Quesito: E’ stato richiesto se la procedura di notifica per “irreperibilità assoluta” ammetta equipollenti.
In merito al parere da Voi richiesto, si evidenzia come la procedura di notifica per “irreperibilità assoluta” non ammetta equipollenti, sia che essa venga eseguita nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c. (nel caso di notifica di ingiunzioni fiscali, notificate “nella forma delle citazioni”), sia che venga eseguita nelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lettera e), DPR 600/1973 (nel caso di notifica di preavvisi di fermo o di altri atti dell’esecuzione esattoriale, per la cui notifica la norma rinvii all’art. 26 DPR 602/1973 e, attraverso questo, all’art. 60 DPR 600/1973).
Pertanto, è senza dubbio non praticabile la soluzione di ritenere la notifica postale non perfezionata per irreperibilità del destinatario (i.e.: busta sulla quale il postino abbia apposto diciture quali “sconosciuto”, “trasferito” o “irreperibile”) come equivalente a quella ex artt. 143 c.p.c. o 60, comma 1, lettera e), DPR 600/1973, poiché in tal caso mancherebbero gli essenziali adempimenti previsti da tali norme (nel caso della notifica ex art. 143 c.p.c.: deposito del plico presso la Casa comunale di ultima residenza o, se questa è ignota, in quella di nascita del destinatario o, se anche quest’ultima è ignota, consegna di una copia dell’atto al pubblico ministero e decorso di 20 giorni da tali adempimenti; nel caso della notifica ex art. 60, comma 1, lettera e), DPR 600/1973: deposito dell’atto nella Casa comunale del luogo dove deve eseguirsi la notificazione e affissione del relativo avviso di deposito all’albo comunale per otto giorni consecutivi).
Inoltre, non appare giuridicamente corretta neppure la soluzione di richiedere a Poste di procedere ad affissione delle buste dirette a soggetti irreperibili presso le Case comunali).
Malgrado i dipendenti di Poste rivestano senza dubbio la qualifica di pubblici ufficiali, essi sono infatti legittimati ad eseguire non già tutte le forme di notificazione, ma solo quelle espressamente loro consentite da una norma di legge.
In particolare, le norme che autorizzano ad avvalersi di Poste per le notificazioni di atti giudiziari sono esclusivamente l’art. 26, comma 1, secondo periodo, DPR 602/1973- che interessa i Concessionari per le notifiche dei preavvisi di fermo e degli altri atti dell’esecuzione forzata esattoriale- e l’art. 149 c.p.c.- che interessa per la notifica delle ingiunzioni fiscali.
Nessuna norma autorizza invece l’ufficiale postale ad eseguire la notifica per irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. o dell’art. 60, comma 1, lettera e), DPR 600/1973.
Ulteriore dimostrazione di tale conclusione si trae infine dalla Legge 20.11.1982 n. 890, dedicata alle notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta e alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
Tale Legge facoltizza gli ufficiali postali ad eseguire la consegna dell’atto giudiziario notificato a mezzo posta personalmente al destinatario (art. 7, comma 1), a consegnatario abilitato (art. 7, comma 2) o ancora mediante la procedura dell’irreperibilità relativa (art. 8), mentre non contiene alcuna disposizione che permetta all’ufficiale postale di eseguire una notifica con la procedura dell’irreperibilità assoluta.
Al contrario, l’art. 9 Legge 890/1982 prevede espressamente che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”.
La norma si esprime quindi chiaramente in termini di “mancato recapito” e, dunque, di notificazione non perfezionata.
Pertanto, quand’anche Poste, su richiesta del Concessionario, accettasse di eseguire una notifica per irreperibilità assoluta – che peraltro legittimamente potrebbe rifiutare- la stessa potrebbe sempre essere fondatamente contestata dal contribuente, anche mediante l’impugnazione di atti successivi.
Conseguentemente, il Concessionario dovrà necessariamente far eseguire la notificazione per irreperibilità assoluta mediante Ufficiale di riscossione o messo notificatore.