Tribunale di Catanzaro, sez. 08 marzo 2023


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell’art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4034/2020 R.G., vertente

TRA

COMUNE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. F., S. M. e A. D. ed elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del medesimo Comune di Catanzaro,                                   APPELLANTE

Contro

CONDOMINIO DI VIA S. N. 17, in persona dell’Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. N. G. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro,                                                                                                                      APPELLATO

Nonché

C.S.S. DI B., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in B., via Z. n. 30                                        APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 281/20 in materia di opposizione a sanzione amministrativa

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso in appello ritualmente notificato, unitamente a decreto di fissazione di udienza, il Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva, in riforma della sentenza n. 281/20 depositata in data 18/02/2020, dal Giudice di Pace di Catanzaro, Dott.ssa B.S., nel giudizio recante il n. 698/2019 R.G., dichiararsi inammissibile, irricevibile e/o infondato, il ricorso proposto dal Condominio di via S. n. 17 di C., avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Catanzaro n. registro 16506/2018, n. verbale T167737, contestato in data 23/11/2018 e relativo a sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico con n. 4 carrellati per cm 240 x cm 90, con condanna alla rifusione delle spese di lite, compenso ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, oltre spese IRAP e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio.

A sostegno della spiegata impugnazione, parte appellante deduceva: 1) la nullità e/o invalidità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 282 del 1992) e dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Violazione dell’art. 1 e dell’art. 3, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, illogicità manifesta della motivazione, travisamento dei fatti error in judicando ed error in procedendo. Arbitrarietà manifesta della motivazione, mancata valutazione del compendio probatorio; 2) contraddittorietà manifesta della motivazione e falsa applicazione di legge da parte del giudice di prime cure, violazione degli artt. 112115 e 116 c.p.c., travisamento dei fatti, ultrapetizione; 3) arbitrarietà ed ingiustizia manifesta della sentenza appellata, effetto devolutivo del gravame.

Si costituiva in giudizio il Condominio di via S. n. 17, deducendo l’inesistenza della notifica del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, la carenza di legittimazione passiva del Condominio poiché soggetto passivo d’imposta era da ritenere la società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, l’esistenza di un contratto di comodato d’uso gratuito dei bidoni tra la società di gestione dei rifiuti ed il condominio che non attribuirebbe la qualità di proprietari ai condomini con conseguente loro mancanza di responsabilità; illegittimità della doppia tassazione TARI e TOSAP; legittimazione passiva del rapporto tributario spettante esclusivamente al soggetto titolare di concessione o di autorizzazione; violazione del principio di tassatività e determinatezza della norma impositiva di cui all’art. 23 della Costituzione. Il Condominio chiedeva, pertanto, il rigetto dell’appello proposto dal Comune di Catanzaro e la conferma della sentenza n. 281/2020 resa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 04/02/2020, depositata in cancelleria in data 18/02/2020, con vittoria di spese di giudizio.

All’udienza del 28/02/2022, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti chiedevano un rinvio per la discussione; il Giudice Onorario, rilevato che si trattava di materia sottratta alla sua cognizione, rinviava la causa all’udienza dell’11/07/2022 per i medesimi incombenti.

All’udienza dell’11/07/2022, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Condominio chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, il Comune di Catanzaro, chiedeva un rinvio per la discussione. Il Giudice Onorario, rilevato che si trattava di materia sottratta alla sua cognizione, rinviava la causa all’udienza del 28/11/2022 per i medesimi incombenti.

All’udienza del 28/11/2022, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Condominio chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, il Comune di Catanzaro, chiedeva un rinvio per la discussione. Il Giudice rinviava la causa per la discussione e la decisione all’udienza del 27/02/2023. All’udienza del 27/02/2023 le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e chiedevano che la causa fosse decisa. Il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio ed all’esito dava lettura del dispositivo in udienza.

L’appello è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di seguito specificate.

Il Condominio di via S. n. 17 si è reso responsabile della violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, contestatagli dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Catanzaro, non avendo ottemperato alle prescrizioni normative vigenti in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il comma 4 del citato art. 20 prevede infatti che “chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695”. Nel caso di specie, il Condominio di via S. n. 17, ha continuato ad occupare il suolo pubblico con i cassonetti dei rifiuti, senza chiedere all’Amministrazione Comunale, la prescritta autorizzazione, per come previsto dalla vigente normativa.

E’ evidente, pertanto, che, in assenza di idoneo provvedimento concessorio, si è configurata la fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico.

A tal fine si rende necessario effettuare una ricostruzione del quadro normativo vigente sin dall’epoca dei fatti di causa.

L’ordinanza emanata dal Comune di Catanzaro in data 27/11/2015 prot. (…), prevede all’art. 6 che i fabbricati condominiali possano mantenere in modo permanente, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, i bidoni carrellati o le apposite rastrelliere in siti idonei in area pubblica limitrofa al fabbricato accessibile agli addetti allo svuotamento, dietro il pagamento della relativa TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), ferma restando l’esclusiva responsabilità dello stesso condominio per eventuali eventi dannosi (furto, sinistri, danneggiamenti, ecc.).

La norma in effetti, così come formulata, pur subordinando la possibilità del mantenimento dei carrellati alla concessione di un’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale, non specifica né il soggetto tenuto a richiedere tale autorizzazione né le modalità attraverso cui richiederla e, pertanto, potrebbe prestarsi ad interpretazioni fuorvianti ed indurre a ritenere che debba essere la società di gestione della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a provvedervi. L’esistenza di tali lacune e vuoti normativi hanno pertanto spinto l’Amministrazione Comunale ad intervenire definendo dettagliatamente le modalità operative.

