La Corte Costituzionale ha esaminato, senza tuttavia deciderla, la questione di legittimità dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, sollevata da Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. XXXII, ord., 22 novembre 2021 n. 2985 (già commentata su questa Rivista).

La predetta norma- abrogata dall’art. 1, comma 780, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma applicabile ratione temporis- stabilisce che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva dubitato della legittimità di tale disposizione, con riferimento agli artt. 3 e 53 Costituzione, anche in relazione agli artt. 1, 29, 31, 35 e 47 Costituzione, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori abitualmente in un immobile ubicato in altro Comune.

Con un Comunicato del 24 marzo 2022, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha fatto sapere che quest’ultima ha sollevato davanti a se stessa questione di legittimità della regola generale contenuta all’art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, secondo cui “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. 

La Consulta dubita in particolare della legittimità, in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Costituzione, del riferimento contenuto in tale disposizione alla “residenza anagrafica” e alla “dimora abituale” non solo del possessore dell’immobile (come era nella versione originaria della norma, anteriore alla modifica di cui all’art. 4, comma 5, lettera a), D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012 n. 44), ma anche del suo nucleo familiare.

Come evidenziato dallo stesso Comunicato del 24 marzo 2022,  “quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso”.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la questione di legittimità della regola generale di cui all’art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, risulti pregiudiziale rispetto a quella relativa al quinto periodo della medesima norma, che era stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Si attende, pertanto, il deposito delle motivazioni dell’ordinanza di autorimessione, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Come evidenziato dai primi commenti, un eventuale accoglimento di tale questione pregiudiziale potrebbe addirittura rimuovere l’ostacolo, ad oggi posto dalla norma, ad una doppia esenzione IMU, nel caso di coniugi residenti in immobili diversi.

Deve ricordarsi infatti come una norma del tutto analoga a quella dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. 201/2011 fosse prevista nella versione “originaria” dell’art. 1, comma 741, lettera b), Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Quest’ultima disposizione è stata recentemente modificata dall’art. 5-decies D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (cd. “Decreto fisco e lavoro”), inserito dalla Legge di conversione 17 dicembre 2021 n. 215, mediante l’introduzione della facoltà, per i componenti del nucleo familiare che abbiano fissato la propria residenza anagrafica e dimora abituale in immobili ubicati in Comuni diversi, di scegliere a quale di essi applicare l’esenzione IMU per la cd. “prima casa”.

Ad oggi, quindi, la lettera della norma sancisce in maniera inequivocabile la possibilità di una sola esenzione IMU per ogni nucleo familiare.

Diversamente, un eventuale accoglimento dell’ordinanza di autorimessione potrebbe “spingersi” fino a rimuovere l’ostacolo al riconoscimento di una doppia esenzione IMU, nel caso di membri di un nucleo familiare (in particolare, coniugi) che abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi (siano essi ubicati in un medesimo Comune o in Comuni diversi).

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma