Cass. civ., sez. VI-5, ord., 11 maggio 2021 n. 12445


Svolgimento del processo

che:

Il Comune di Sora ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di M. srl di cartella di pagamento per l’anno 2010 notificata da Equitalia sud spa (TARSU), per conto del Comune, ha accolto l’appello della società, in riforma della sentenza di primo grado. La CTR, preso atto che la società contribuente era produttrice di imballaggi terziari, e che “è pacifico che questi non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico”; rilevato che la società aveva documentalmente provato di avere provveduto direttamente a proprie spese allo smaltimento dei detti rifiuti, ha ritenuto ininfluente la mancata comunicazione al Comune della intassabilità delle aree, in quanto spetta al Comune “in ipotesi di incertezza, di rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti attestanti il sistema di smaltimento, le aree interessate ecc.”.

La società è rimasta intimata.

Motivi della decisione

che:

  1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 22 del 1977, art. 21, comma 2, avendo la CTR escluso l’assimilazione degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, così come invece assimilati dalla deliberazione comunale.
  2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR statuito che spettava al Comune interpellare il contribuente sulla intassabilità delle aree – data l’esclusione dell’obbligo di pagamento della tassa in capo alla società contribuente in ragione della disapplicazione del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti da imballaggio terziario con i rifiuti urbani.
  3. Il ricorso è fondato.
  4. Questa Corte, con principio qui condiviso, ha affermato che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250/2017).
  5. La CTR è incorsa nella violazione di legge denunciata col primo motivo del ricorso, nell’affermare l’esenzione dall’applicazione della TARSU in quanto la società contribuente provvedeva in proprio allo smaltimento. Deve tuttavia doversi tener conto del fatto che nel caso concreto, trattandosi di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali. Ciò non comporta che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793 del 15.12.2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016; n. 4960/2018). In altri termini, la società, in quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari), avrebbe potuto solo beneficiare di una riduzione parametrata alla intera superficie su cui l’attività veniva svolta e la CTR non ha operato i necessari accertamenti sul punto (Cass. Sez. 5, n. 4960 del 02/03/2018; Sez. 5, n. 703 del 15/01/2019).
  6. E’ stato altresì deciso che in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. E’ infatti posto a carico dell’interessato (oltre l’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, n. 775 del 2011; n. 1635/2015; n. 10787 del 2016; n. 21250/2017 cit.; Cass. n. 10009/2019).
  7. Ha pertanto errato la CTR a ritenere che spettasse al Comune rivolgere al contribuente un “invito a trasmettere atto o documenti” (preso atto peraltro dell’avviso bonario inviato dal Comune di Sora, come risulta nella parte in fatto della sentenza).
  8. Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CTR del Lazio che dovrà valutare l’applicazione della riduzione della tassa nei limiti spettanti, oltre a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021


COMMENTO – L’ordinanza in commento accoglie il ricorso del Comune di Sora e, in riforma della sentenza di secondo grado favorevole alla società contribuente, afferma il principio secondo cui gli imballaggi terziari non sono di per sé esenti dalla TARSU, ma piuttosto ad essi si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali.

Si tratta della disciplina dettata dall’art. 62, comma 3, D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, secondo cui “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta”.

Pertanto, l’applicazione della TARSU resta ancorata alle superfici dei locali occupati o detenuti ed è stabilita l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.

Pertanto, a carico dell’interessato sono posti un obbligo di denuncia ex art. 70 D.lgs. 507/1993 ed un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento della TARSU sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.