Cass. civ., sez. V, 20.07.2020 n. 15360


Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2465, depositata il 17 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) – sezione staccata di Salerno – accolse l’appello proposto dall’avv. D.V.F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’allora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Salerno, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente proposto avverso preavviso di fermo amministrativo su autoveicolo di proprietà del contribuente.

Ai fini di quanto rileva nel presente giudizio occorre dar conto che, in riforma della pronuncia di primo grado, la CTR ritenne fondata la doglianza del contribuente, che si doleva dell’inesistenza della notifica del prodromico avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2010, che aveva rettificato il reddito del contribuente da partecipazione all’associazione professionale “Studio legale D.V. & Associati”; ciò in ragione del fatto che la notifica in data 14 marzo 2014 dell’atto impositivo, avvenuta per mezzo di messo comunale, non poteva dirsi, per effetto dell’irreperibilità relativa del destinatario, perfezionatasi nelle forme dell’art. 140 c.p.c., essendo stata effettuata la spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato, neppure, in ogni caso, potendo dirsi provata, secondo il giudice tributario d’appello, l’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

L’agente della riscossione, anch’esso intimato, non ha svolto difese.

La causa è trattata in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria di rimessione resa dalla sesta sezione civile.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1994, art. 16, (recte 1992), dell’art. 140 c.p.c., e del D.Lgs. n. 261 del 1992, art. 4, (recte 1999), come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Osserva l’Agenzia delle Entrate che la sentenza impugnata, nel ritenere inesistente la notifica completata – peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell’atto – con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato – non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali realizzata, in attuazione della Dir. dell’Unione Europea n. 97/67/CE, Dir. dell’Unione Europea n. 2002/39/CE, e Dir. dell’Unione Europea n. 2008/6/CE, con il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011; risultando altresì errata, in ogni caso, la sentenza impugnata laddove, richiamando impropriamente in materia il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, aveva ritenuto non raggiunta la prova della regolare ricezione della raccomandata informativa, essendo incontroverso che la stessa era stata consegnata a tale C.E. rinvenuta dall’addetto alla consegna presso il domicilio del destinatario, dovendo quindi trovare applicazione in materia la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., non superata dalla prova contraria da parte del contribuente destinatario dell’atto di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

  1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, riguardo a tale ultimo profilo, anche omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, proprio con riferimento alla circostanza, comprovata dall’avviso di ricevimento della raccomandata già depositata agli atti del giudizio di merito, inerente la consegna, da parte dell’operatore privato ad essa addetto, a persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario medesimo.
  2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3.1. Giova in primo luogo porre in evidenza che la fattispecie attiene a notifica tramite posta privata di atto impositivo tributario. Si esula, quindi dalla diversa fattispecie di notifica per mezzo di posta privata di ricorso giurisdizionale, in entrambi i casi, alla Commissione tributaria provinciale, avverso atti dinanzi ad essa impugnabili del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, su cui, con ordinanze interlocutorie del 12 aprile 2019, n. 10276 e del 19 aprile 2019, n. 11016, la sezione tributaria ha demandato alle Sezioni Unite la risoluzione di questione di massima di particolare importanza sugli effetti della notifica, tramite posta privata, di atti giudiziari nell’arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore del succitato D.Lgs. n. 58 del 2011, e l’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, che, all’art. 1, comma 57, lett. b), ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione, pertanto, dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

3.1.1. Ritiene pertanto la Corte che la controversia in esame possa essere decisa, nell’ambito di un sufficientemente chiaro quadro normativo e giurisprudenziale, del quale di seguito si cercherà di dare conto nelle sue linee essenziali, senza che vi siano elementi d’interferenza con la specifica questione demandata all’esame delle Sezioni Unite della Corte.

3.1.2. Va dato atto che, intervenuta nelle more del deposito della presente decisione la decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), il principio di diritto ivi affermato secondo cui “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”, non è riferibile, infatti, per quanto già sopra osservato, alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017.

