Consiglio di Stato Sez. VI, 15-01-2021, n. 484


Svolgimento del processo

Con l’appello in esame la società odierna appellante impugnava la sentenza n. 456 del 2015 del Tar Pescara, di rigetto dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte, in termini di opposizione al decreto ingiuntivo 12/2014, con cui il Presidente del Tar, su ricorso del Comune di Vasto, ha ordinato alla medesima I.L. il pagamento della somma di Euro 461.111,12 in quanto recata dall’ordinanza 7 dicembre 2011 n. 523 di irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, oltre spese della procedura.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

– erroneità della sentenza per aver ritenuto preclusa la verifica della giurisdizione;

– erroneità della sentenza per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa del Comune di Vasto, violazione degli artt. 136 D.P.R. n. 380 del 2001 e 133 comma 2 lett c) cod proc amm;

– nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della giurisdizione del G.A., sulla erroneità, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza impugnata, con violazione dell’art. 118 cod.proc.amm., del Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, dell’art. 43 del d.P.R. n. 380 cit., disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, per aver ritenuto, in accoglimento dell’apposita eccezione comunale, di procedere al rigetto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla I.L. S.r.l. per pretesa prospettazione di questioni ormai precluse dalla decorrenza dei termini di impugnazione dell’ordinanza comunale;

– riproposizione dei motivi non esaminati dalla sentenza di primo, per violazione dell’art. 34, comma 1, d.P.R. n. 380 cit, eccesso di potere dovuto a difetto assoluto dei presupposti per l’emanazione del decreto ingiuntivo, incompetenza parziale, carenza di istruttoria, erronea determinazione della sanzione pecuniaria irrogata dal Comune di Vasto ed a monte del decreto ingiuntivo opposto.

Il Comune appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n. 1896 del 20 maggio 2016, veniva respinta la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “considerato che a un primo e sommario esame non appaiono sussistere i presupposti per accogliere la domanda cautelare sotto il profilo del “fumus boni juris” sembrando al riguardo decisiva la preclusione legata alla omessa tempestiva impugnazione dell’ordinanza comunale del 2011 di irrogazione della sanzione pecuniaria”.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021 la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

  1. L’appello è infondato, nei termini già prospettati in sede di statuizione cautelare, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.
  2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto concernenti la questione di giurisdizione.

2.1 In proposito, premessa la rilevabilità d’ufficio della questione di giurisdizione, nel merito va condivisa la conclusione del Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Al riguardo, assumono rilievo dirimente la materia coinvolta, edilizia ed urbanistica, nonché il carattere autoritativo della potestà esercitata dal Comune odierno appellante, sia relativamente all’irrogazione della sanzione sia rispetto all’esecuzione della stessa.

In linea generale, come noto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’art. 133 lett. f), cod.proc.amm., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell’an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia.

2.2 In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia sia quelle a carattere pecuniario poiché anche quest’ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa. Anche nella presente fattispecie la pretesa sanzionatoria, posta a base del decreto ingiuntivo, e la successiva opposizione, generano una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio

2.3 Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento – ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 – degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall’ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento – o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell’azione proposta dal Comune con la richiesta di decreto ingiuntivo.

  1. Anche il terzo ordine di motivi, con cui si lamenta il rigetto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, è infondato, in specie in considerazione della tipologia di censure dedotte avverso la sanzione edilizia in contestazione.

3.1 La strada scelta dall’amministrazione per l’adempimento della sanzione edilizia non consente di per sé la riapertura dei termini per la contestazione del provvedimento presupposto, che in quanto tale, se non impugnato tempestivamente nel termine decadenziale previsto ex lege, diventa definitivo.

3.2 Né nel caso di specie residuano censure ulteriori rispetto a quanto assunto già a definitività con l’ordinanza presupposta, n. 253 del 7 dicembre 2011 di irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001

Infatti, nel caso di specie il pacifico decorso del termine decadenziale rispetto agli elementi contenuti nell’ordinanza n. 253 del 2011, evidenzia la prospettazione di questioni ormai precluse dalla decorrenza dei termini di impugnazione dell’ordinanza stessa.

  1. Le considerazioni appena svolte riguardano all’evidenza tutti i vizi originariamente proposti nell’atto di opposizione e riproposti in sede di appello, in quanto concernenti gli stessi presupposti di legittimità di un provvedimento ormai divenuto definitivo. Infatti, avendo tali ulteriori motivi – meramente riproposti nella presente sede – ad oggetto gli elementi confluiti nella determinazione finale della sanzione pecuniaria, la relativa contestazione appare all’evidenza viziata in termini di inammissibilità, per mancata tempestiva ed adeguata impugnazione dell’ordinanza sanzionatoria.

Né risultano dedotti, o rilevabili, vizi di nullità, eventualmente non soggetti al predetto termine decadenziale.

  1. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore


COMMENTO: Le controversie aventi ad oggetto la riscossione mediante cartella di pagamento, ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa dall’ambito di cognizione del predetto giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo.

La sentenza in commento, ritorna sul problema della giurisdizione, in particolare affornta la la giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Tale giurisdizione è confermata sia per i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia sia per quelle a carattere pecuniario poiché anche quest’ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa. Anche nella presente fattispecie la pretesa sanzionatoria, posta a base del decreto ingiuntivo, e la successiva opposizione, generano una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio

Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento – ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 – degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall’ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento – o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo – che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.