente all’Ente impositore in relazione ad eventuali esenzioni o riduzioni; con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Svolgimento del processo
Fatti rilevanti
Con ricorso spedito con raccomandata a.r. alla “C.C. srl – C.C.” in data 1° marzo 2022 e depositato in data 25 marzo 2022, la signora P.D. impugnava l’avviso di accertamento esecutivo n. (…) per TARI anno d’imposta 2016, notificato in data 31.12.2021 dalla “C.C. srl – C.C.” Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune di Sorgono.
Parte ricorrente dichiara di non essere più residente nel Comune di Sorgono da 30 anni e che l’immobile, composto da tre appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, ubicato in Corso V.E., di cui è comproprietario con i sig.ri A. e F.D., è stato locato sino al 2001 e che le utenze di acqua, luce e gas da quella data non sono più attive per due degli appartamenti facenti parte dell’immobile oggetto di tassazione; è attiva solo l’utenza elettrica dell’appartamento di D.F., (allega foto contatore e certificato A.E.); per tali motivazioni non ritiene dovuta la somma richiesta con l’avviso di accertamento impugnato.
Con controdeduzioni depositate in data 10 giugno 2022 si è costituita in giudizio la srl “C.C., concessionaria dell’accertamento e riscossione chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio.
Sostiene che risulta per tabulas che l’opposizione non veniva notificata alla C.C. srl, soggetto che aveva emesso l’avviso impugnato, ma soltanto al Comune di Sorgono, giusta dichiarazione in calce all’atto introduttivo relativa agli allegati. Nel merito, che “gravava sul contribuente, prima dell’accertamento, presentare all’Ente impositore, la dichiarazione di inutilizzabilità del cespite; obbligo non ottemperato, per cui non è possibile per il ricorrente beneficiare del diritto alla riduzione della superficie tassabile o l’esenzione dalla TARI, costituendo l’agevolazione un’eccezione alla regola del pagamento da parte di tutti.
All’udienza, tenuta a distanza tramite piattaforma skype for business del 18.10.2022, in camera di consiglio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado udita la relazione e visti gli atti di causa, ha deciso che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, nel regolare le modalità e i termini di proposizione del ricorso, all’art. 20, dispone che “Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16” ed, all’art. 21, che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”.
L’art. 22, sempre del D.Lgs. n. 546 del 1992, dispone che “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”.
Nel caso in esame la ricorrente, disattendendo l’onere, su di lei incombente a pena di inammissibilità, non ha versato agli atti di causa la prova dell’avvenuta notifica del ricorso (costituita dall’originale o fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che parte ricorrente sostiene di aver provveduto alla notifica del ricorso a mezzo servizio postale) alla “C.C. srl – C.C.” concessionaria TARI per il comune di Sorgono.
La ricorrente dichiara in ricorso di aver notificato l’opposizione al Comune di Sorgono e non alla C.C. srl, soggetto che aveva emesso l’avviso impugnato.
Il ricorso va, pertanto dichiarato, inammissibile.
Il ricorso è pure infondato.
Come correttamente controdedotto dal concessionario, l’imposta è dovuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 641, della L. n. 147 del 2013, per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
La Corte di Cassazione, Sezione VI, con l’ordinanza n.11130 del 28.4.2021, ha chiarito “…grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti…” Non solo, “…operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’Ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione…”Pertanto, sulla ricorrente gravava l’onere, non in sede di accertamento ma in epoca precedente, di presentare all’Ente impositore apposita dichiarazione di inutilizzabilità del cespite; obbligo non adempiuto nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della C.C. s.r.l., delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 200,00 (duecento/00).
Nuoro il 18 ottobre 2022.
COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento dichiara inammissibile il ricorso tributario proposto avverso un avviso di accertamento TARI, dal momento che il contribuente aveva provato la notifica dell’atto introduttivo unicamente all’Ente locale impositore, titolare del credito, e non anche al Concessionario che aveva emesso l’atto impugnato.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso dovesse precludere qualsiasi statuizione nel merito della controversia, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro si pronuncia anche per l’infondatezza dello stesso, richiamando il principio secondo cui le condizioni per poter fruire di un’esenzione dalla TARI o, quanto meno, di una riduzione della superficie tassabile, devono essere provate dal contribuente, in quanto eccezionali rispetto alla regola generale, che prevede il pagamento del tributo da parte di tutti i soggetti passivi di imposta. Il contribuente è inoltre onerato della presentazione al Comune di un’apposita domanda, finalizzata ad ottenere l’esenzione dall’imposta o la riduzione della superficie tassabile per totale o parziale inutilizzabilità del cespite immobiliare. Tale dichiarazione deve necessariamente precedere l’accertamento e deve essere corredata dalla documentazione utile a fornire la prova del diritto all’esenzione dall’imposta o alla riduzione della superficie tassabile.
Dal momento che tale onere, nel caso di specie, non risultava adempiuto, il ricorso viene ritenuto anche infondato nel merito, oltre che inammissibile in rito.