T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. Unica, 24-02-2021, n. 15


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Hebert D’Herin e Andrea Gino Giunti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aosta, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– della determinazione n. -OMISSIS-, pubblicata in pari data all’albo online, con cui il dirigente del Servizio-OMISSIS-del Comune di Aosta ha statuito: “di accertare il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 in capo alla -OMISSIS- e la conseguente inidoneità soggettiva dell’operatore economico alla stipula della convenzione per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto -OMISSIS-, dell’annesso bar e delle relative pertinenze -OMISSIS-; di revocare la propria determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, nella parte in cui, dopo aver preso atto degli esiti della procedura di gara per l’affidamento in concessione del suddetto impianto -OMISSIS- (-OMISSIS-), disponeva l’esecuzione anticipata del contratto di concessione a decorrere dal -OMISSIS-; di non procedere alla stipula del contratto di concessione suddetto per sopravvenuto difetto dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) in capo all’operatore economico aggiudicatario -OMISSIS-; di provvedere alla escussione della garanzia definitiva costituita in vista della stipulazione per la cifra di Euro 34.825,49 calcolata come indicata in dispositivo; di comunicare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC), per quanto di sua eventuale competenza; di comunicare il presente provvedimento all’ANAC ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza; di dare atto che la presente determinazione vale quale provvedimento di conclusione del procedimento di revoca degli esiti di gara avviato con nota civ. prot. -OMISSIS-; di rinviare a separato provvedimento le regolarizzazioni contabili conseguenti al presente provvedimento; di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa”;

– “all’occorrenza”, della lettera del dirigente del Servizio -OMISSIS-del Comune di Aosta e del direttore dell’esecuzione del contratto, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “avvio del procedimento di revoca degli esiti della gara”;

– della lettera del dirigente del Servizio -OMISSIS-del Comune di Aosta, prot. n. -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato invitato a “disporre il rilascio dell’impianto concesso in esecuzione anticipata libero da arredi e corredi di proprietà della gestione, al fine della formale consegna alla civica Amministrazione entro la fine del mese di -OMISSIS- (…)”;

– di ogni atto comunque presupposto, preordinato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente -OMISSIS-, premesso di essere risultata aggiudicataria della concessione di gestione dell’impianto -OMISSIS- -OMISSIS- del Comune di Aosta in -OMISSIS-, e di avere iniziato l’esecuzione anticipata della concessione su richiesta del Comune, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il provvedimento con il quale il Comune ha: i) accertato il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 in capo all’interessata e la sua inidoneità soggettiva alla stipula della convenzione, deliberando quindi di non procedere alla stipula del contratto di concessione per sopravvenuto difetti dei requisiti generali; ii) revocato la propria precedente determinazione con cui aveva disposto l’esecuzione anticipata del contratto di concessione; iii) chiesto l’escussione della garanzia definitiva costituita in vista della stipulazione, per la cifra di Euro 34.825,49; iv) stabilito di comunicare il provvedimento alla Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC), per quanto di sua eventuale competenza, e all’ANAC ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Comune è addivenuto alla decisione di revocare gli esiti della gara dopo essere venuto a conoscenza del fatto che i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, legali rappresentanti della società ricorrente, con sentenza del Tribunale di Aosta n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, erano stati condannati per il reato di cui all’art.-OMISSIS-c.p. (-OMISSIS-), con applicazione – ai sensi dell’art. 32-quater c.p. -, oltre alle altre pene, della pena accessoria di cui all’art. 32-ter c.p. (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni due), con sospensione condizionale della pena e non menzione. Il Comune, inoltre, ha tenuto conto del fatto che, durante il periodo di esecuzione anticipata della concessione, l’interessata è stata destinataria di due sanzioni (l’una di 250 Euro, l’altra di 500 Euro), per omessa osservanza del contratto posto in esecuzione anticipata (nell’un caso per difformità riscontrate tra gli orari e le tariffe esposte al pubblico presso l’impianto in concessione e gli orari e le tariffe approvate dal Comune, e, nell’altro caso, per mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 2008).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio del contraddittorio effettivo; violazione dei principi di buona amministrazione e di trasparenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

2) violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione e falsa applicazione delle Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delib. n. 1293 del 16 novembre 2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di proporzionalità; travisamento dei fatti;

3) violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per irrazionalità evidente e manifesta e sviamento della causa dell’atto dall’interesse pubblico; travisamento dei fatti;

4) violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione e falsa applicazione dell’art. 108, commi 1 e 2, e dell’art. 176, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per irrazionalità evidente e manifesta e sviamento della causa dell’atto dall’interesse pubblico;

5) violazione di legge ed eccesso di potere: violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016; violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per irrazionalità evidente e manifesta e sviamento della causa dell’atto dall’interesse pubblico.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il Comune, nonostante la molteplicità degli elementi istruttori da essa forniti a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli esiti della gara, avrebbe obliterato il suo contributo partecipativo, così precludendo l’instaurazione di un contraddittorio effettivo e contravvenendo all’obbligo di valutazione dettato dall’art. 10, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 a garanzia dei diritti dei partecipanti al procedimento.

2.1.1. La censura non ha pregio.

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, dalla semplice lettura del provvedimento impugnato emerge che il Comune ha preso in considerazione tutte le controdeduzioni rese da -OMISSIS- in sede procedimentale, motivando in relazione alle stesse.

Nel dettaglio, il Comune ha evidenziato che:

– il procedimento volto alla revoca dell’aggiudicazione della concessione di gestione dell’impianto-OMISSIS-in questione è stato avviato “a seguito dell’intervenuta condanna penale, non definitiva, del Presidente sig. -OMISSIS- (che nella concessione oggetto del presente provvedimento svolge anche la funzione di RSPP ed è individuato nell’offerta tecnica quale “prima figura amministrativa dell’organigramma gestionale”) e del vice Presidente della Società sig. -OMISSIS- -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-. Analoga condanna veniva pronunciata ai danni del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, qualificato come responsabile dell’impianto e “prima figura tecnica dell’organigramma gestionale”;

– “una condanna penale non definitiva può assumere rilevanza ai fini della esclusione da una gara quando è riferita “direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3” (Linee guida ANAC n. 6, punto 3.1), vale a dire “dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro””;

– “nel caso di specie la condanna è stata pronunciata a carico del sig. -OMISSIS- proprio nella sua qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-per una attività contrattuale gestita dalla medesima società. Non vi è dunque dubbio che la condanna attenga direttamente all’operatore economico e – inevitabilmente – al legale rappresentante della stessa”;

– “la condanna ha inoltre riguardato il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, anch’egli in qualità di membro del Consiglio di amministrazione (per la precisione, vice Presidente) della -OMISSIS-, che secondo le verifiche operate è dotato di poteri di legale rappresentanza in caso di impedimento o assenza del Presidente. In relazione alla posizione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, la sentenza reca peraltro un accertamento circa il ruolo da questi rivestito quale “gestore di fatto” della -OMISSIS-, unitamente al-OMISSIS–OMISSIS-“;

– “ai fini della verifica della moralità professionale rileva anche la posizione di amministratore o gestore di fatto (Cons. Stato, ad. plen. n. 23/2003), e conseguentemente ai fini della valutazione della revoca rilevano le posizioni personali di entrambi i -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-; quest’ultimo peraltro, nell’affidamento di cui è parola, assume funzioni sostanzialmente equiparabili a quelle di responsabile tecnico, figura espressamente prevista dall’art. 80, c. 3 cod. app.”;

– “risulta, pertanto, di tutta evidenza la rilevanza della sentenza n. -OMISSIS-pronunciata dal Tribunale di Aosta rispetto alla posizione della -OMISSIS- -OMISSIS-con specifico riferimento alla posizione sia dei due amministratori sia del gestore di fatto -OMISSIS- -OMISSIS- nell’ambito dell’affidamento in concessione -OMISSIS-“.

