Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. I, 10 dicembre 2025 n. 913


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27.11.2020 si apriva la successione del Dr. B. B. a seguito della quale il patrimonio morendo dismesso dal de cuius veniva devoluto per successione testamentaria alla Fondazione Casa di Riposo S. F. di R. C. (unico erede del de cuius e il cui legale rappresentante era il Dr. G. S.), mentre venivano individuati quali legatari l’Avv. F. M., l’Istituto M. di M. della S.S. C., la P. C. della D. P., le Parrocchie di S. G. A. e S. M. A. di R. C., e nelle persone di R. R., S. G. e B. E..

In data 01.12.2021, il Dr. S. (nell’indicata qualità di legale rappresentante della Casa di Risposo S. F.), presentava tardiva dichiarazione di successione telematica registrata al n. 538412 del volume 88888.

In tale dichiarazione veniva esposto un asse ereditario così composto:

– valore immobili (EE1) pari ad € 131.943,00;

– valore azioni, obbligazioni e altri titoli e/o quote sociali (EE3) per importo pari ad € 1.357.555,00; – totale valori altri beni (EE5) per importo pari ad € 5.163.572,00 (di cui esenti per € 1.774.372,64);

per un attivo ereditario, complessivo di € 6.653.070,00.

In data 17.10.2022, l’Ufficio notificava all’ Avv. M. l’avviso di liquidazione n. TT3/00974861379, avente a oggetto la liquidazione dell’imposta di successione, a lui addebitata, in misura pari ad € 81.446,59, oltre alla sanzione, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione, di € 4.886,80. L’imposta era liquidata sulla somma di € 1.000.000,00, ricevuta a titolo di legato come da disposizione testamentaria del Dr. B..

Con ricorso notificato in data 14.12.2022, l’Avv. M. impugnava detto avviso di liquidazione eccependo la infondatezza dello stesso sul presupposto che: “L’ufficio ha liquidato a carico del ricorrente l’imposta dell’8% sul legato di € 1.000.000,00, oltre le sanzioni, e così per € 79.998,07 (ved. doc. 1), sul presupposto che il ricorrente ha beneficiato del legato senza che fosse indicato, nella denuncia di successione, il motivo della esenzione relativo ai titoli di debito pubblico ex art. 12, lett h), del D.L.vo 31.10.1990 n. 346”.

Sosteneva inoltre il ricorrente che: ” …il denunciante, presidente dell’erede nominato Casa di Riposo S. F. di R. C., era consapevole di trasferire il legato in titoli di stato già presenti nel portafoglio della banca Aletti intestato al de cuius ed esenti da imposta e, quindi, si è trattato di una mera omissione.

E’ evidente che l’errore del denunciante nell’omettere di indicare la causale di esenzione non può essere assunto a pretesto dall’Ufficio per giustificare l’indebita tassazione, dal momento che esiste la prova documentale dei trasferimenti effettivi, avvenuti non in denaro, ma in titoli di debito pubblico assenti da imposte”.

Assumeva inoltre il contribuente di aver: “… beneficato di un legato di € 1.000.000,00 proveniente dal testamento del Dr. Bartolomeo B., e corrisposto, per € 998.618,83, tramite il trasferimento di titoli del debito pubblico”

Tale scelta sarebbe stata operata dall’esecutore testamentario a seguito dell’esame della certificazione della Banca Aletti dal quale sarebbe risultato che: “(…) il saldo del conto corrente ammontava a soli € 12.600,69 e sarebbe stato insufficiente per soddisfare il legato: di qui la necessità di utilizzare i titoli e la scelta di non smobilizzarli, ma di trasferire al legatario l’equivalente del legato in titoli di debito pubblico”.

Sulla base di tali premesse e argomentazioni, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità e/o l’annullabilità dell’atto impugnato. In via di mero subordine, la Parte formulava la proposta di ridurre la tassazione ad un imponibile pari alla: “… misura della percentuale dei valori esenti presenti nel portafoglio del de cuius, presso la Banca Aletti rispetto all’intero portafoglio e così sull’imponibile di € 740.000,00 per un’imposta di € 59.200,00”.

