Cass. civ., sez. VI-5, ord., 02.07.2020 n. 13460


Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 778/16, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla Carrozzeria Nuova GM srl avverso l’avviso di accertamento 7958 relativo ad IMU per gli anni 2012 e 2013.

Avverso detta decisione il Comune di Camposanto proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 2290/2/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso la società contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente contesta l’applicabilità della esenzione dal pagamento dell’IMU a seguito del sisma del 2012, per gli anni 2012 e 2013, per gli immobili della contribuente parzialmente inagibili.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo la sentenza riconosciuto l’esistenza dell’ordinanza di sgombero non dedotta dalla contribuente né prodotta.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il D.L. n. 74 del 2012, art. 8, comma 3, stabilisce quanto segue.

“3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.”.

La norma dianzi riportata, applicabile al caso di specie, espressamente prevede l’esenzione dall’IMU in caso di inagibilità totale o parziale degli immobili senza richiedere come ulteriore requisito la loro non utilizzazione in via di fatto.

Tale ulteriore requisito è infatti contenuto nel D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, lett. b), che riguarda “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” ed è quindi una norma di carattere generale che riguarda le finanze pubbliche. Il D.L. n. 74 del 2012, è invece una norma speciale che trova applicazione solo nei confronti del Comuni colpiti dal sisma del 2012 e dei cittadini di questi ultimi. La stessa, quindi, in ragione dei noti principi generali, prevale su quella generale e deve quindi trovare applicazione esclusiva nel caso di specie.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la Commissione regionale ha, con adeguata motivazione, accertato l’esistenza dei requisiti per il godimento della esenzione dal pagamento del tributo facendo riferimento alle otto dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà relative alla parziale inagibilità degli immobili presentate al Comune dalla contribuente, in osservanza del dianzi citato D.L. 74 del 2012, art. 8, e confermate dalla comunicazione del (OMISSIS) del responsabile dell’area tecnica del Comune (di cui la resistente riporta ampi stralci nel controricorso) nonché dalla successiva perizia di parziale agibilità dell’Ing. P. rilasciata un anno dopo, in data (OMISSIS), a partire dalla quale la società contribuente ha ripreso il pagamento dell’IMU. A completamento di tale motivazione ha poi fatto riferimento alla ordinanza di sgombero emessa dal sindaco in data 3.6.12.

Il Comune ricorrente lamenta con il motivo in esame il vizio di ultra petizione perché la contribuente non avrebbe mai dedotto l’esistenza di tale ordinanza né sarebbe mai stata prodotta.

A conferma di ciò riporta integralmente nel proprio ricorso sia il ricorso introduttivo che l’atto di appello della contribuente.

Quest’ultimo atto smentisce l’assunto del Comune.

A pagina 15 del ricorso, ove viene riportata la parte finale dell’appello della società contribuente, si legge, prima delle conclusioni, quanto segue: “In ultima analisi è stato qui provato che gli immobili (i) sono stati colpiti dal sisma del 20.5.2012 (ii) sono stati oggetto dell’ordinanza di sgombero del Sindaco del 3.6.12 (iii) sono stati dichiarati parzialmente inagibili (iv) ed allorché sono diventati nuovamente agibili ((OMISSIS)) la società ha ripreso a pagare l’IMU dovuta al Comune”.

Risulta dunque con tutta evidenza che l’avvenuta emanazione dell’ordinanza di sgombero era stata dedotta dalla contribuente quanto meno con l’atto di appello onde deve escludersi sul punto che la Commissione regionale si sia pronunciata ultra petita.

La censura proposta finisce quindi con investire aspetti di merito della controversia relativi alle esistenza o meno della predetta ordinanza e la sua produzione o meno in giudizio: circostanze non scrutinabili in questa sede di legittimità.

Si osserva da ultimo che, qualora il Comune avesse voluto dedurre un vizio di falsa rappresentazione del giudicante per avere ritenuto prodotto un documento non esistente in atti, avrebbe dovuto agire in revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c. Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020


COMMENTO:

L’esenzione dall’IMU in caso di inagibilità totale o parziale degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 non richiede come ulteriore requisito la loro non utilizzazione in via di fatto.

Non rileva, in contrario, il fatto che il requisito della non utilizzazione in via di fatto fosse contenuto nell’art. 13, comma 3, D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (abrogato dall’art. 1, comma 780, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma vigente ratione temporis).

Si trattava infatti di una norma a carattere generale, applicabile a tutti i contribuenti, e come tale recessiva rispetto alla disposizione dell’art. 8, comma 3, D.L. 06 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1° agosto 2012 n. 122.

Quest’ultima è infatti una norma speciale, che trova applicazione solo nei confronti del Comuni colpiti dal sisma del 2012 e dei cittadini di questi ultimi e, come tale, prevale sulle norme generali (in base al generale principio per cui lex specialis derogat generali).

Pertanto, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, godono di esenzione dall’IMU, a prescindere dalla prova della loro non utilizzazione in via di fatto.