Con l’art. 5-decies D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (cd. “Decreto fisco e lavoro”), inserito dalla Legge di conversione 17 dicembre 2021 n. 215 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, Serie Generale n. 301, ed entrata in vigore il 21 dicembre 2021), il Legislatore ha modificato l’art. 1, comma 741, lettera b), Legge 27 dicembre 2019 n. 160, introducendo la facoltà, per i componenti del nucleo familiare che abbiano fissato la propria residenza anagrafica e dimora abituale in immobili ubicati in Comuni diversi, di scegliere a quale di essi applicare l’esenzione IMU per la cd. “prima casa”.

A seguito della predetta modifica normativa, l’art. 1, comma 741, lettera b), Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone ad oggi che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Il testo della predetta norma, anteriore alla modifica recentemente apportata, disponeva invece che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, e risultava quindi del tutto identico al testo del previgente art. 13, comma 2, D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214e, abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ad opera dell’art. 1, comma 780, Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, malgrado la modifica normativa apportata dall’art. 5-decies D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in Legge 215/2021, non abbia riguardato direttamente l’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, è senz’altro possibile ritenere che la stessa possa influire indirettamente anche sull’interpretazione e sul vaglio di costituzionalità di quest’ultima disposizione (quest’ultimo a seguito dell’ordinanza Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, 22 novembre 2021 n. 2985, già commentata su questa Rivista).