Si costitutiva nel primo grado di giudizio l’Ufficio con memoria di controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto, in violazione degli artt.16 bis e 18 del D.Lgs. n.546/1992 e dell’art 10 Decr. MEF del 04/08/2015, notificato all’Ufficio via PEC ma risultando sottoscritto analogicamente.

L’Ufficio contestava anche nel merito i motivi di ricorso prospettati avverso l’avviso di liquidazione, facendo rilevare che:

il Dr. B. aveva unicamente disposto che, in favore dell’Avv. M. fosse riconosciuto un legato generico di un milione di euro (specificando che si sarebbe dovuto trattare di “somma”) e non già di specifici ed individuati titoli di Stato.

Con propria disposizione testamentaria, infatti, il dr. B. disponeva:

“A parziale modifica del mio testamento, voglio lasciare all’amico Avvocato Franco M. la somma di euro un milione a titolo di perenne amicizia, per ringraziarlo dei consigli e assistenza negli ultimi anni della mia vita”.

L’Ufficio ribadiva la legittimità di ricondurre a tassazione un legato di genere (cioè, una somma di denaro della quale non era stata precisata la provenienza da una specifica e determinata provvista bancaria), rappresentato da una generica somma di denaro per la quale non poteva operare l’esenzione prevista per i titoli di debito pubblico sicché detta somma non poteva beneficiare di esenzione dall’imposta di successione.

La Certe di Giustizia tributaria di primo grado di Torino decideva la controversia depositando, in data 19.03.2024, la sentenza n. 304/02/24 con la quale veniva rigettato il ricorso introduttivo e disposta la condanna della Parte soccombente alla refusione delle spese di lite liquidate, in favore della resistente Agenzia Entrate, D.P.II di Torino, in misura pari ad € 8.000,00.

Più in dettaglio, i primi Giudici non si pronunciavano sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’Ufficio, ma decidevano direttamente il merito della vicenda.

Per la riforma della sentenza n.304/02/24 proponeva appello l’Avv. Franco M., in base ai seguenti motivi in diritto, afferenti a:

  1. a) l’effettiva volonta’ del de cuius
  2. b) la disposizione codicistica per il legato di genere
  3. c) le eccezioni dell’Ufficio sul merito”.

Si costituiva l’Ufficio nel giudizio di appello per resistere con memoria di controdeduzioni, con cui richiamava in toto gli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio, riproponendo espressamente (con ulteriori considerazioni volte a sostenerla) l’eccezione preliminare la nullità del ricorso per mancanza di sottoscrizione digitale da parte del difensore.

L’Ufficio deduceva anche nel merito l’infondatezza del ricorso e richiamava le risultanze probatorie acquisite al giudizio, che riteneva esser state correttamente valutate dal Giudice di primo grado, nonché la giurisprudenza formatasi sulle questioni controverse.

All’esito dell’udienza del 1.12.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la controversia deve essere definita con l’accoglimento dell’eccezione, svolta dalla parte appellata, di inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 16 bis e 18 D.Lgs. 546/1992 e dell’art 10 Decr. Min. Economia e Finanze del 04/08/2015 (Specifiche tecniche al Decreto n. 163 del 23/12/2013).

Giova premettere che parte appellante ha notificato l’appello all’Ufficio a mezzo PEC (posta elettronica certificata), in applicazione della normativa in tema di “Processo Telematico” introdotto in ambito tributario dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011.

Va rilevato che l’appellante non ha rispettato le norme che disciplinano il processo telematico per le considerazioni che seguono.

Il terzo comma dell’art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 prevede che le parti notificano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche “secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163”; ciò comporta che l’atto introduttivo notificato deve essere necessariamente inteso quale documento informatico.

L’art. 2 del citato decreto statuisce che “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.”

Tali modalità sono divenute obbligatorie a far tempo dal 01/07/2019.

A ciò si aggiunge che l’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04/08/2015 (intitolato “Specifiche tecniche al Decreto n. 163 del 23/12/2013”) sancisce gli Standard degli atti dell’appello e i requisiti di formazione dei file firmati digitalmente per il successivo deposito e notifica telematica, in relazione al ricorso e a tutti gli atti processuali.

Dalla richiamata disciplina normativa di evince che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i requisiti indicati e, in particolare, devono essere redatti mediante l’utilizzo di appositi strumenti di software, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.

