Cass. civ., sez. III, ord., 17 settembre 2026 n. 25479
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere Rel.
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. CRIVELLI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7753/2024 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Porcelli, con domiciliazione digitale come per legge – ricorrente –
contro
Banca d’Italia – intimata –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6115/2023 depositata il 26/09/2023;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/09/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
Svolgimento del processo
A.A. propose opposizione ai sensi dell’art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1/09/1993 (in seguito: t.u.b.) avverso ordinanza ingiunzione di pagamento con cui la Banca d’Italia gli irrogava, per le inadempienze alle funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Bari, ossia quale esponente bancario, la sanzione del pagamento della somma di Euro un milione cinquecentomila;
la Corte d’Appello di Roma, quale giudice competente in unico grado di merito, ridusse l’importo della sanzione a Euro settecentomila;
la Banca d’Italia iscrisse a ruolo l’intero originario importo e, reso esecutivo il ruolo, lo consegnò all’Agente della riscossione in data 10/01/2023;
lo A.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso la cartella di pagamento, dinanzi la Corte d’Appello di Roma;
la Banca d’Italia ha resistito all’opposizione;
la Corte d’Appello di Roma ha, con la sentenza n. 6115 del 26/09/2023, dichiarato (così testualmente) inammissibile l’impugnazione;
avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a nove motivi di ricorso, A.A.;
la Banca d’Italia è rimasta intimata;
il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 8/09/2026, alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Motivi della decisione
- in via preliminare rileva il Collegio che può tralasciarsi la carenza, sulla copia in atti della sentenza impugnata della stampigliatura ove sono riportati il numero del provvedimento, la data di pubblicazione e il numero di repertorio, stampati in automatico dal sistema informatico in dotazione agli uffici giudiziari di merito: e tanto, senza neppure acquisire ufficiosamente tali dati (Cass. 11/02/2025 n. 3487), in ragione della originaria improponibilità della domanda: ciò che esime pure dall’illustrazione e dalla disamina dei nove mezzi di censura;
- nella specie, infatti, l’opposizione dello A.A. è proposta avverso una cartella esattoriale per somma di denaro dovuta dallo stesso alla Banca d’Italia a titolo di sanzione amministrativa, per inadempienze ai suoi obblighi di esponente bancario;
- a prescindere dalla ritualità o meno della proposizione dell’opposizione direttamente alla Corte d’Appello di Roma come se la stessa fosse il giudice unico, in evidente, ma irrimediabilmente errata, analogia con la previsione di legge che devolve alla Corte d’Appello di Roma la cognizione sulle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia – secondo lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall’art. 145 t.u.b., al quale è equiparabile quello di cui all’art. 195 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 cd t.u.f. in materia di intermediazioni finanziarie (dacché sono ontologicamente distinte e non assimilabili l’opposizione ad un’ordinanza irrogativa di sanzione e l’opposizione all’esecuzione esattoriale sulla sua base minacciata o iniziata) – e a prescindere dalla stessa disamina dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la causa non sia stata correttamente instaurata sin dalla prima fase del giudizio di opposizione, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, in quanto l’Agente della riscossione non ha in alcun modo partecipato, o financo stato messo in grado di partecipare al giudizio;
- ritiene il Collegio che la sentenza impugnata vada cassata senza rinvio, a prescindere dalla specifica disamina dei motivi, in base al seguente principio, che si intende ribadire (Cass. 12/02/2024 n. 3870, alle cui motivazioni qui basti un integrale richiamo): “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione”;
- l’opposizione è stata proposta direttamente alla Corte d’Appello e nei confronti di soggetto, la Banca d’Italia, sprovvisto di legittimazione passiva, se non in via derivata, ossia su chiamata dell’agente della riscossione, che nella specie non risulta essere in alcun modo chiamato in causa o messo in condizione di contraddire e finanche di conoscere la controversia;
- la sentenza impugnata è, pertanto, decidendosi ufficiosamente sul ricorso, cassata senza rinvio, non potendosi attivare il contraddittorio in questa fase di legittimità;
- le spese del grado dinanzi alla Corte d’Appello restano a carico dell’impugnante, poiché la domanda era comunque inammissibile nei confronti della Banca d’Italia e sono liquidate come in dispositivo;
- nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, atteso che la Banca d’Italia è rimasta intimata;
P.Q.M.
la Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; liquida le spese della fase conclusa con quest’ultima in Euro 13.077,50, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 8 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento ribadisce il principio secondo cui, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ex D.P.R. 602/1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cd. “recuperatorie”, le opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) devono essere proposte nei confronti dell’Agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva. In mancanza, tali opposizioni esecutive devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo Ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. “sostanziale” prevista da tale disposizione.
In senso conforme si veda anche Cass. civ., sez. III, ord., 12 febbraio 2024 n. 3870 (citata in motivazione).
Sulla base del predetto principio, viene dichiarata inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta unicamente nei confronti della Banca d’Italia, quale Ente titolare del credito azionato con la cartella di pagamento impugnata, e non anche nei confronti dell’Agente della riscossione.