Il Comune, inoltre, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 6, ha sottolineato “che nel caso di specie il comportamento illecito accertato dal Tribunale di Aosta è sicuramente tale da incidere sull’affidabilità dell’operatore economico, dato che attiene all’esercizio di attività del tutto assimilabili, se non identiche, a quelle svolte nell’ambito dell’affidamento corrente con questa Amministrazione e che la condanna è stata pronunciata nei confronti di tutti i soggetti apicali (sia tecnici sia amministrativi) impegnati anche nella gestione della -OMISSIS-del Comune di Aosta”; l’Ente resistente, quindi, ritenendo accertato in fatto, alla luce della sentenza n. -OMISSIS-, “che -OMISSIS- ha omesso il corretto svolgimento della prestazione contrattuale …, sovrapponibile a quella corrente con l’Amministrazione, che, in un’ultima analisi, si è riverberato in un danno all’utenza”, ha reputato “la frode ordita … tale da porre in dubbio l’affidabilità dell’operatore economico e … rilevante sia con riferimento alla tipologia di violazione (in special modo per l’identità di oggetto delle concessioni), sia per il tempo trascorso (i fatti sono recentissimi), sia in relazione alle circostanze di fatto, che appaiono particolarmente gravi in ragione della posizione ricoperta dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- nell’Amministrazione regionale concedente e della circostanza che è stato creato un danno per la collettività a fini di lucro personale degli imputati”.

Con riguardo alle controdeduzioni della ricorrente, il Comune ha aggiunto che:

– “quanto alla precisazione sulla titolarità di poteri di rappresentanza in capo al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, tale distinguo è sostanzialmente irrilevante in quanto gli addebiti sono direttamente rivolti alla società partecipante; inoltre, il Giudice ha accertato la qualità di gestore di fatto del -OMISSIS-, il che rende la sua posizione (cui somma la qualifica formale di consigliere di amministrazione) senz’altro rilevante ai fini della verifica dei requisiti ex art. 80, c. 3 D.Lgs. n. 50 del 2016“;

– “non corrisponde a verità che la sentenza imputi alla -OMISSIS- esclusivamente un omesso controllo, dato che il Tribunale a più riprese chiarisce che il reato consiste nell’aver “scientemente aggirato le disposizioni del capitolato omettendo di organizzare le attività, -OMISSIS-, che il capitolato le imponeva di predisporre””;

– “quanto alla omessa partecipazione della Regione alla udienza di discussione che ha determinato la revoca (tacita) della costituzione di parte civile, non è comprensibile quale sia il “chiaro significato” di tale comportamento, che anzi appare inspiegabile al Tribunale di Aosta, secondo il quale i reati hanno “indubitabilmente arrecato” danno “agli interessi della collettività alla cui tutela è deputato l’Ente regionale” (pag. 11 della sentenza)”.

Il Comune, quindi, ha concluso che “la sopravvenienza della sentenza in questione non possa non incidere, e pregiudicare, la valutazione circa l’integrità o l’affidabilità del soggetto aggiudicatario della Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto -OMISSIS-, dell’annesso bar e delle relative pertinenze sito in Aosta -OMISSIS-“, in quanto “i fatti illeciti contestati, per i quali -OMISSIS- ha omesso gli obblighi informativi nei confronti” della stazione appaltante “e che peraltro riguardano tutti i soggetti con maggiori responsabilità giuridiche e gestionali nell’ambito del rapporto concessorio” in questione, “si sono concretizzati – in un tempo peraltro assai recente – in un contesto gestionale del tutto assimilabile a quello relativo alla gestione della -OMISSIS-comunale”.

Il Comune, inoltre, ha aggiunto che il giudizio sull’affidabilità dell’aggiudicataria risultava già minato dalle circostanze che avevano condotto all’applicazione, a carico di -OMISSIS-, di due sanzioni per violazioni commesse nel breve periodo di esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali.

Ciò posto, è evidente che il Comune ha tenuto conto adeguatamente delle difese della ricorrente, menzionandole espressamente e motivando in relazione alle stesse, e tanto basta per ritenere infondate le censure in esame, che pertanto vanno respinte.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza di condanna n. -OMISSIS-del Tribunale di Aosta sarebbe inidonea nel caso di specie a integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016: il comportamento illecito individuato nella pronuncia penale – appellata dalla ricorrente – riguarderebbe modalità di esecuzione della concessione regionale differenti in concreto rispetto a quelle che, invece, caratterizzano l’affidamento in concessione dell’impianto -OMISSIS-, dell’annesso bar e delle relative pertinenze; la decisione comunale di revocare l’affidamento in favore della ricorrente, peraltro, sarebbe svincolata dall’apprezzamento complessivo della condotta tenuta dall’interessata nei confronti dell’Amministrazione comunale in costanza di precedenti e concomitanti rapporti; l’irrilevanza della condanna inflitta dal Tribunale di Aosta, inoltre, sarebbe acclarata dalla condotta della Regione Valle d’Aosta, avendo quest’ultima non solo revocato, nel corso del procedimento penale, la propria costituzione di parte civile, ma anche confermato la ricorrente nel prosieguo della gestione delle -OMISSIS-di Aosta; parimenti irrilevanti sarebbero le sanzioni applicate alla ricorrente per inadempimenti del contratto posto in esecuzione anticipata, venendo in rilievo comportamenti di lieve o lievissima entità (e in ogni caso contestati nella loro sussistenza).