3.1.3. Neppure ha quindi ricadute ai fini della decisione del presente giudizio, non già unicamente sotto il solo profilo consequenziale, il secondo principio di diritto affermato dalla succitata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale dalla data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”, ma anche in relazione al fatto che nella fattispecie in esame l’invio della raccomandata tramite operatore di posta privata è relativo alla sola fase della spedizione della raccomandata informativa in notifica effettuata tramite messo nelle forme dell’art. 140 c.p.c., a seguito d’irreperibilità relativa del destinatario.

3.2. Ciò premesso, va ricordato che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, entrato in vigore il 6 agosto 1999, nella sua formulazione originaria, stabiliva al comma 5, che “Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1” al fornitore del servizio universale, Poste Italiane, “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative”, intendendosi per tali “le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare di evidenza pubblica”.

La norma, dopo altre modifiche sulle quali non occorre soffermarsi, in quanto non incidenti sulla tematica in esame, fu quindi ancora modificata, con decorrenza dal 30 aprile 2011, dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 4, per effetto del quale il succitato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, concernente, come da rubrica, i “Servizi affidati in esclusiva” fu delineato nuovamente nei termini di seguito riportati:

  1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale:
  2. a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
  3. b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201.

3.3. La L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, entrata in vigore il 21 agosto 1999, aveva a sua volta modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18, inserendovi al comma 6, in tema di notifica dell’ordinanza – ingiunzione di sanzione amministrativa, la previsione in virtù della quale “la notificazione dell’ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto secondo le modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890”, riguardante le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

3.4. Anteriormente alla riforma del 2011, la giurisprudenza di legittimità si era consolidata nel senso che tra le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, dovessero essere annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095), riservate dunque in esclusiva a Poste Italiane S.p.A., osservandosi che “la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 1999, ricollega alla nozione degli invii raccomandati” (così, testualmente, la citata Cass. ord. n. 27021/14, in senso conforme si vedano ancora Cass. sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22375, Cass. sez. 1, 21 settembre 2006, n. 20440).

3.4.1. Si riteneva, altresì, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili, che l’incaricato di un servizio di posta privata fosse privo della qualità di pubblico ufficiale, a ciò conseguendo che agli atti da esso compiuti non potesse riconoscersi alcuna efficacia fidefaciente fino a querela di falso. Se ne traeva dunque la conseguenza che, nei casi nei quali la legge consente la notificazione di atti per il tramite del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, l’attestazione della data di consegna del plico da parte dell’incaricato di un servizio di posta privata non è idonea a porsi come termine iniziale per la proposizione della relativa impugnazione (cfr. Cass. sez. 6-1, 30 gennaio 2014, n. 2035), donde la ritenuta inesistenza della notifica degli atti tributari sostanziali e processuali spediti per il tramite di licenziatario privato.

3.4.2. Detta statuizione non teneva conto adeguato del fatto che, valorizzando il disposto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 18, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 c.p. “, la giurisprudenza penale di questa Corte si era già espressa nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di atto d’impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato (in tal senso Cass. pen. 28 novembre 2013 – dep. 22.1.2014 – n. 2886, in relazione ad atto di appello spedito con raccomandata consegnata a licenziatario privato nel termine di legge, sebbene pervenuto in cancelleria dopo la scadenza del termine previsto ex lege per l’impugnazione; cfr. anche Cass. pen. 3 maggio 2017 – dep. 1.8.2017 – n. 38206).

3.4.3. Soprattutto deve osservarsi come la tesi dell’inesistenza della notifica a mezzo posta privata, riferita, oltre che agli atti processuali, anche a quelli sostanziali, si sia, invero, in maniera tralaticia ripetuta con riferimento ad entrambi anche a seguito dell’intervenuta modifica normativa del 2011.

