Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, sez. XIII, 17.04.2020 n. 1607


Svolgimento del processo- Motivi della decisione

Con ricorso i Sigg.ri (…) , G. (…) e S. (…) hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTP di Ragusa ha rigettato il loro ricorso avverso l’avviso di accertamento N.(…)/2012 emesso dal Comune di Ragusa ai fini ICI per l’anno di imposta 2007, perché illegittima.

A ragione del gravame interposto gli appellanti hanno lamentato il difetto di motivazione della sentenza impugnata su aspetti rilevanti della controversia al punto che essa risulta costruita in punto di ratio decidendi su un complesso di equivoci, non ultimo quello attinente la natura edificabile dei terreni di cui le medesime mai sono venute a conoscenza come avrebbe dovuto essere ai sensi dell’art. 31 co. 20 L. n. 27 dicembre 2002, n. 289 che pone l’onere di comunicazione della attribuzione della natura di area fabbricabile in capo al Comune; ed altresì, hanno lamentato l’error in iudicando in cui sarebbero incorsi i primi Giudici nell’applicazione della normativa di riferimento al caso di specie.

Si è costituito il Comune di Ragusa contestando i motivi dell’appello proposto ed insistendo nella conferma della sentenza appellata.

Alla fissata udienza di discussione della causa è comparso il difensore degli appellanti il quale ha insistito nell’appello proposto. Nessuno è comparso per il Comune appellato.

La Commissione, esaminati gli atti dichiara inammissibile l’appello.

Osserva pregiudizialmente la Commissione e con effetto assorbente dei motivi di gravame che la notifica dell’atto di appello va ritenuta inesistente atteso che esso è stato notificato a mezzo consegna diretta al Comune appellato, come risulta dalla prima pagina della copia dell’atto di appello allegata alla copia per la Commissione depositata dagli appellanti da cui si evince la stampigliatura con timbro quadrato in cui è compresa la dicitura “COMUNE DI (…) ” e la data del 20.04.2015.

In materia il S.C. ha statuito che la notifica al Comune la cui prova consiste in un timbro tondo, apposto sulla prima pagina dell’appello, privo di sottoscrizione o sigla di un impiegato addetto, è inesistente in quanto manca qualsiasi prova della autenticità del timbro, della data e della persona che ha – od avrebbe ricevuto – l’atto (Cass. sent. n. 23475/2004 e Cass. sent. n. 8992/2002). Nel caso di specie, vi è il timbro e vi è una sigla non meglio identificata che non consente la riconducibilità di essa alla persona che ha ricevuto l’atto.

Il vizio riscontrato, vulnera la notifica sotto il profilo della sua esistenza come affermato dal S.C. che, come tale, non è sanabile per effetto della costituzione dell’appellato, esso riguardando la esistenza della notifica che è l’adempimento necessario ai fini della valida instaurazione del giudizio che consente al Giudice sempre e, comunque, l’accertamento della tempestività del ricorso nell’osservanza dei termini fissati dalla norme processuali.

Detta notifica, si pone così in violazione della norma di cui all’art. 16 e segg.ti D.Lgs. n. 546 del 1992 siccome richiamato dall’art. 20 stesso D.Lgs. (come richiamato dall’art. 53 stesso D.Lgs.)che dispone: “Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente articolo 16. 2. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende momento della spedizione nelle forme sopra indicate.”.

Per la ragione suddetta, dunque, l’appello va dichiarato inammissibile.

Le spese giudiziali restano compensate tra le parti, data la natura della controversia.

La Commissione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello. Spese compensate.

Così deciso in Catania,il 11 dicembre 2019.


COMMENTO

La Commissione Tributaria Regionale dichiara inammissibile l’appello proposto dal contribuente per inesistenza della relativa notificazione, avvenuta mediante consegna diretta al Comune appellato, attestata unicamente da una stampigliatura con timbro quadrato in cui  era compresa la dicitura “COMUNE DI (…) ” e la data.

La decisione in commento si uniforma al principio secondo cui è affetta da radicale insistenza, e non da mera nullità, la notifica mediante consegna diretta al Comune, la cui prova consista in un timbro, apposto sulla prima pagina dell’appello, privo di sottoscrizione o di sigla di un impiegato addetto. In tal caso, infatti, manca qualsiasi prova della autenticità del timbro, della data e della persona che ha – o meglio, avrebbe – ricevuto  l’atto, con conseguente radicale inesistenza della notificazione, insuscettibile di qualsiasi sanatoria (si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. V, 17.12.2004 n. 23475).

Nel caso di specie, il timbro e la sigla non meglio identificata, presenti sulla prima pagina della copia dell’atto di appello depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale, non consentivano la riconducibilità di essa alla persona che aveva ricevuto l’atto, con conseguente inesistenza della notificazione ed inammissibilità dell’appello.