Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. II, 07.01.2020 n. 3


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 -La (…) ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Regio Emilia, avverso cartelle di pagamento emesse, ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973, per la riscossione di imposte erariali, dichiarate ma non versate, relative sanzioni ed interessi, per gli anni d’imposta 2010, 2014, 2015, il tutto per un ammontare di Euro 98.000;gli atti impugnati portano nel frontespizio l’indicazione, come “DESTINATARIO”, della V.E. srl in liquidazione, ma vengono notificate alla Ricorrente “IN QUALITÀ DI RESPONSABILE IN SOLIDO DI CON V.E. S.R.L. Al SENSI DELL’ART. 14, COMMA 4 D.Lgs. n. 472 del 1997”; la Ricorrente deduce la nullità degli atti impugnati, per carenza dei presupposti di legge,posto che il richiamato art. 14, (u1) limita la responsabilità solidale del cessionario all’ammontare del valore di cessione, che si quantificava nella fattispecie a Euro 30.000,00, per i debiti tributari, quali risultanti dagli atti dell’amministrazione finanziaria, alla data della cessione, avvenuta in data 05/03/2015, e, comunque, condizionata alla preventiva escussione del debitore principale; tutti limiti e condizioni che non sono stati rispettati nella fattispecie concreta dedotta in giudizio; chiede, infine, in accoglimento dei ricorsi l’annullamento degli atti impugnati; vinte le spese; l’Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui evidenzia come la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari come dimostrato dal fatto che i debiti stessi erano tutti originati da imposte autoliquidate, cioè dichiarate ma non versate, e, dunque, con la perfetta coscienza, da parte della cedente, dell’esistenza di un debito nei confronti l’Amministrazione Finanziaria e dalle tempistiche e modalità di cessione; infatti, i soci della cedente, padre e figlio, dopo aver costituito in data 19/09/2014 la Ricorrente, cui è stata ceduta, in data 05/03/2015, l’azienda hanno, subito dopo, ceduto all’amministratore della Stessa tutte le quote di loro proprietà; insomma, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio non varrebbero, secondo il disposto del successivo comma 4, i limiti e le condizioni di cui ai primi tre commi dell’art. 14 cit. posto che la cessione sarebbe avvenuta in frode ai debiti tributari; e che, comunque, la preventiva escussione nei confronti della cedente non sarebbe stata possibile posto che, alla data della consegna dei ruoli all’Agente della Riscossione, il 25/03/2017, la Stessa aveva già provveduto a cancellarsi dal registro imprese in data 16/03/2017; chiede, infine, che i ricorsi vengano respinti; vinte le spese; all’udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte; le doglianze della Ricorrente sono infondate e come tali vanno disattese; invero, dalle modalità di cessione dell’azienda, dalla composizione della compagine societaria, dal tipo di imposte iscritte a ruolo, tutte autoliquidate, dal fatto che la Stessa non abbia richiesto il certificato di inesistenza di carichi fiscali consegue che possa affermarsi raggiunta la prova che l’atto di cessione sia avvenuto in frode dei debiti tributari; il ricorso va pertanto respinto; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio liquidate in Euro 3000(tremila) seguono la soccombenza.

Reggio Emilia il 17 dicembre 2019.

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(u1)

1 secondo cui “1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. 3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.”


 

COMMENTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia non ritiene sussistenti, in favore dell’impresa cessionaria, le limitazioni di responsabilità di cui all’art. 14, commi 1-3, D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in quanto la cessione d’azienda sarebbe avvenuta in frode dei crediti tributari, secondo quanto previsto dal comma 4 della predetta norma. 

Tale conclusione viene tratta da una pluralità di “indici sintomatici”, quali le modalità di cessione dell’azienda, la composizione della compagine societaria, la tipologia delle imposte iscritte a ruolo, tutte soggette ad autoliquidazione, nonché la circostanza che la società cessionaria non abbia richiesto il certificato di inesistenza di carichi fiscali di cui all’art. 14, comma 3, D.lgs. 472/1997.

Deve peraltro rilevarsi come il testo normativo dell’art. 14 D.lgs. 472/1997, riportato dalla sentenza in nota, manchi dei commi 5-bis e 5-ter (5-bis.  Salva l’applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. 5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento).

Tali commi sono stati aggiunti dall’art. 16, comma 1, lettera g), D.lgs. 24.09.2015 n. 158, e sono divenuti applicabili dal 1° gennaio 2016 (secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del predetto Decreto).