3.5. In realtà, una più compiuta ricognizione delle relative fattispecie consente di verificare come le succitate pronunce civili, riguardanti notifiche tra la modifica normativa del 2011 e la definitiva liberalizzazione del 2017, quest’ultima operante solo per l’avvenire ed una volta definito il sistema di attribuzione delle relative licenze (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887), avessero ad oggetto solo notifiche di atti processuali (così anche nella riaffermazione del principio, nel contesto peraltro di differente specifica problematica, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017) e non anche di atti tributari sostanziali, per i quali si poneva dunque il problema, non affrontato ex professo dalle relative decisioni (si veda ad esempio, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2018, n. 2173), di verificare la compatibilità di quanto a suo tempo osservato (cfr. la già citata Cass. n. 11095 del 2008, in tema di notifica a mezzo di posta privata di atto impositivo), con riferimento alla dedotta inesistenza di tale forma di notifica nel mutato quadro normativo di riferimento.

3.6. Invero, il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1.

3.6.1. Nella concreta fattispecie in esame, peraltro, la certezza, da un lato, del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell’atto impositivo è assicurata dall’essere stata la notifica dell’atto affidata a messo comunale, valendo quindi, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell’atto impositivo, la data di consegna dell’atto a quest’ultimo da parte dell’ente impositore, essendo stata affidata la consegna a licenziatario privato della sola raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c., vertendosi in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario; dall’altro potendo assumere rilievo la data di ricezione della notifica della raccomandata informativa ai fini della verifica della tempestività del ricorso, solo se la consegna sia anteriore al decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, decorso il quale la notifica s’intende perfezionata ove il destinatario non ne abbia curato il ritiro.

3.7. La conclusione di cui sopra in tema di validità della notifica dell’atto impositivo, la cui notifica sia stata compiuta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017, mediante licenziatario di posta privata appare, in primo luogo, in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali, come confermato, da ultimo, in subiecta materia, proprio dalla citata Cass. SU n. 299/2020; ma, soprattutto, essa appare consonante con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. SU 26 marzo 2019, n. 8416.

3.7.1. La citata pronuncia, riferita a notifica di ordinanza ingiunzione amministrativa, evidenzia come la succitata L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 6, nel riferirsi alla notifica dell’atto secondo le modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, preveda solo una possibilità ulteriore rispetto alla notifica direttamente da parte dell’ente con invio raccomandato; non diversamente da quanto la cit. L. n. 890 del 1982, art. 14, nel testo modificato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, consente per la notifica degli avvisi che devono essere notificati al contribuente.

3.7.2. Ne consegue che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, dovendo ritenersi l’atto tributario – nella fattispecie in esame l’avviso di accertamento prodromico che il contribuente assume non essergli stato notificato per inesistenza della relativa notifica tramite posta privata – come species del più ampio genus dell’atto amministrativo.

A solo titolo esemplificativo può al riguardo essere in questa sede ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo di motivazione dell’atto tributario nell’ambito del più generale obbligo di motivazione dell’atto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, con le relative conseguenze in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536), non rilevando invece, nella fattispecie in esame quale sopra descritta, la differenza peculiare dell’atto tributario in punto di rilievo della nullità, che non può avvenire se non attraverso l’impugnazione da parte del contribuente nel termine perentorio stabilito: cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448).

  1. La sentenza impugnata, infatti, è illegittima, alla stregua delle considerazioni che precedono, sia nella parte in cui ha affermato l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, sia laddove, in subordine, ne ha affermato la nullità, non avendo tenuto conto del fatto che la raccomandata informativa è stata in effetti consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, donde la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, avendo omesso la CTR di valutare se l’avere il contribuente dichiarato che la persona ivi rinvenuta sia a lui non conosciuta, né con lui convivente, integrasse prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c.. 
  2. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020


COMMENTO- La vicenda trae origine dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo, nel corso della quale il contribuente lamentava l’inesistenza della notificazione del prodromico avviso di accertamento IRPEF per l’anno di imposta 2010, notificato per “irreperibilità relativa”, con spedizione della raccomandata ex art. 140 c.p.c. mediante un licenziatario privato, diverso dal fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A., avvenuta anteriormente all’entrata in vigore della Legge 04.08.2017 n. 124.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente, ma la relativa sentenza veniva interamente riformata in secondo grado.

Contro la statuizione di appello, favorevole al contribuente, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi, entrambi accolti dalla sentenza in commento.

Innanzitutto, la Corte di legittimità premette come la soluzione della presente controversia abbia ad oggetto la notifica di un atto sostanziale di imposizione tributaria (i.e.: avviso di accertamento IRPEF).

Sulla relativa soluzione non incide dunque la diversa questione, rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte, relativa  alla validità o, all’opposto, all’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto processuale tributario (ricorso introduttivo o altro successivo atto di parte) che, dopo l’entrata in vigore della prima e parziale liberalizzazione dei servizi postali di cui al D.lgs. 31.03.2011 n. 58, sia avvenuta a mezzo di un servizio di posta gestito da un licenziatario privato, anziché dal fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A., (come da ordinanze di rimessione Cass. civ., sez. V, ord., 12.04.2019 n. 10276 e Cass. civ., sez. V, ord.,19.04.2019 n. 11016).

Neppure vengono ritenuti dirimenti per la fattispecie in esame i principi affermati nelle more dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, mediante la pronuncia Cass. civ., SS.UU., 10.01.2020 n. 299.

Secondo il primo di essi, è affetta da mera nullità, e non da radicale inesistenza, la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore postale privato, privo del necessario titolo abilitativo,  nelle more tra l’entrata in vigore della Direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 e quella della Legge 04 agosto 2017 n. 124 (che a tale Direttiva ha dato concreta attuazione nell’ordinamento italiano).

In base al secondo, la sanatoria della nullità della notificazione di un atto giudiziario, che sia stata eseguita dall’operatore postale privato, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.

Tali principi, seppure richiamati dalla sentenza in commento, non vengono ritenuti dirimenti, perché relativi alla notifica di un atto giudiziario, e non (come invece avviene nella fattispecie in esame) a quella di un atto sostanziale tributario.

La controversia in esame si riferisce infatti alla notifica di un atto sostanziale di imposizione tributaria (nella specie, avviso di accertamento IRPEF), avvenuta a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali (operata mediante D.lgs. 30.03.2011 n. 58) e quella compiutamente attuata con Legge 04.08.2017 n. 124. Inoltre, essa riguarda una fattispecie in cui al licenziatario privato era stata affidata unicamente la parte conclusiva del procedimento notificatorio, consistente nella spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la cd. “comunicazione di avvenuto deposito” di cui all’art. 140 c.p.c.

Ciò premesso, la sentenza in commento ricorda l’evoluzione normativa apportata dal D.lgs. 58/2011.

Anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo, l’art. 4 D.lgs. 22.07.1999 n. 261 stabiliva, al comma 5, che “Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1” al fornitore del servizio universale, Poste Italiane, “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative“, intendendo per tali “le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare di evidenza pubblica“.

Tale norma veniva modificata dall’art. 1, comma 4, D.lgs. 58/2011.

A seguito di tali modifiche, l’art. 4 D.lgs. 261/1999 disponeva che, per esigenze di ordine pubblico, fossero affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale (i.e.: l’Ente Poste, successivamente divenuto Poste Italiane S.p.A.):

  1. i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890, e successive modificazioni;
  2. i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 201.

Infine, la norma dell’art. 4 D.lgs. 261/1999 veniva interamente abrogata dall’art. 1, comma 57, lettera b) Legge 124/2017, a decorrere dal 10 settembre 2017, con conseguente venir meno del cd. “monopolio” del fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. anche nell’ambito delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, delle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e dei servizi di notificazione a mezzo posta dei verbali di accertamento delle contravvenzioni stradali ex art. 201 D.lgs. 285/1992.

Anteriormente alla riforma del 2011, la giurisprudenza civile di legittimità riteneva in maniera univoca che, tra le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982, dovessero essere comprese anche le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari, sia sostanziali che processuali, le quali venivano quindi anch’esse riservate in esclusiva a Poste Italiane S.p.A.

Ratio di tale conclusione risiedeva nell’assunto che la consegna e la spedizione in raccomandazione, che non fossero state affidate al fornitore del servizio universale, non sarebbero state assistite dall’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico, superabile solo mediante lo strumento della querela di falso (art. 2700 c.c.). Ciò in quanto l’incaricato di un servizio di posta privata veniva ritenuto privo della qualità di pubblico ufficiale, e come tale non abilitato ad attribuire pubblica fede alle proprie attestazioni (tra cui, in primis, quella relativa alla data della notificazione).

Tale assunto si poneva peraltro in contrasto con la giurisprudenza penale che, all’opposto, aveva ritenuto ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione mediante raccomandata spedita attraverso un servizio di recapito privato regolarmente autorizzato, stante la qualità di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) della persona addetta ai servizi postali, da chiunque gestiti (art. 18 D.lgs. 261/1999).

In ogni caso, la pronuncia in commento rileva come la tesi dell’inesistenza della notifica a mezzo posta privata – riferita, oltre che agli atti processuali, anche a quelli sostanziali-  non potesse trovare giustificazione a seguito della prima e parziale liberalizzazione dei servizi postali, operata con D.lgs. 58/2011.

Il testo letterale dell’art. 4 D.lgs. 261/1999, risultante a seguito delle modifiche operate dal D.lgs. 58/2011, induce a ritenere che gli invii raccomandati, riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari, potessero essere oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato, purché in possesso dello specifico titolo abilitativo, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, D.lgs. 261/1999.

Nella concreta fattispecie in esame, peraltro, la certezza del rispetto del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo è assicurata dalla circostanza che quest’ultima fosse stata affidata ad un messo comunale, essendo stata delegata al licenziatario privato unicamente la parte “conclusiva” dell’iter notificatorio, consistente nella spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.

Pertanto, la pronuncia in commento conclude per la validità della notifica dell’atto sostanziale di imposizione tributaria, che sia avvenuta mediante licenziatario privato, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione dei servizi postali, di cui al D.lgs. 58/2011, e quella portata a pieno compimento dalla Legge 124/2017.

Tale conclusione trova conferma nel carattere eccezionale delle fattispecie di inesistenza della notificazione rispetto alla categoria generale della nullità.

L’inesistenza può infatti configurarsi, oltre che nel caso di mancanza materiale dell’atto, solo nelle ipotesi in cui si ponga in essere un’attività completamente priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Tali elementi consistono:

  1. nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
  2. nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale deve invece ricadere nella categoria generale della nullità (Cass. civ., SS.UU., 20.07.2016 n. 14916 e Cass. civ., SS.UU., 10.01.2020 n. 299).

Trova inoltre conferma nel precedente giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, emanato dall’Autorità amministrativa competente secondo le previsioni della Legge 24.11.1981 n. 689, ha natura di atto amministrativo (e non già giudiziario), con conseguente  legittimità della relativa notificazione a mezzo del servizio di posta privata, anche anteriormente alla Legge 124/2017 (Cass. civ., SS.UU., 26.03.2019 n. 8416).

In conclusione, quindi, la pronuncia in commento accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, qualificando l’atto tributario sostanziale di imposizione come species del più ampio genus dell’atto amministrativo, come tale notificabile da parte del licenziatario privato anche anteriormente alla liberalizzazione delle notifiche postali degli atti giudiziari, di cui alla Legge 124/2017.

La sentenza di secondo grado viene dunque annullata, sia nella parte in cui ha affermato l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, sia laddove, in subordine, ne ha dichiarato la nullità.

Relativamente a tale statuizione, essa non ha infatti tenuto conto del fatto che la raccomandata ex art. 140 c.p.c. era stata effettivamente consegnata, presso il domicilio del contribuente, a persona lì rinvenuta. 

Viene dunque ritenuto fondato anche il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avendo la sentenza di secondo grado omesso di valutare se l’affermazione del contribuente di non convivere con il consegnatario, né di conoscerlo, potesse integrare la prova di non aver acquisito conoscenza della notificazione eseguita presso il suo indirizzo senza propria colpa (art. 1335 c.c.).

Per tali motivi, la sentenza di secondo grado viene annullata con rinvio al Giudice del merito per il compimento del predetto accertamento.

 

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma