Cass. civ., sez. V, ord., 06 maggio 2024 n. 12274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere Rel.
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
A.A. (C.F.: (Omissis), nata a N il (Omissis) ed ivi residente, alla Via (Omissis), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. F.R. (C.F.: (Omissis)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta, alla Piazza della Costituzione n. 4 – 81100 (CE) (pec: ……..@twtcert.it); – ricorrente –
contro
Comune di Forio, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. G D. M. (C.F.: (Omissis)), con studio in Ischia, alla Via Osservatorio n. 40, in virtù di determina n. 452-2023 del Comune di Forio e di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Ischia, alla Via Osservatorio n. 40, presso il suo studio (fax: 081-4620033; indirizzo di posta elettronica:……….@pec.it);
– controricorrente –
– avverso la sentenza n. 5739-14-2022, emessa dalla CTR della Campania, depositata il 03.08.2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Svolgimento del processo
- A.A. proponeva appello avverso la sentenza della CTP Napoli n. 298-26-2020, depositata il 12.01.2021, con cui era stato rigettato il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento prot. n. (Omissis) e n. (Omissis), per IMU e TASI anno 2014, in relazione al parziale pagamento delle imposte in questione, relative all’albergo L.S. in sua titolarità in virtù di “patto di famiglia” del 26.02.2009 con il quale il padre aveva trasferito la proprietà alle sue tre figlie A.A., B.B. e C.C..
I primi giudici avevano ritenuto che, sebbene non vi fosse prova della notifica alla ricorrente della variazione avvenuta nell’anno 2010, parte ricorrente fosse pienamente a conoscenza della variazione della rendita catastale sottesa alla maggiore imposizione e successiva alla denuncia del dante causa della ricorrente, avvenuta a seguito di un mutamento dello stato dei luoghi dell’immobile già censito, attraverso la procedura DOCFA, in data 27.02.2008.
- La CTR della Campania rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che la L. n. 342 del 2000, all’art. 74, comma 3, stabilisce che la notifica dell’atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando l’obbligo di impugnazione autonoma dell’atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, sicché, ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento, la contribuente avrebbe dovuto impugnare l’atto di rideterminazione della rendita, che, non avendovi la medesima provveduto, era divenuta definitiva.
- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di due motivi. Il Comune di Forio ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e-o falsa applicazione degli artt. 74, comma 3, L. n. 342-2000, 139 cod. proc. civ. e 60 D.P.R. n. 600-1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la notificazione della rendita catastale era affetta da nullità, atteso che il messo comunale incaricato della notificazione non aveva indicato di aver effettuato le ricerche dei consegnatari, non attestando il mancato rinvenimento di questi, anteriormente alla consegna al portiere, né aveva indicato alcun numero di raccomandata che avrebbe dovuto provvedere ad inviare ai sensi dell’art. 139, quarto comma C.p.c.
- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 36 del D.Lgs. n. 546-92 per motivazione contraddittoria, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per avere la CTR, in risposta alla eccezione di omessa notifica della rendita, dato atto che la consegna era avvenuta nelle mani del portiere e rigettato l’eccezione, non motivando sul perché non fosse corretta la sua contestazione afferente la mancanza della prova di inoltro e spedizione della raccomandata informativa.
- Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo.
Occorre premettere che la circostanza puramente fattuale, dedotta dal Comune nel controricorso, secondo cui la contribuente sarebbe ugualmente pervenuta a conoscenza, già in data antecedente al 2019 (allorquando le era poi stato notificato altresì l’avviso di accertamento impugnato nella presente sede), della nuova rendita attraverso l’acquisizione della visura catastale che indicava l’esatto ammontare della stessa e la data della sua decorrenza, non è stata presa in considerazione dalla CTR, ragion per cui non può essere analizzata nella presente sede.
Venendo all’esame delle censure, sollevate dalla odierna ricorrente, di nullità della notificazione dell’avviso di accertamento IMU-Tasi, contenente la comunicazione della determinazione della rendita definitiva, qui impugnato, va evidenziato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022). Pertanto, la notificazione dell’atto impositivo, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez, Ordinanza n. 2229 del 30-01-2020).
Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod. proc. civ., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30-06-2008; conf. Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31-07-2017).
In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve altresì dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione quando la relazione dell’ufficiale giudiziario ne sia priva (Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del 20-04-2005 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30-05-2005; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27-09-2013).
Pur tuttavia, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09-08-2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18-08-2022).
Da ultimo, va rilevato che, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18472 del 12-07-2018). Solo con l’indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata è possibile identificare la raccomandata medesima e così effettuare la relativa ricerca in caso di mancato arrivo presso il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13942 del 24-06-2011).
