T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 4 gennaio 2023, n. 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo; Azienda S.L.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del Provv. n. -OMISSIS- del 25 giugno 2018 dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Taranto con cui veniva disposta la sospensione della patente di guida n. -OMISSIS- rilasciata il 10/01/2013 dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Taranto al sig. -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 09/08/2018;
– della nota n. -OMISSIS- con cui la Commissione Medica Locale di Taranto ha comunicato, agli effetti dell’art. 129 comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 1992 che il sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, sottoposto a visita medica in data 12/04/2018, è stato giudicato temporaneamente non idoneo a condurre veicoli a motore;
– del certificato medico contenuto nel verbale della Commissione Medica Locale di Taranto emesso in data 12/04/2018 con cui il sig. -OMISSIS- è stato giudicato temporaneamente non idoneo per la patente di guida;
– di ogni atto ad esso presupposto, comunque connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Azienda S.L.T.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.Sono impugnati: il Provv. n. -OMISSIS- del 25 giugno 2018 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Taranto, con cui veniva disposta la sospensione della patente di guida n. -OMISSIS-, rilasciata il 10.01.2013 dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Taranto al Sig. -OMISSIS-; la nota prot. n. -OMISSIS- del 24.05.2018 con cui la Commissione Medica Locale di Taranto comunicava, che il sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, sottoposto a visita medica il 12.04.2018, era stato giudicato non idoneo a condurre veicoli a motore; il certificato medico contenuto nel verbale della Commissione Medica Locale di Taranto emesso il 12.04.2018 con cui il Sig. -OMISSIS- veniva giudicato temporaneamente non idoneo per la patente di guida, “sino a nuovo esame psico-fisico”.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
– Illegittimità per carenza assoluta di motivazione del provvedimento della Commissione Medica – carenza di istruttoria, difetto di motivazione e/o illogicità manifesta per radicale contrasto con giudizi medico-legali espressi da altri organi sanitari pubblici.
– Violazione dell’art.7 della L. 7 agosto 1990 n.241- omesso avviso dell’avvio del procedimento di sospensione.
1.2. Il 28 novembre 2018 e il 24 dicembre 2018 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero intimato e l’Azienda S.L.D.T., eccependo l’infondatezza del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 16 dicembre 2022 svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1.Osserva, il Tribunale, che come rilevato dallo stesso ricorrente, la Commissione Medica Locale presso l’A.D.T. adottava, in data 12/04/2018, una “comunicazione di non idoneità”, con la seguente motivazione: “si comunica che in data 12/04/2018 questa Commissione Medica Locale ha sottoposto a visita medica di revisione il sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- identificato con patente di guida ctg B n. -OMISSIS- rilasciata da M.D.T. il 12/01/2016 con validità fino al 09/11/2023. Dagli atti d’ufficio risulta che questa C. ha espresso la seguente valutazione medico-legale “temporaneamente non idoneo per la patente di ctg. B”. Il sig. -OMISSIS- che legge per conoscenza, potrà ritirare il certificato di non idoneità presso la segreteria della C. nei giorni di martedi – giovedi.- venerdi dalle ore 8.30 alle ore 9.30, munito di documento di riconoscimento e marca da bollo da euro 16.00. Potrà inoltrare nuova istanza di visita a far data dal 01/12/2018. Il presidente della C.”.
Il precedente certificato della Commissione Medica del 12/04/2018, recava, nella parte dedicata alle “Osservazioni”: “segnalazione MM Ancona n. -OMISSIS- del 07/02/2018. Nota MCTC Taranto n. -OMISSIS-del 09/02/2018. Referto L.A.C.S.M.A. del 01/02/2018 CDT 2,1. Verbale CS MM Ancona del 01/02/2018″. Inidoneo quale VFP1 nella MM per accertata positività alla ricerca della transferrina Desialata. Tachicardia sinusale transitoria situazione persistente su più controlli”. Consulenza SERT del 02/05/2018: agli esami ematochimici MCV 87.0 GOT U/L GPT 16U/L; GPT 15U/L Gamma GT 22 U/L. Al di sopra dei valori della norma CDT 5,45 % Test Psicodiagnostici del 08/05/2018″.
