Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. V, 08.04.2019 n. 607


Svolgimento del processo

Con atto depositato l’08.06.2017 il sig. P.A. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. (…) recante l’iscrizione a ruolo di TIA anno 2011. Ente impositore il comune di Nardò.

Il contribuente eccepiva la prescrizione quinquennale del tributo, in quanto la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2016 mentre era stata consegnata solo il 16/01/2017.

Il comune si costituiva contestando l’infondatezza dell’eccepita prescrizione

Innanzitutto, perché per l’anno 2011 il comune avrebbe potuto richiedere il pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (anno 2012), cioè entro il 31/12/17 ed, in ogni caso, perché la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) era avvenuta il 13/12/2016 mediante deposito nella casa comunale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Il Comune di Nardò, a seguito di controlli automatizzati, rilevava l’omesso versamento della TIA (tariffa igiene ambientale) relativa all’anno di imposta 2011.

Iscriveva a ruolo, pertanto, legittimamente, il tributo non riscosso e, successivamente, Equitalia provvedeva alla emissione della cartella esattoriale che veniva notificata, ex art. 140 c.p.c., il 13.12.2016.

L’eccepita prescrizione della cartella scaturisce dall’ erronea individuazione del termine ed è, per tale ragione, infondata.

I tributi locali, infatti, in base a quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 c.c.161-167, che ha modificato tutte le disposizioni relative alla riscossione degli stessi, si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al ricorrente.

Il Comune di Nardò, pertanto, a fronte del rilevato omesso versamento relativo all’anno 2011, poteva richiedere il pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (2012), quindi, entro il 31 dicembre 2017.

La notifica sarebbe, per tali ragioni, in ogni caso tempestiva.

Si rileva, tuttavia, che, anche con riferimento alla data di notifica, il ricorso è infondato, in quanto la notifica della cartella è avvenuta -a norma dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa- il 13.12.2016 e non già, come asserito, il 16.01.2017.

Tanto si evince, infatti, dalla documentazione prodotta dal Comune di Nardò contestualmente ai propri scritti difensivi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 150,00 oltre accessori in favore dell’avv. Villani dichiaratosi antistatario.

Lecce, il 10 dicembre 2018.


 

COMMENTO

La pronuncia in commento fa applicazione del principio per cui i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al ricorrente. Ciò in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 161-167, Legge 27.12.2006 n. 296, che ha modificato tutte le disposizioni relative alla riscossione dei medesimi tributi locali.

A fronte di un omesso versamento TIA relativo all’anno 2011, il Comune impositore poteva dunque richiederne il pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (anno 2012), quindi, entro il 31 dicembre 2017.

Di conseguenza, la notifica della cartella risulterebbe tempestiva, anche qualora perfezionata (secondo quanto asserito dal contribuente) in data 16.01.2017.

Pur risultando tale considerazione di per sé assorbente, la Commissione rileva comunque come la data di perfezionamento della notifica della cartella, ex art. 140 c.p.c., coincida in realtà non già con il 16.01.2017 (secondo quanto preteso da parte ricorrente), bensì con il 13.12.2016 (data di avvenuto deposito dell’atto nella Casa comunale).