1.2. Orbene nel caso di specie, la CTR, dopo aver dato atto che sulla circostanza che la notifica fosse avvenuta vi era contestazione, si è limitata a rilevare che, in quel grado di giudizio, l’Ufficio aveva allegato la notifica della variazione all’appellante avvenuta il 29.1.2019 a mani del portiere e mai impugnata, senza prendere in considerazione le ulteriori doglianze formulate dalla contribuente e fornendo, per l’effetto, una motivazione del tutto lacunosa.
- Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va, in accoglimento del secondo motivo, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese anche del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2024
COMMENTO – La pronuncia in commento affronta nuovamente la problematica relativa alla notificazione di avvisi di accertamento o di altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, mediante consegna al portiere dello stabile.
Viene innanzitutto ribadito come la notificazione mediante consegna al portiere debba essere seguita dalla spedizione di una raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, posto che l’art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 fa riferimento alla sola “raccomandata”, senza ulteriori specificazioni.
In sostanza, viene quindi ribadito che “ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit”: dal momento che l’art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 600/1973- così come l’art. 139, comma 4, c.p.c. o, in materia di notificazione postale, l’art. 7, comma 3, Legge 20 novembre 1982 n. 890- fa riferimento alla sola “raccomandata”, senza prescrivere l’obbligo dell’avviso di ricevimento, quest’ultimo non costituisce elemento necessario della cd. “comunicazione di avvenuta notifica” o “C.A.N.”.
Tale procedura semplificata trova del resto giustificazione nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal Legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (si veda, in senso conforme, Cass. civ., Sez. V, ord., 27 gennaio 2022 n. 2377).
In altri termini, qualora la disposizione normativa avesse voluto prescrivere come obbligatorio l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, lo avrebbe dichiarato in maniera espressa, come avviene in altre fattispecie notificatorie, quali quella per “irreperibilità relativa” del destinatario, per la quale l’art. 140 c.p.c. (in caso di notificazione eseguita dall’Ufficiale giudiziario) e l’art. 8, comma 4, Legge 20 novembre 1982 n. 890 (in caso di notifica postale) prevedono l’obbligo di invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento (cd. “comunicazione di avvenuto deposito” o “C.A.D.”) per informarlo del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso la Casa comunale (art. 140 c.p.c.) o presso l’ufficio postale (art. 8, comma 4, Legge 890/1982).
In conclusione, quindi, mentre la comunicazione di avvenuto deposito (art. 140 c.p.c.; art. 8, comma 4, Legge 890/1982) è costituita da una raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di avvenuta notifica (art. 139, comma 4, c.p.c.; art. 7, comma 3, Legge 890/1982; art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 600/1973) consiste in una raccomandata “semplice”, priva di avviso di ricevimento.
L’omessa spedizione della raccomandata, contenente la comunicazione di avvenuta notifica, costituisce un vizio dell’attività del notificatore che determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto da parte del notificante all’organo notificatore (Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 31 luglio 2017 n. 18992).
Viene inoltre ribadito il principio per cui, in caso di notifica mediante consegna a mani del portiere, il notificatore deve dare atto dell’assenza del destinatario e delle vane ricerche degli altri consegnatari preferenzialmente abilitati a ricevere l’atto (quali familiari, addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda , etc.). Il relativo accertamento, pur non richiedendo l’utilizzo di forme sacramentali, deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei consegnatari “preferiti” dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita. L’omessa indicazione di tale accertamento nella relata di notifica non determina peraltro l’assoluta inesistenza, ma unicamente la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).
Con specifico riferimento agli atti impositivi, tale sanatoria può operare tutte le volte in cui sia provata la ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica. Quest’ultima, peraltro, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale: di conseguenza, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.
Sulla base dei predetti principi, viene respinto il primo motivo di ricorso per Cassazione proposto dal contribuente, diretto a censurare la notificazione della rendita catastale eseguita mediante consegna al portiere, senza indicazione delle ricerche di possibili consegnatari “preferiti” dalla normativa e senza successiva spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.
Trova invece accoglimento il secondo motivo di ricorso per Cassazione sollevato dal contribuente, volto a censurare la sentenza di secondo grado per non aver preso in considerazione la contestazione relativa alla mancata prova di inoltro e spedizione della raccomandata informativa.
In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero, e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario, copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero. Di conseguenza, la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo deve essere fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova. Solo con l’indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata è infatti possibile identificare la raccomandata medesima ed effettuare così la relativa ricerca in caso di mancato arrivo presso il destinatario.
Nel caso di specie, il giudice di secondo grado, dopo avere dato atto che vi fosse contestazione sulla notifica, si era limitato a rilevare l’avvenuta consegna a mani del portiere, senza prendere in considerazione le ulteriori doglianze formulate dal contribuente.
Tale motivazione appare dunque lacunosa: per tale motivo, la sentenza di secondo grado viene annullata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame nel merito.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano- Roma