Tribunale Milano, sez. I, Sent. 22 dicembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Grado di appello iscritta al n. r.g. 10045/2022 promossa da:
D.P. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. … e dell’avv. … elettivamente domiciliato in … presso il difensore avv. … ATTORE appellante
contro
PREFETTURA – UTG DI MILANO (C.F. (…) CONVENUTO APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace
Svolgimento del processo-Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.4.2021 D.P. si è opposto al provvedimento di revoca della patente di guida emesso dal Prefetto di Milano quale sanzione amministrativa ex artt. 223 e 224 cds in relazione alla violazione dell’art. 186, comma 2bis codice della strada per avere guidato in stato di ebbrezza alcoolica ( con tasso superiore a 1,5 g/l) provocando un sinistro stradale. Deduceva che la sanzione era stata illegittimamente irrogata attesa la definizione del procedimento penale con estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova e dunque per la mancanza di un “accertamento” contenuto nella sentenza penale; deduceva inoltre che a seguito del verbale di accertamento della infrazione egli aveva seguito un percorso amministrativo presentandosi alle visite mediche davanti alla Commissione medica a seguito del quale era stato riammesso alla disponibilità della patente; lamentava infine la contraddittorietà della sanzione rispetto alla revoca del sequestro del veicolo senza applicazione della confisca.
Il prefetto non si costituiva in primo grado, rimanendo contumace.
Con sentenza n. 6657 del 2021 depositata in data 30.9.2021 il Giudice di Pace di Milano aveva respinto l’opposizione, confermando il provvedimento di revoca impugnato osservando che l’estinzione del reato non pregiudicava la possibilità di applicazione della sanzione amministrativa accessoria di competenza del Prefetto, ed osservando che “non può ritenersi del tutto escluso l’accertamento del reato” anche nell’ipotesi di messa alla prova e che l’ammissione alla messa alla prova presupporrebbe una valutazione di responsabilità, imponendosi in caso contrario il proscioglimento.
Con l’odierno ricorso in appello, tempestivamente depositato, l’originario ricorrente ha censurato la decisione del Giudice di prime cure, chiedendone la riforma per non avere il Giudice di pace fatto corretta applicazione delle disposizioni in tema di applicazione delle sanzioni accessorie non potendosi ritenere sussistente un accertamento della responsabilità del ricorrente quando l’imputato viene ammesso alla messa alla prova, decisione che viene adottata prima della apertura del dibattimento con conseguente mancanza del presupposto ex art. 187 cds; ha ribadito l’illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado che non aveva considerato la circostanza che al ricorrente era stato restituito il veicolo senza che si fosse proceduto alla confisca e che il Prefetto non aveva motivato nel suo provvedimento un autonomo e separato accertamento del fatto di reato ( richiamando un provvedimento del Giudice di pace di Udine).
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell’originario ricorso ed annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente.
Nessuno si è costituito per la prefettura ritualmente citata anche presso l’avvocatura dello Stato di Milano.
Discussa la causa all udienza del 4.10.2022, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa alla odierna udienza con lettura del dispositivo che segue alla parte presente.
L’appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Infatti il Giudice di prime cure ha ritenuto che l’applicazione della revoca della patente, quale sanzione accessoria, da parte del Prefetto potesse trovare fondamento nel fatto che anche nel procedimento penale concluso con sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova “non possa ritenersi del tutto escluso l’accertamento del reato” atteso che altrimenti il Tribunale avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato”, operando un collegamento con il ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale sent. n. 125 del 1995 in tema di messa alla prova nel processo penale minorile.
Con tale affermazione il Giudice di prime cure mostra di non avere fatto corretta interpretazione del dettato normativo di cui all’art. dell’art. 187 CdS e 224 c.d.s., in base ai quale, in caso di estinzione del reato per il quale sia prevista l’applicazione di una sanzione accessoria, come nel caso di specie, l’unica valutazione demandata al Prefetto nella propria sede e per quanto di competenza è quella relativa “all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge” senza che vi sia una modalità precostituita per addivenire a tale accertamento.
Dunque il Prefetto avrebbe dovuto prendere atto dell’esito del processo penale ( doc. 11, sentenza Tribunale di Milano), e prendere atto che da tale fonte non avrebbe potuto trarre alcun accertamento della condotta di reato ascritta all’imputato; quindi, come peraltro emerge dalla lettura del provvedimento originariamente impugnato, dare conto di come detto accertamento si sarebbe potuto raggiungere alternativamente.
Invece il Prefetto, nel provvedimento impugnato, ha semplicemente affermato che l’accertamento delle condizioni di legge è stato raggiunto previa “congrua istruttoria” senza ulteriormente precisare come essa si sia concretizzata.
La norma applicata infatti prevede che :
“2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida èsempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.”
Non risulta agli atti né la prova che il ricorrente avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg litro né che fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il Prefetto non ha fatto proprio l’accertamento del Tribunale perché in tale sentenza non risulta esservi alcun accertamento; non ha richiamato alcun atto (verbale di incidente stradale, verbale di accertamento, accertamento del tasso alcoolemico), ha affermato di avere svolto una istruttoria autonoma del tutto genericamente.
Ne consegue che non può ritenersi sussistente il presupposto di legge per la revoca della patente quale sanzione accessoria.
Tale profilo assorbe in sé gli ulteriori motivi di appello legati alla allegata contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla revoca del sequestro ed al positivo esito del controllo amministrativo davanti alla Commissione medica.
In definitiva l’appello va accolto e la sentenza riformata nella parte in cui ha respinto l’originario ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese esse seguono la soccombenza di modo che parte appellata va condanna alla rifusione in favore della appellante delle spese sostenute per il presente grado di giudizio; spese che si liquidano per il grado di appello con riferimento alla attività difensionale in concreto svolta ed alle tabelle ex D.M. n.55 del 2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto della contumacia della appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Milano n. 6657 depositata in data 30.9.2021, accoglie il ricorso proposto nell’interesse di D.P. avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente ed annulla il provvedimento prefettizio di revoca della patente n. 20460/2017 del 17.2.2021.
Condanna la parte appellata resistente a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in Euro 462,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali. Dispositivo pubblicato mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano, il 13 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2022.
COMMENTO:
In base agli articoli 187 C.d.S. e 224 C.d.S., in caso di estinzione del reato per il quale sia prevista l’applicazione di una sanzione accessoria, come nel caso di specie, l’unica valutazione demandata al Prefetto nella propria sede e per quanto di competenza è quella relativa “all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge” senza che vi sia una modalità precostituita per addivenire a tale accertamento.
Inoltre, in base all’art.186 C.d.S., se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
Nel caso di specie, rileva il Tribunale che non risultasse agli atti né la prova che il ricorrente avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg litro né che fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale.
Il Prefetto non ha fatto proprio l’accertamento del Tribunale perché in tale sentenza non risulta esservi alcun accertamento; non ha richiamato alcun atto (verbale di incidente stradale, verbale di accertamento, accertamento del tasso alcoolemico), ha affermato di avere svolto una istruttoria autonoma del tutto genericamente.
Ne consegue per il Tribunale che non possa ritenersi sussistente il presupposto di legge per la revoca della patente quale sanzione accessoria.