Nella fattispecie in giudizio, il ricorso introduttivo del giudizio si rivela sprovvisto dei requisiti previsti dall’art. 10 d.m. 04/08/2015, dal momento che l’atto processuale si presenta come scansione di un atto cartaceo.

L’atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, presenta in calce la firma autografa dell’estensore, apposta su un documento cartaceo, non digitale, successivamente oggetto di una procedura di digitalizzazione, a mezzo scansione.

Il Collegio richiama il principio dettato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14338 dell’8.6.2017 (secondo cui “… l’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche nel processo di impugnazione) in formato analogico”); da tale premessa deve trarsi la conclusione che l’atto introduttivo del presente giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, perché detta firma, ex art. 125 c.p.c., costituisce requisito di validità dell’atto introduttivo in formato analogico, con tutte le conseguenze del caso, ove mancante.

Va evidenziato che il ricorso iniziale risulta sottoscritto in cartaceo e poi trasmesso a mezzo PEC, tramite semplice scansione del documento cartaceo; in ciò va individuata la violazione dell’art. 16 del d.lgs. 546/92, da cui discende l’inammissibilità del ricorso, in quanto il file deve essere nativo digitale: se si stampa l’atto, lo si firma e poi lo si scannerizza questo non è un file nativo digitale anche se la copia scannerizzata viene firmata in formato P7m.

Il Collegio richiama sul punto la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 430/03/22 che ha pronunciato l’inammissibilità di un atto di appello notificato tramite PEC ma privo di sottoscrizione digitale; la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (sent. n.1223/6/2021 del 5 ottobre 2021) che, in un caso del tutto analogo al presente, ha rigettato l’appello di parte e confermato la sentenza di primo grado.

In adesione al citato orientamento interpretativo, si deve ritenere inconferente il richiamo al principio di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. della irregolarità/nullità della notifica di un atto eseguita a mezzo Pec, che è riconducibile a fattispecie di irregolarità o nullità della notifica, diverse da quella che qui ci occupa, avente a oggetto non già l’invalidità della notifica, quanto piuttosto l’invalidità dell’atto in sé.

La sottoscrizione digitale è ormai equiparata, in relazione agli effetti, alla sottoscrizione autografa ai sensi del D. Lgs. n.82/2005; l’assenza di sottoscrizione digitale non può essere sanata a posteriori dalla circostanza che la notificazione del ricorso sia stata effettuata a mezzo Pec, atteso che tale modalità di trasmissione consente esclusivamente di attestare la provenienza dell’atto da un determinato mittente ma non vale a sostituire un requisito di ammissibilità del ricorso stesso, quale la sottoscrizione dell’atto.

Discende dalle svolte considerazioni che deve ravvisarsi, nel caso di specie, la mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di appello e ciò comporta la necessaria conseguenza dell’inammissibilità del ricorso stesso presentato avanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

L’esito della lite e la soccombenza dell’appellante giustificano la condanna della stessa parte al pagamento delle spese processuali del grado, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in euro 5.500


COMMENTO REDAZIONALE– E’ inammissibile, senza alcuna possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c., il ricorso tributario sottoscritto in cartaceo e poi trasmesso a mezzo p.e.c., tramite semplice scansione del documento cartaceo.

L’assenza di sottoscrizione digitale non può essere sanata a posteriori dalla circostanza che la notificazione del ricorso sia stata effettuata a mezzo p.e.c., posto che tale modalità di trasmissione consente esclusivamente di attestare la provenienza dell’atto da un determinato mittente, ma non vale a sostituire un requisito di ammissibilità del ricorso stesso, quale la sottoscrizione dell’atto.

Analogamente, è inammissibile il ricorso sottoscritto in cartaceo e poi trasmesso a mezzo p.e.c., tramite semplice scansione del documento cartaceo e successiva apposizione della sottoscrizione digitale, in quanto il file deve essere nativo digitale.

Al contrario, se si stampa l’atto, lo si firma con sottoscrizione analogica e poi lo si scannerizza, firmando poi la copia scannerizzata con sottoscrizione digitale, il ricorso è comunque inammissibile, in quanto non è un file nativo digitale.