Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 27-04-2022) 25-05-2022, n. 16956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31506/2020 proposto da:
Comune di …….. con sede in …………, alla Via ………………, in persona del Sindaco pro tempore Z.M., nata a Camposanto (MO) il (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell’Avv. C. F., rappresentato e difeso dall’Avv. M. Z. del Foro di ……….. e dall’Avv. C.F. del Foro di ……….in virtù di procura in calce al ricorso, giusta Delib. di Giunta Comunale 28 ottobre 2020, n. 73; – ricorrente –
contro
CONSORZIO DELLA BONIFICA B…………. , in persona del Presidente, legale rappresentante V.F., con sede legale in (OMISSIS), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. A.C., come da mandato in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in ……………..; – controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso le sentenze nn. 1081/12/2020, 1082/12/2020 e 1083/12/2020, emesse dalla CTR Emilia Romagna in data 16/10/2020 e notificate il 26/10/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta Andrea.
Svolgimento del processo
- Il Consorzio della Bonifica Burana impugnava, con separati ricorsi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena tre avvisi di accertamento IMU relativi agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 emessi dal Comune di Composanto.
- La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi.
- Le sentenze venivano impugnate dall’ente comunale e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con distinte sentenze, rigettava gli appelli, rilevando che gli immobili oggetto degli accertamenti sono costituiti da impianti idrovori destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse e che non sussistevano le condizioni per affermare la sussistenza del giudicato esterno.
- Avverso le sentenze della CTR ha proposto un unico ricorso per cassazione il Comune di Camposanto, sulla base di due motivi. Ha resistito la contribuente depositando controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo.
- Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
In prossimità della Camera di Consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, il resistente invocando altresì la trattazione della controversia in pubblica udienza per la novità della questione.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, commi 1 e 8, del R.D. n. 215 del 1933, artt. 16, 18, 21, 54 e 100, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR, nel ritenere esente il Consorzio dal pagamento dell’IMU perchè destinato a soddisfare le esigenze di pubblico interesse, abbia violato la normativa di settore e non si sia uniformata ai principi giurisprudenziali espressi da questa Corte.
- Con il secondo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, o, in subordine, dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici di seconde cure motivato il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno ed in ogni caso per aver errato nell’escludere l’applicabilità del giudicato.
- Va preliminarmente disattesa la richiesta del contribuente di trattazione della presente controversia in pubblica udienza, atteso che la questione specifica (concernente l’esatta portata a riconoscersi alla L.R. Emilia Romagna n. 42 del 1984, art. 14) è già stata analizzata, come si vedrà, funditus dalla V sezione, sicchè la stessa non assume valenza nomofilattica.
3.1. Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità dell’unico ricorso cumulativo proposto avverso le tre sentenze di identico tenore, emesse lo stesso giorno tra le medesime parti ed aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento IMU riferiti ad anni diversi, ma al medesimo immobile.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato l’ammissibilità del ricorso cumulativo per cassazione avverso plurime sentenze rese in un unico contesto dalla CTR, aventi tutte identica motivazione e dispositivo, dipendendo i distinti rapporti giuridici d’imposta tutti dalla risoluzione dell’identica questione di diritto comune a tutte le cause (cfr. Cass. sez. un. 2009/3692; Cass. 2010/11186; 15582/2010; 8075/2013; 15444/2017).
- Venendo alla trattazione del ricorso, il primo motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3; trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica” (cfr., tra le tante, Cass. 19053/2014, 13609/2018 e 4146/2019). Nella motivazione è, inoltre, chiarito che “Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è in verità declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; ed è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei consorzi (R.D. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica” (del R.D. cit., art. 54)”.
I consorzi di bonifica sono concessionari ex lege (R.D. n. 215 del 1933) dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento dell’attività istituzionale di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di preservazione idraulica (R.D. cit., art. 54) e sono, per tali immobili, soggetti passivi ai fini Ici.
4.1. Secondo l’assunto del consorzio, la L.R. n. 42 del 1984, art. 14, avrebbe qualificato i Consorzi come consegnatari per la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica e come concessionari per la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche previste nei programmi di bonifica, inferendone l’esclusione dell’imposta comunale sui fabbricati di cui doveva ritenersi consegnatario.
