Cass. civ., sez. V, ord., 03 marzo 2026 n. 4753


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere Rel.

Dott. LENOCI Valentino – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere

Dott. MARCONI Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.            – ricorrente –

contro

A.A. rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. G. M. che ha indicato indirizzo PEC.                                                                -controricorrente-

e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                                                                                                                  -intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione distaccata di Caltanissetta n.884/2024, depositata il 2 febbraio 2024.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Svolgimento del processo

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di A.A. di cartella, ex art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973, portante IRPEF e IVA dell’anno di imposta 2010, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sezione distaccata di Caltanissetta (d’ora in poi per brevità CGT2), in riforma della decisione di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) e in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, annullava l’atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello riteneva erronea la chiamata in causa dell’Ente impositore autorizzata dal primo Giudice siccome tardivamente formulata dall’ADER e, pertanto, estrometteva dal giudizio l’Agenzia delle entrate ritenendo inutilizzabile la documentazione da quest’ultima prodotta in giudizio. Di conseguenza la CGT2 annullava l’atto impositivo in mancanza di prova della sua notificazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate.

A.A. resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c. in camera di consiglio.

Attenzione: questo contenuto è disponibile per i soli utenti registrati