2.2.1. Le censure non colgono nel segno.

La sentenza n. -OMISSIS-ha accertato la commissione di condotte di -OMISSIS- (art.-OMISSIS-c.p.) “in relazione al contratto di appalto stipulato tra -OMISSIS- -OMISSIS-e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, regolato dal capitolato d’appalto relativo alla gestione delle-OMISSIS-di Aosta, Pre Saint Didier e Verres, a seguito dell’aggiudicazione del servizio di gestione”: si tratta, all’evidenza, di servizi (-OMISSIS-) analoghi a quelli oggetto della concessione messa a gara dal Comune di Aosta (-OMISSIS-), sicché la condanna in questione ha sicura rilevanza, sotto questo profilo, ai fini della valutazione circa l’affidabilità di -OMISSIS–OMISSIS-., senza che alcun rilievo possano assumere le modalità di esecuzione dell’appalto invocate da parte ricorrente.

Né la gravità dei fatti ascritti all’interessata può essere ridimensionata per il semplice fatto che -OMISSIS–OMISSIS-. “abbia in affidamento la -OMISSIS-da circa dieci anni ed in detto periodo abbia sempre pienamente adempiuto agli impegni volta a volta assunti” o che essa abbia anche realizzato e trasferito all’Amministrazione comunale l’impianto -OMISSIS-all’esito della concordata durata della gestione, e nemmeno può rilevare la circostanza che lo stesso dirigente che ha adottato il gravato atto di revoca abbia altresì autorizzato, nel -OMISSIS-, lo svincolo della cauzione definitiva prestata da -OMISSIS–OMISSIS-. a garanzia della pregressa gestione dell’impianto -OMISSIS- per il biennio 2017/2019: il Comune ha posto alla base della propria decisione non già l’inadempimento della ricorrente rispetto ad un precedente contratto, ma la condanna penale di cui alla sentenza n. -OMISSIS-rispetto alla posizione di -OMISSIS-, con riferimento alla condotta posta in essere dai due amministratori e dal gestore di fatto, tenuto conto che nella fattispecie la condanna è stata pronunciata a carico di tali soggetti per una attività contrattuale affidata alla medesima società.

Peraltro, la posizione processuale assunta dalla Regione nel procedimento penale che ha condotto alla sentenza n. -OMISSIS-(che ha comportato la revoca della propria costituzione di parte civile) non può avere alcuna rilevanza ai fini della valutazione discrezionale effettuata dal Comune, perché non pone in discussione i fatti accertati dalla sentenza.

Quanto alle censure con le quali la ricorrente contesta il riferimento alle due sanzioni alla stessa comminate per inadempimenti del contratto posto in esecuzione anticipata, si tratta di doglianze inammissibili, per carenza di interesse, poiché il provvedimento gravato si fonda comunque su una distinta e autonoma ragione, riconducibile alla citata sentenza di condanna penale, di per sé sufficiente a sorreggere (per quanto già esposto e per quanto si dirà oltre) la decisione comunale.

Le censure, pertanto, vanno respinte.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe dato erronea applicazione all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in quanto le condotte contestate non sarebbero riconducibili all’operatore economico -OMISSIS-, ma solo, personalmente, ai soggetti titolari di specifiche cariche sociali: tali condotte, in quest’ottica, non sarebbero idonee a incidere negativamente sulla integrità e affidabilità professionale dell’operatore economico.

2.3.1. La censura è infondata, e va respinta, per le considerazioni già esposte in relazione alle precedenti censure, cui si rinvia per ragioni di sintesi.

