La confusione si verifica quando le posizioni di creditore e di debitore vengono a riunirsi definitivamente nella stessa persona.

La riunione avviene o perché il debitore succede nella posizione del creditore o viceversa, o perché un terzo succede nella posizione di entrambi.

La successione può avvenire a causa di morte o per atto tra vivi; a titolo universale o particolare.

Tradizionalmente si considera l’estinzione dell’obbligazione per confusione una conseguenza necessaria del venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio: non ha infatti  senso che una persona sia debitrice (o creditrice ) di se stessa.

La dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di un modo di estinzione dell’obbligazione di tipo satisfattivo, perché all’estinzione del credito corrisponde il vantaggio della liberazione dal debito.

Secondo altri Autori, tuttavia, l’atto di confusione avrebbe piuttosto carattere neutro.

L’effetto estintivo dell’obbligazione avviene ope legis, sicché la confusione non deve necessariamente essere eccepita dalla parte interessata, ma può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice;  tuttavia, l’effetto estintivo si produce solo quando la confusione sia effettiva e definitiva e non, ad esempio, quando la riunione in un unico soggetto delle posizioni di creditore e debitore sia sottoposta a condizione risolutiva o a termine finale.

Per quanto concerne gli effetti verso i terzi, la confusione non può pregiudicare le ragioni dei terzi che abbiano acquistato diritti di usufrutto o pegno sul credito (art. 1254 c.c.).

Pertanto, l’estinzione dell’obbligazione per effetto della riunione, in una sola persona, della qualità di debitore e di creditore, non è opponibile ai terzi, i quali mantengono integri i propri diritti  sul credito.

All’estinzione del rapporto obbligatorio per confusione consegue l’estinzione delle garanzie che assistono il credito: pertanto, “i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati” (art. 1253 c.c.).

L’art. 1255 c.c. stabilisce tuttavia che, se nella medesima persona si riuniscono la qualità di  fideiussore e debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.

In altri termini, per tutelare il creditore garantito, tale norma consente alla fideiussione di continuare ad esistere nei casi in cui il creditore possa avere un apprezzabile interesse a far valere il proprio credito, fondandolo sulla fideiussione stessa, piuttosto che sul titolo da cui dipende il debito principale garantito. Ciò si verifica, ad esempio, quando il debito principale sia stato travolto da una causa di invalidità, che non colpisce la garanzia fideiussoria cd. “a prima richiesta”.