Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia, sez. I, 05 dicembre 2025 n. 253
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 20.2.2024, l’A. DEI F. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose opposizione avverso l’avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata e delle sanzioni e contestuale INTIMAZIONE di pagamento nr. [OMISSIS] del [OMISSIS]”, emesso da A. S.p.A., per il Comune di Imperia, relativamente alla TOSAP per l’anno 2018.
Chiese l’annullamento dell’atto impugnato, con rimborso in proprio favore di quanto corrisposto, vinte le spese processuali.
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, presentò controdeduzioni scritte, rilevando la correttezza e la legittimità del suo operato, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria delle spese processuali.
Non si costituì il COMUNE DI IMPERIA.
DEI F. ed A. hanno presentato memorie illustrative.
Così instauratosi il contraddittorio, osserva la Corte di Giustizia che i fatti sono i seguenti.
Ad A. DEI F. S.p.A., con decreto n. 458 del 25.2.1963, fu affidata la concessione per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Savona-Ventimiglia-Confine francese, concessione successivamente rinnovata e confermata ai sensi di legge.
S.p.A. è concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per il COMUNE DI IMPERIA e, in esecuzione di tale servizio, accertò plurime occupazioni non autorizzate di soprassuolo comunale a mezzo dei viadotti autostradali afferenti l’infrastruttura viaria Autostrada A10, realizzata e gestita da A. DEI F. S.p.A.
Di conseguenza, in data 22.12.2024 A. notificò all’A. DEI F. l’avviso di accertamento esecutivo di cui sopra, relativamente alla TOSAP per l’anno 2018, per un totale di € 124.114, ridotto ad € 85.597 se pagato entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso stesso.
Leggesi nel ricorso che “al solo scopo di evitare una procedura esecutiva, senza nulla riconoscere e senza rinunciare a far valere le proprie pretese, ma con espressa riserva di ripetizione, in data 14.2.2024 ADF ha comunque corrisposto le somme di cui all’avviso d’accertamento”.
Dopo aver effettuato il pagamento ridotto, A. DEI F. ha proposto il ricorso per cui è causa, deducendo:
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