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale resistente, nonostante il decorso del termine di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (richiamato anche nel disciplinare di gara), e seppure più volte sollecitata dalla ricorrente, non è mai addivenuta alla sottoscrizione della convenzione-capitolato posta a base di gara, in asserita violazione dei principi di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione; -OMISSIS–OMISSIS-., all’atto della presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione della concessione, non versava in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, pertanto, non doveva essere esclusa dalla procedura; l’atteggiamento “attendista” assunto dall’Amministrazione comunale sarebbe da imputarsi esclusivamente alla volontà di condizionare la sottoscrizione della convenzione-capitolato all’esito del procedimento penale che ha avuto un’ampia eco nella stampa locale; in quest’ottica il rapporto contrattuale dovrebbe intendersi perfezionato e in corso di esecuzione, con la conseguenza che l’impugnato atto di revoca, intersecando la fase esecutiva del rapporto concessorio, sarebbe illegittimo per contrasto con le disposizioni dettate in tema di risoluzione dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016, applicabile anche alle concessioni, e dall’art. 176 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2.4.1. Le censure non persuadono.

Per costante giurisprudenza i requisiti di partecipazione alla gara devono essere mantenuti dall’impresa partecipante, senza soluzione di continuità, per tutta la durata non solo della procedura di aggiudicazione, ma anche del rapporto con la stazione appaltante (cfr., ex multis, C.d.S., Ad. Plenaria, nn. 5, 6 e 10/2016).

Il fatto che il Comune non sia addivenuto alla stipulazione del contratto nel termine di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 legittimava l’aggiudicataria, ai sensi della medesima disposizione, a sciogliersi da ogni vincolo (facoltà di cui l’interessata non si è avvalsa), ma non può ex se incidere sulla legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha deciso motivatamente di revocare gli esiti della gara per la sopravvenuta perdita di un requisito di affidabilità in capo all’operatore economico prescelto.

Sotto diverso profilo, l’immissione in via anticipata dell’aggiudicataria nella gestione di una concessione non equivale alla stipula della concessione, soprattutto se limitata alla sola prosecuzione delle attività già svolte dal precedente gestore (cfr. C.d.S., Sez. V. n. 5146/2017; id., n. 5841/2017). La ricorrente, pertanto, non può fondatamente contestare la violazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che non rileva nel caso di specie, disciplinando la fattispecie della risoluzione di un contratto di appalto, e neppure dell’art. 176 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le censure, pertanto, vanno respinte.

2.5. Con il quinto motivo la ricorrente contesta l’incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, lamentando l’insussistenza dei relativi presupposti.

2.5.1. La censura è infondata.

Il provvedimento impugnato ha correttamente precisato che la revoca dell’esecuzione anticipata e la mancata stipulazione del contratto sono dipesi integralmente da fatto dell’operatore economico partecipante (accertato con sentenza di condanna n. -OMISSIS-): il comportamento tenuto dall’interessata ha determinato la mancata fruizione della -OMISSIS- e la necessità di bandire una nuova procedura di gara, ai fini dell’apertura nella stagione 2021, sicché il danno patito dall’Amministrazione è stato quantificato in una annualità del canone offerto in sede di gara, per complessivi Euro 36.353,40, IVA esclusa (da cui sono stati detratti Euro 1.527,91, per oneri già sostenuti dalla ricorrente), ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale “… La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore”.

Ne consegue che il Comune, nel caso di specie, ha correttamente provveduto all’incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ricorrente a garanzia della sottoscrizione del contratto, essendo emerso che la società ricorrente ha dato causa alla revoca degli esiti di gara e alla conseguente impossibilità di adempiere, risultando priva dei presupposti di integrità.

La censura, pertanto, va respinta.

2.6. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, liquidandole complessivamente in Euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la ricorrente e le persone fisiche menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore


COMMENTO: Con la presente sentenza il T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. Unica, ribadisce il concetto che i requisiti di partecipazione alla gara devono essere mantenuti dall’impresa partecipante, senza soluzione di continuità, per tutta la durata non solo della procedura di aggiudicazione, ma anche del rapporto con la stazione appaltante.

Il caso ha tratto origine dall’intervenuta condanna in sede penale dell’aggiudicataria, Tale evento può comportare legittimamente l’esclusione dalla gara nel caso sia idonea a minare l’affidabilità dall’aggiudicataria, in tal caso, seppure sussiste la legittimazione dell’aggiudicataria a sciogliersi da ogni vincolo, a causa della mancata stipulazione del contratto da parte del Comune, nel termine di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non lede la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha deciso motivatamente di revocare gli esiti della gara per la sopravvenuta perdita di un requisito di affidabilità in capo all’operatore economico prescelto.