2.2. Con un primo ordine di censure, il ricorrente deduce il deficit motivazionale dei provvedimenti impugnati, contestandone le conclusioni per illogicità manifesta, irragionevolezza e travisamento dei fatti, rilevando che gli stessi non hanno considerato che possono esservi false positività in soggetti che non fanno uso di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Ai sensi dell’art. 128, comma 1 CDS, “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.
Come rilevato anche recentemente dal Consiglio di Stato, la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 3-10-2018, n. 5682; III, 12-5-2011, n. 3813) ritiene, con orientamento uniforme, che l’istituto della sospensione della patente di guida non configura né costituisce sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. Trattasi, invero, di una misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida (cfr. Cons. Stato, VI, 18-3-2011, n. 1669; VI, 20-12-2012, n. 6570).
A tanto aggiungasi che, secondo unanime orientamento giurisprudenziale, le valutazioni della Commissione medica locale per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida sono espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.
Il giudizio medico di cui trattasi si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo perché non possono essere sindacati nel merito e il sindacato di legittimità è ammesso soltanto per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici degli atti impugnati (Cons. di Stato, n. 5288/2012; T.A.R. Lazio, n. 4472/2017 -T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1667/2010).
2.3. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio il Tribunale, da un lato, ritiene che non sussiste il dedotto deficit istruttorio e motivazionale, in quanto i contestati giudizi medico-legali sono ampiamente ricostruibili nell’iter logico-giuridico seguito e, dall’altro, non è contestato (e non può essere contestabile) che la riscontrata positività alla ricerca della T.D. può -ragionevolmente – indicare un possibile abuso cronico di alcol e/o sostanze stupefacenti.
2.4. Del tutto irrilevante, al fine di supportare la tesi del ricorrente, è il referto del 5 ottobre 2018 del Dipartimento Area Medica – A.S. con la seguente diagnosi di dimissione “non patologie correlabili con abitudine alcoolica. Verosimile Falso positivo”, atteso che lo stesso è stato assunto dopo diversi mesi dal precedente certificato della Commissione Medica del 12/04/2018, recante, a sua volta: “segnalazione MM Ancona n. -OMISSIS- del 07/02/2018. Nota MCTC Taranto n. -OMISSIS-del 09/02/2018. Referto L.A.C.S.M.A. del 01/02/2018 CDT 2,1. Verbale CS MM Ancona del 01/02/2018″. Inidoneo quale VFP1 nella MM per accertata positività alla ricerca della transferrina Desialata. Tachicardia sinusale transitoria situazione persistente su più controlli”. Consulenza SERT del 02/05/2018: agli esami ematochimici MCV 87.0 GOT U/L GPT 16U/L; GPT 15U/L Gamma GT 22 U/L. Al di sopra dei valori della norma CDT 5,45 % Test Psicodiagnostici del 08/05/2018″.
2.5. Non sono fondate neppure le censure con le quali viene dedotta la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, per l’omesso avviso dell’avvio del procedimento, stante la natura cautelare e provvisoria del provvedimento di sospensione impugnato.
In ogni caso, il 12 aprile 2018 il ricorrente veniva sottoposto a visita medico legale e con la nota prot. n. -OMISSIS- del 24.05.2018 la C.M.L. lo invitava ad inoltrare l’istanza di revisione della patente, così di fatto rendendolo edotto della natura procedimento in corso.
- In definitiva, i provvedimenti impugnati resistono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
MASSIMA- In tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di alcool o sostanza stupefacenti, l’istituto della sospensione della patente di guida non configura né costituisce sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. Trattasi, invero, di una misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida