Cass. civ., sez. III, sent., 07.06.2018 n. 14741
Svolgimento del processo
N.E. si opponeva agli atti dell’esecuzione forzata promossa nei suoi confronti da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., deducendo, per quanto qui ancora rileva, che il pignoramento presso l’I.N.P.S. in cui quella si era concretata era nullo, essendo stato sottoscritto da un funzionario dell’agente di riscossione, e non da un difensore munito di procura come necessario.
Il tribunale accoglieva l’opposizione, escludendo, in particolare, che si fosse in presenza di un atto adottato ai sensi della speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis.
Avverso questa decisione ricorre in via straordinaria per cassazione Equitalia Servizi di riscossione, s.p.a., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso N.E..
Il ricorso è stato esplicitamente notificato all’I.N.P.S. solo quale denuncia alla lite.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72, comma 2 e art. 543 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41 poiché il tribunale avrebbe errato nell’escludere che alla fattispecie fosse applicabile la disciplina speciale dei pignoramenti presso terzi promossi dall’agente di riscossione per il recupero di tributi erariali e contributi previdenziali, nonché per aver omesso di applicare l’altrettanto speciale previsione che permetteva, al concessionario in parola, la sottoscrizione della citazione, dell’esecutato e del terzo pignorato, da parte di dipendente dell’agente appositamente delegato, in luogo di difensore munito di procura.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiché, in conseguenza della violazione di cui alla prima censura, il tribunale avrebbe errato nel condannare l’odierno ricorrente altresì alle spese di giudizio.
- Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo.
Il ricorrente censura, come visto, la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72, comma 2, art. 543 c.p.c., e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41 “ratione temporis” applicabili (relativamente a pignoramento notificato nell’ottobre 2012).
In effetti, il tribunale ha rilevato che si trattava di pignoramento presso terzi promosso nelle forme ordinarie, e ciò può considerarsi, per quanto qui rileva, non difforme da quanto prospettato in ricorso, posto che si invoca l’art. 72, comma 2, citato, cui rimanda l’art. 72 bis del medesimo D.P.R. per l’ipotesi d’inottemperanza all’ordine di pagamento all’agente di riscossione, di cui al comma 1 dell’ultimo art. citato. In tal caso, infatti, “si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del c.p.c.” (ovvero, dopo le modifiche subite tempo per tempo dalla norma, dalla citazione del debitore con l’invito al terzo a rendere la prevista dichiarazione a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata) (cfr., per tale ricostruzione del raccordo tra fase amministrativa e fase ordinaria della descritta sequenza di pignoramento presso terzi, Cass., 04/10/2011, n. 20294, punto 5, richiamata da ultimo in Cass., 20/10/2016, n. 21258, pag. 6).
Il tribunale (punto 2.2. della motivazione) dà quindi atto che si era infine proceduto nelle forme ordinarie, sicché resta superata la questione, sollevata dal giudice dell’esecuzione in fase di sospensiva, per cui la speciale disciplina non sarebbe stata applicabile in quanto il credito sarebbe stato di “natura pensionistica” (pag. 4 del ricorso) – come tale escluso dall’applicabilità del suddetto art. 72 bis, a norma del comma 1 della disposizione – invece che in presenza di crediti tributari e per contributi previdenziali come sostenuto anche in fase di merito dal ricorrente (pag. 5 del ricorso, punto 4).
Su tale ultimo aspetto, peraltro, il motivo di ricorso (v. in specie pagg. 10 e 11) non supporta la critica alla (laconica ma come tale non censurata) conclusione del tribunale con gli argomenti specifici necessari a dare sostanza alla censura (formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3), limitandosi (anch’esso, come fatto dal tribunale) a fare richiamo agli atti del giudizio di merito e alle norme di pretesa applicabilità (cfr., per l’inammissibilità in “parte qua” del motivo, in tal caso, v. Cass., 12/01/2016, n. 287, Cass., 26/06/2013, n. 16038).
In ogni caso, pertanto, la questione da delibare, nel caso di specie, è la validità o meno della citazione per pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., sottoscritta (pacificamente) da funzionario delegato dall’agente di riscossione, e non da difensore abilitato e munito di procura.
Sul punto la conclusione dev’essere positiva, dal che la fondatezza del motivo.
Infatti il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41, comma 1 e comma 2, lett. c), stabilisce che l’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati… che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi… alla citazione di cui all’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4 “.
Il tribunale non ha fatto applicazione della norma in parola.
Da quanto sopra discende anche l’assorbimento del correlato secondo motivo di ricorso.
Ne consegue la cassazione con rinvio, essendo stati dichiarati assorbiti, dal tribunale, altri motivi di opposizione (pag. 5 della sentenza).
- Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Latina perché, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2018
COMMENTO
Secondo il disposto dell’art. 41, comma 2, lettera c), D.lgs. 112/1999, il funzionario dell’agente della riscossione può validamente sottoscrivere l’atto di pignoramento presso terzi eseguito nelle forme ordinarie di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.
Con la sentenza in commento la Corte di legittimità “ribalta” la decisione di merito, affermando che la lettera dell’art. 41, comma 2, lettera c), D.lgs. 13.04.1999 n. 112 autorizza il funzionario dell’agente della riscossione a sottoscrivere validamente non solo l’atto di pignoramento di crediti verso terzi di cui all’art. 72-bis DPR 602/1973, ma anche il pignoramento presso terzi ordinario, a prescindere dalla circostanza che il ricorso a tale procedura sia stato reso necessario fin dall’inizio, a causa della natura del credito azionato (pensionistico), oppure sia divenuto tale a causa dall’inottemperanza del terzo rispetto all’ordine di pagamento diretto di cui agli artt. 72, comma 1, e 72-bis, comma 1, DPR 602/1973.