Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. III, 15 settembre 2025 n. 997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA
TERZA SEZIONE
riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, – Presidente
BELLE BRUNELLA, – Relatore
LELLO MASSIMO, – Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 811/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Immobiliare Srl – (…) Difeso da …. Rappresentato da G.S. – (…)………..ed elettivamente domiciliato presso …………….
contro
Societa’ S.R.I. S.p.a. – (…) Difeso da ………………ed elettivamente domiciliato presso ………………………..
Consorzio T.N. – (…) Difeso da …………… ed elettivamente domiciliato presso ……………………
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 363/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
– AVV.ISCRZ RUOLO n. (…) CONTR. BONIFICA 2016
– AVV.ISCRZ RUOLO n. (…) CONTR. BONIFICA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Omissis
Svolgimento del processo
In data 1° dicembre 2021, la E. Immobiliare srl, oggi appellante, ha ricevuto la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo n. (…) emesso in materia di contributo di bonifica anni 2016 e 2017 con cui è stato richiesto il pagamento del contributo stesso per immobili di sua proprietà ubicati nel territorio della provincia lucchese.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per i seguenti motivi:
1.- violazione degli artt. 23 e 53, Cost., per applicazione retroattiva di un tributo in violazione del requisito di attualità;
2.- violazione del divieto di doppia imposizione interna dal momento che il contributo di bonifica si applica sulla stessa base imponibile dell’Imu;
3.- assenza di beneficio: richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Nel giudizio così incardinato si è costituito il Consorzio T.N., mentre la S. S.p.a. non si è costituita. Il Consorzio, in particolare, si è costituito depositando una relazione tecnica sull’attività di bonifica effettuata nel territorio lucchese.
Con successive memorie in data 17 ottobre 2022 il contribuente sottolineava la nozione di tributo contestando la pretestuosità del richiamo a Cass., n. 1742/2019 da parte del Consorzio nelle proprie controdeduzioni e chiariva ulteriormente in ordine alla doppia imposizione.
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