In proposito, occorre precisare che, come già affermato da Sez. 5, Sentenza n. 11331 del 2022, il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è in verità declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; ed è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei consorzi (R.D. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica” (R.D. cit., art. 54). Derivando il titolo direttamente dalla legge, non è necessaria l’emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio.
La qualificazione attribuita – dunque – dalla citata L.R. ai consorzi quali consegnatari per la manutenzione e concessionari per l’esecuzione delle opere di bonifica, non solo non risulta contraddire la circostanza che i beni demaniali sono affidati per la manutenzione ai consorzi e che la consegna o l’affidamento devono essere declinati secondo lo schema della concessione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte; ma la stessa qualificazione dei Consorzi quali concessionari per l’esecuzione delle opere di bonifica conferma la sussistenza del rapporto concessorio.
Del resto, pur volendo aderire alla diversa interpretazione offerta dal contribuente, non può non evidenziarsi che rispetto ai fabbricati sottoposti ad imposizione fiscale, non sussistono elementi concreti per distinguere la posizione del Consorzio (mero consegnatario o concessionario) rispetto ai fabbricati assoggettati ad imposta. I consorzi, invero, possiedono i beni demaniali in quanto quei beni sono loro affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica. Dacchè la relazione tra il consorzio e i beni, avente titolo nella legge, non può essere relegata nell’alveo della detenzione mera, come d’altronde è indirettamente confermato dall’essere i relativi contributi (alla spesa di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche) considerati esigibili dai consorzi stessi come oneri reali sui fondi dei contribuenti (R.D. n. 215 del 1993, art. 21). Trattasi di possesso qualificato dal titolo. Nello stesso senso si è espressa Cass. 22904/14, in base alla quale: “in tema d’imposta comunale sugli immobili, i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all’imposta, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, anche qualora non sia applicabile la L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 7, in quanto non titolari di un diritto d’usufrutto che non può desumersi dalle mere risultanze catastali in assenza di un provvedimento amministrativo costitutivo di tale situazione giuridica” (così anche Cass. 16867/14).
I giudici di seconde cure hanno, pertanto, malgovernato i principi sopra enunciati.
- Il secondo motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
- Con il motivo di ricorso incidentale il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene che i giudici di secondo grado, una volta affermato che gli appelli del Comune “lambiscono l’inammissibilità in quanto si limitano a ripetere le argomentazioni contenute nel ricorso, mancando il necessario e sufficiente grado di specificità”, abbia omesso ogni pronuncia sulla inammissibilità ovvero una motivazione circa la superabilità della eccezione di inammissibilità.
6.1. Il motivo è infondato.
Invero, la CTR, pur dando atto che i motivi di appello rasentano l’inammissibilità, fonda la propria decisione di rigetto del ricorso esclusivamente sulla ritenuta infondatezza dei motivi, sicchè può affermarsi che i giudici di seconde cure abbiano implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. D’altra parte, la censura di omissione di pronuncia è riferibile esclusivamente a statuizioni di merito, e non anche a statuizioni di tipo processuale, quale è quella in esame.
- In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di rigettare il ricorso originario del contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che la questione dell’incidenza della L.R. n. 42 del 1984, sulla qualificazione giuridica del consorzio in termini di concessionario ex lege a titolo gratuito è stata analizzata funditus da questa Corte solo nel corso di quest’anno, per compensare per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;
compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 27 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2022
MASSIMA: Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3; trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica” (cfr., tra le tante, Cass. 19053/2014, 13609/2018 e 4146/2019). Nella motivazione è, inoltre, chiarito che “Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è in verità declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; ed è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei consorzi (R.D. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica” (del R.D. cit., art. 54)”. per tale ragione la sentenza conclude che i consorzi di bonifica, in quanto concessionari ex lege (R.D. n. 215 del 1933) dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento dell’attività istituzionale di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di preservazione idraulica (art. 54 R.D. cit.) e sono, per tali immobili, soggetti passivi ai fini Ici.