Cass. civ., sez. V, ord., 02.03.2020 n. 5653


Svolgimento del processo

Che:

in data 2.4.2009 venivano notificati alla signora S. tre distinti avvisi di liquidazione relativi alla decadenza dalle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa in quanto la stessa, dopo aver acquistato nel 2003 un immobile usufruendo delle relative agevolazioni, lo aveva poi rivenduto nel 2005 per poi comprare un secondo immobile nel 2006 dove però, secondo gli accertamenti effettuati, aveva omesso di trasferire la propria residenza.

Avverso detti atti proponeva ricorso la contribuente affermando che il mancato trasferimento della residenza era dovuto a mera dimenticanza e che, al di là del dato formale, aveva di fatto adibito l’immobile a propria abitazione principale.

La CTP di Viterbo con sentenza n. 82/02/11 accoglieva i ricorsi riuniti ritenendo provato il requisito della dimora abituale.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio con sentenza del 23.9.2013 accoglieva il gravame ritenendo, invece, che il mancato cambio di residenza anagrafica da parte del contribuente non possa che comportare la perdita dei benefici fiscali.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione o falsa applicazione di legge art. 330 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 49” parte ricorrente deduceva che il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate andava notificato non già presso la residenza della contribuente ma nel domicilio eletto presso il difensore costituito con conseguente nullità della notifica.

Il motivo è infondato.

Va invero considerato che il processo tributario ha un regime di notificazione degli atti suo proprio, così come risultante dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, sicché, pur in presenza di una rituale elezione di domicilio, è sempre consentita la notificazione dell’atto tributario eseguita, anche in un luogo diverso dal domicilio eletto, “a mani proprie” del destinatario.

Si ha “consegna in mani proprie” – tanto per le notifiche ai sensi degli artt. 138 e 140 c.p.c., quanto per quelle a mezzo del servizio postale ogniqualvolta l’atto venga comunque consegnato direttamente al destinatario. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio intende dare seguito, pur registrandosi anche un orientamento di segno opposto (vedi Sez. 5, n. 13127/19, non massimata), deve ritenersi che laddove, all’esito dei predetti procedimenti notificatori, l’atto venga comunque consegnato personalmente al diretto interessato, la notificazione è valida anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto (vedi tra le ultime Cass., n. 1528/2017).

Ciò premesso, nel caso di specie, dall’esame dell’atto di appello si evince che lo stesso, notificato a mezzo posta presso la sola residenza della contribuente ex art. 140 c.p.c., è stato dalla medesima ricevuto a mani proprie.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2500,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020


COMMENTO:

Viene respinto il ricorso per Cassazione della contribuente, volto a far valere l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato presso la residenza della contribuente medesima, anziché presso il domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado.

La Corte di Cassazione conclude per la ritualità della notifica dell’atto di appello, in quanto avvenuta a mani proprie della contribuente, e quindi con una modalità tale da assicurare con certezza il raggiungimento dello scopo della notifica.

La Suprema Corte ribadisce quindi il principio per cui, nel processo tributario, l’art. 17 D.lgs. 31.12.1992 n. 546 rende sempre valida la “consegna in mani proprie” del destinatario, anche se eseguita in un luogo diverso dal domicilio eletto, intendendosi per tale non solo la notificazione a mani proprie ex art. 138 c.p.c., ma anche  tutte le altre notificazioni a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario (per esempio a norma dell’art. 140 c.p.c. oppure a mezzo del servizio postale).

In senso conforme: Cass. civ., sez. V, 17.02.2010 n. 3746; Cass. civ., sez. V, 20.01.2017 n. 1528 e Cass. civ., sez. V, ord., 13.11.2018 n. 29107.

In senso contrario, e dunque per la necessità della notificazione dell’appello presso il domicilio eletto, a pena di nullità, si vedano Cass. civ., sez. VI-5, ord., 10.07.2018 n. 18104 e Cass. civ., sez. V, 16.05.2019 n. 13127.