Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sez. VII, 06 luglio 2021 n. 545


IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

La Commissione Tributaria di Chieti, con la sentenza n. 206 del 1-3/18-10-2019 accoglieva il ricorso avanzato dalla s.r.l. Lxxxx Lxxx avverso l’avviso di accertamento n. TAZxxx/2018.

L’ATTO D’APPELLO

Con l’appello, la D.P. di Chieti dell’Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della suindicata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello va dichiarato inammissibile.

Questa Commissione non ignora l’insegnamento impartito da Cass. sez. V ordinanza n. 15519 del 17-12-2019/21-7-2020, rv. 658400, secondo il quale:

“… anche nel processo tributario l’atto con cui si propone l’impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Cass. n.n. 687/07; 19639/08). In un’ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell’atto di appello non può, di per sè, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n. n. 7585/03; 25751/13, 20418/14). Con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, stabilisce infatti che l’appello è da considerarsi “inammissibile” solo quando manchi del tutto, o sia “assolutamente incerto” uno dei seguenti elementi: “l’indicazione della commissione tributaria cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione”, ovvero quando l’atto stesso “non è sottoscritto”; con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell’impugnazione questa Corte ha affermato che “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravarne, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.” (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473 del 06/05/2002); tale necessaria interpretazione complessiva dell’atto di appello vale anche per altri elementi (estremi della sentenza, esposizione sommaria dei fatti e oggetto della domanda) indicati dall’art. 53 cit.. tanto più che come, da ultimo, sottolineato da questa Corte “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello [per difetto di specificità dei motivi], prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel c.c. trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia [dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione]” (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019); “.

Orbene, nonostante tale interpretazione restrittiva, devesi però ritenere come l’Agenzia delle Entrate non abbia neppure abbozzato i motivi specifici in base ai quali le affermazioni della C.T.P. e cioè che:

1) “… il credito d’imposta può essere fruito nella percentuale del 47,53 % a decorrere dall’anno 2011, cosa che ha evidentemente fatto la ricorrente, non avendo l’Agenzia delle Entrate formulato alcuna contestazione sulla misura della fruizione del credito d’imposta”;

2) “… ritenuta del tutto tardiva, e pertanto inammissibile, la censura relativa alla mancata compilazione del quadro RU del citato Mod. FSR, esternata dall’Agenzia delle Entrate solo in sede di comparsa di costituzione”) siano errate/immotivate, non avendo (l’appellante) affermato alcunché de quibus nell’impugnazione.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione VII,

dichiara inammissibile l’appello e condanna la D.P. di Chieti dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 2.000, da distrarsi in favore del dott. B.R. dichiaratosi antistatario, oltre oneri di legge se dovuti.

Pescara, 24.06.2021


COMMENTO REDAZIONALE– Pur ribadendo la necessità di un’interpretazione restrittiva delle fattispecie nelle quali l’appello tributario può essere ritenuto inammissibile, in applicazione dell’art. 14 “preleggi”, la Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo commina tale sanzione all’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la stessa non abbia neppure abbozzato i motivi specifici in base ai quali le affermazioni del Giudice di primo grado dovevano essere censurate.