Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Dist. Catania, sez. XV,  16 settembre 2022 n. 7646


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA SICILIA

QUINDICESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 03/11/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

AREZZO DOMENICO, – Presidente

FAILLA CARMELO, – Relatore

GIUFFRE ANTONIO, – Giudice

in data 03/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 454/2018 depositato il 16/01/2018

proposto da

S.D.T. – (…)          Difeso da         Dott. Giuseppe Grasso – (…), ed elettivamente domiciliato presso ……..

contro

Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania,  elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 6842/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 15 e pubblicata il 15/05/2017

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRES-ALTRO 2011

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2011

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRAP 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

Ricorre S.D.T. avverso l’avviso di accertamento n.(…), relativo a Ires, Irap, Iva e sanzioni, per il periodo di imposta 10.04-31.12.2011, emesso dall’Agenzia delle Entrate a carico della I. S.r.l. e notificato in data 06.08.2015 alla ricorrente quale coobbligata in solido. Eccepisce il difetto di sottoscrizione; la limitazione di responsabilità quale socia di s.r.l.; la violazione dell’art.2495 c.c., non essendovi stata alcuna distribuzione di utili ai soci.

Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, insistendo nella pretesa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n.6842/17, del 15.05-21.06.2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse, con condanna alle spese.

Propone appello S.D.T., insistendo sostanzialmente nei motivi di ricorso, sui quali il giudice provinciale non si è pronunciato.

Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, rilevando che la società è stata cancellata in data 11.11.2014, dopo la consegna dei pp.vv.cc. e prima della notifica dell’accertamento, e che non aveva presentato le dichiarazioni Iva e Irpef 2001, ma solo la dichiarazione Ires 2011, dichiarando zero ricavi. Insiste nell’accertamento, in particolare nella responsabilità solidale dei soci di società estinta, trattandosi peraltro di società a ristretta base sociale (i soci sono coniugi), deduce la sussistenza di attività nel patrimonio della società, che si presume essere stati distribuiti ai soci. Chiede la conferma della sentenza impugnata.

Con memorie aggiunte, l’appellante insiste e sviluppa i motivi di appello.

Motivi della decisione

Osserva questo Collegio che l’appello è fondato, e va, conseguentemente, accolto.

Risulta incontestato che la società è stata cancellata fin da prima della notificazione dell’avviso di accertamento in contestazione.

Orbene, i soci limitatamente responsabili (ovvero i soci di società di capitali: S.r.l., S.p.A.) rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino all’ammontare delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione salvo, ovviamente, il caso in cui i soci abbiano garantito in proprio determinati debiti sociali.

La Suprema Corte (sentenza n. 31933/2019 del 10 ottobre 2019) afferma che, ferma la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’art. 2495 c.c., comma 2, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione.

Osserva in particolare la Suprema Corte che l’onere della prova della sussistenza del presupposto della responsabilità dei soci, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da costoro riscossa, incombe sul creditore.

A parere del Collegio, non è stata data la prova che i soci abbiano percepito somma alcuna.

Assorbiti gli altri motivi, consegue l’accoglimento dell’appello.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’avviso di accertamento impugnato. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, che liquida in Euro 1.500,00 per il primo grado e in Euro 2.000,00 per il giudizio di appello, da distrarre in favore del Difensore antistatario.

Così deciso in Catania, il 3 novembre 2021.


COMMENTO REDAZIONALE –La pronuncia in commento accoglie l’appello del contribuente ed annulla l’avviso di accertamento impugnato, che era stato emesso nei confronti di una società di capitali già estinta e notificato al ricorrente nella sua qualità di socio, e come tale di coobbligato.

I soci di società di capitali sono infatti responsabili delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti delle azioni o delle quote sottoscritte e, comunque, fino all’ammontare delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, salvo il caso in cui essi abbiano garantito in proprio determinati debiti sociali.

Pertanto, ferma restando la legittimazione processuale dei soci, in quanto successori della società estinta (Cass. civ., sez. V, 13 ottobre 2020 n. 22014; Cass. civ., sez. V, 04 gennaio 2022 n. 2 e, successivamente alla pronuncia in commento, Cass. civ., sez. V, sent., 27 settembre 2022 n. 28064, già commentata su questa Rivista), essi rispondono delle obbligazioni sociali, ex art. 2495, comma 2, c.c., solo nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione del patrimonio sociale.

Grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e circa la riscossione di una quota di esso, in base al bilancio finale di liquidazione, da parte del socio contro cui si agisce (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 06 dicembre 2019 n. 31933).

Nel caso di specie, non essendo stata fornita da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova che il socio avesse percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione della società estinta, l’avviso di accertamento a lui notificato viene annullato.