Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, sez. IV, 06 dicembre 2022, n.3792
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente appella la sentenza della CTP di Cosenza n. 3684/04/2021, depositata il 22.06.2021, che ha respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. xxxxxx/2017, per IRES, IRAP ed IVA del 2011.
L’Agenzia delle entrate ha controdedotto.
All’udienza del 2 dicembre 2022, sulle conclusioni come da verbale e sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l’anno 2008 la società istante ha dichiarato al fisco una plusvalenza di euro 1.233.768,00, esercitando l’opzione di ratealizzare in 5 anni il pagamento del tributo, senza però poi portare a tassazione la rata del 2011, pari ad euro 246.754,00.
Nell’appello, dopo aver premesso che per la stessa annualità e per le stesse imposte aveva già ricevuto l’avviso accertamento n. xxxxxx/2015, la stessa società ripropone la censura della violazione dell’art. 41 D.P.R. 600/1973, secondo cui “fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte”.
Sostiene, in particolare, che la facoltà “di integrare o modificare un precedente accertamento è subordinata alla sussistenza di dati connotati da novità, i quali devono essere non soltanto non conosciuti, ma anche non conoscibili dall’amministrazione al momento del precedente accertamento, essendole inibito di valutare differentemente, in un secondo momento, dati e documenti già a disposizione”.
Sul punto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’Agenzia delle entrate può validamente emettere un avviso di accertamento integrativo, se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che le erano ignoti all’epoca dell’avviso originario (cfr. Cass., ord. n. 29723/2020).
Tanto precisato, l’appello è infondato e va respinto, mancando la prova che l’ufficio, al momento dell’emissione del primo avviso, fosse a conoscenza dei nuovi elementi.
Milita, anzi, per la mancata conoscenza, il fatto che l’oggetto dei due avvisi è radicalmente diverso.
Ed invero: – con l’avviso di accertamento n. xxxxxx/2015, si è ripreso a tassazione il reddito di locazione percepito e non dichiarato dall’appellante nel 2011; – con l’avviso di accertamento n. xxxxxx/2017 (qui in discussione), si è ripreso a tassazione il rateo di competenza 2011 della plusvalenza dichiarata nel 2008.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sez. IV, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
COMMENTO REDAZIONALE– Viene confermata la liceità dell’avviso di accertamento integrativo, che sia fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile ignoti all’epoca dell’avviso di accertamento originario.
Sulla base di tale principio, viene respinto l’appello della società contribuente, mancando la prova che l’Agenzia delle Entrate, al momento dell’emissione del primo avviso di accertamento, fosse già a conoscenza degli elementi fatti valere soltanto con il successivo avviso di accertamento integrativo.
La circostanza che l’oggetto dei due avvisi fosse peraltro radicalmente diverso viene anzi ritenuta un’ulteriore conferma della conoscenza solo sopravvenuta degli elementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento integrativo.