Con Delib. n. 57 del 17 maggio 2018, il Consiglio Comunale, infatti, ha provveduto alla modifica dell’art. 16.3 del regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, provvedendo così alla sostituzione dell’art. 16.3 con il seguente: “16.3 ……Il condominio o l’utenza non domestica che non disponga di idoneo spazio privato in cui custodire i bidoni carrellati (rastrelliere solo per i condomini) potrà richiedere il posizionamento in siti idonei in area pubblica limitrofa. A tal fine l’amministratore di condominio o il titolare dell’utenza non domestica dovrà attenersi alla procedura di seguito rappresentata:

– presentare apposita istanza di autorizzazione all’Ufficio Patrimonio del Comune di Catanzaro, mediante il sistema on line DEMA;

– attendere il parere favorevole del Comando dei Vigili Urbani;

– pagare la prima rata TOSAP, per come qualificata dall’ufficio Tributi del Comune di Catanzaro;

– trasmettere all’ufficio patrimonio copia dell’avvenuto pagamento, per il rilascio della concessione, che darà diritto a posizionare i contenitori carrellati (o rastrelliere) sul suolo pubblico.

L’autorizzazione per il posizionamento dei carrellati o delle rastrelliere dovrà avvenire nel rispetto del decoro urbano e comunque non verrà rilasciata in prossimità di :

– Chiese;

– Scuole;

– Uffici pubblici;

– Edifici vincolanti;

– Vie principali e piazze del centro storico: Corso M., P.zza D., P. e P.zza M.;

– Lungomare di Catanzaro Lido.

I contenitori carrellati o le rastrelliere saranno consegnati in comodato gratuito, ferma restando l’esclusiva responsabilità in capo al richiedente (condominio o utenza non domestica) per eventuali eventi dannosi (furti, sinistri, danneggiamenti, ecc.) e per conferimento non conforme quanto a tipologia o effettuato al di fuori degli orari o dei giorni previsti dal calendario”.

Nella citata delibera l’Amministrazione Comunale ha inoltre previsto la concessione alle utenze di un termine di 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione, per il relativo adeguamento da parte degli utenti.

Il verbale di accertamento di violazione oggetto di opposizione è stato elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Catanzaro al Condominio di via S. n. 17 in data 23/11/2018 e, dunque, quando la modifica all’art. 16.3 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti era già in vigore ed il termine di giorni 60, concesso alle utenze per l’adeguamento alle nuove regole, era già decorso. La delibera con cui è stata disposta la modifica del citato art. 16.3, emanata in data 22/05/2018, è stata infatti dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL e, pertanto, alla data in cui è stata contestata al Condominio di via S. n. 17 la violazione dell’art. 20 del Codice della strada, era in vigore.

L’appellato opponente, non ha dato prova di aver richiesto alcuna autorizzazione al mantenimento dei contenitori dei rifiuti su suolo pubblico, ragion per cui ha abusivamente occupato tale spazio.

Il Giudice di Pace ha errato nel ritenere non dimostrato da parte del Comune di Catanzaro il diverso criterio d’imputazione soggettiva dell’illecito amministrativo che lo ha portato a sanzionare il Condominio e non il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

L’Ente ha infatti depositato gli atti normativi, da cui si evince chiaramente che i fabbricati condominiali, per poter mantenere in modo permanente i bidoni carrellati in area pubblica, devono ottenere un’apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale dietro pagamento della relativa TOSAP (Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche). Trattasi peraltro di atti normativi non opposti nelle opportune sedi e divenuti definitivi.

E’ evidente, pertanto, che, in assenza della prescritta autorizzazione, il Condominio non può mantenere i bidoni su area pubblica.

Pertanto, in accoglimento dell’appello dispiegato dal Comune di Catanzaro ed in riforma della sentenza impugnata, il ricorso in opposizione a verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada proposto dal Condominio di via S. n. 17 dinanzi al Giudice di Pace, deve essere rigettato.

In considerazione della novità assoluta delle questioni trattate le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., nei confronti del Condominio di via S. n. 17 ed il C.S.S. di B., ogni contraria istanza respinta, così provvede:

1) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal Condominio via Scalfaro n. 17;

2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Catanzaro, il 27 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2023.


COMMENTO REDAZIONALE- Con la sentenza in commento, il Tribunale accoglie l’appello del Comune di Catanzaro e, in totale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace, conferma la legittimità della sanzione amministrativa ex art. 20, comma 4, C.d.S. (occupazione abusiva di suolo pubblico) inflitta dalla Polizia Municipale ad un Condominio che aveva posizionato sulla pubblica via i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani senza ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale, dietro pagamento della relativa tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

La sentenza di primo grado viene dunque riformata, laddove aveva ritenuto che il soggetto sanzionabile da parte del comune di Catanzaro fosse unicamente il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, e non già il Condominio.

In realtà, in base agli atti normativi depositati dal Comune di Catanzaro, non tempestivamente opposti nelle opportune sedi, e quindi divenuti definitivi, emergeva come il Condominio, per poter mantenere in modo permanente i bidoni carrellati sull’area pubblica, avesse l’onere di ottenere un’apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, dietro pagamento della relativa TOSAP.

Poiché tale onere, nel caso di specie, non era stato adempiuto, il Condominio poteva legittimamente essere sanzionato ai sensi dell’art. 20 C.d.S.- il cui quarto comma prevede appunto che “chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695“.